CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 17240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riparazioneper ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva ilriconoscimento del diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in eccesso perla durata complessiva di anni 2 e mesi 8 (960 giorni).La vicenda traeva origine dal provvedimento con cui il Tribunale di Palmi, infunzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra la sentenza emessa dal GUP di Palmi il 26 settembre 2008, quellaemessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2016 e quellaemessa dalla medesima Corte il 17 gennaio 2018, rideterminando la penacomplessiva in anni 9 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa.A seguito di ciò, la Procura della Repubblica di Palmi, in data 3 luglio 2020,aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti attestante cheil condannato “ha espiato una pena in eccesso pari ad anni 2 mesi 8 di reclusione”.La medesima Procura, in data 17 giugno 2020, aveva già emesso un ordine discarcerazione in ragione di una detrazione di pena di 72 giorni a titolo dirisarcimento del danno ai sensi del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertitocon modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.Successivamente, con provvedimento del 19 settembre 2023, la Procuraaveva rigettato la domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la rideterminazione deigiorni computabili a titolo di risarcimento, precisando che i predetti 72 giorni eranogià stati ricompresi nello stato di esecuzione, ancorché indicati in modo genericocome liberazione anticipata.La Corte di appello ha ritenuto che nel caso in esame il surplus di detenzionesofferto dal [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile all'esercizio dell'attività discrezionale delgiudice dell'esecuzione — il riconoscimento del vincolo della continuazione tra piùsentenze definitive — nonché alla concessione della liberazione anticipata e alriconoscimento dei 72 giorni detratti a titolo di risarcimento.Entro tale prospettiva, ha concluso che la detenzione sofferta in eccedenzarappresentasse una conseguenza fisiologica di vicende intervenute in executivis,in assenza di qualsiasi errore dell'autorità procedente, neppure allegato dalladifesa del ricorrente.Ne ha tratto il rigetto dell'istanza, compensando le spese processuali inragione della natura non contenziosa del procedimento e della posizione assuntadal Ministero costituito.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ai seguenti motivi.2.1 Il ricorrente deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314e 315 cod.proc.pen.L'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente individuato i presuppostiapplicativi della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, disconoscendoil diritto al ristoro per una privazione della libertà che — per la parte eccedente lapena rideterminata in sede esecutiva — era risultata priva di qualsivoglia legittimotitolo.Il ricorrente sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbiacostantemente affermato la configurabilità del diritto alla riparazione anche per ladetenzione ingiustamente patita in fase esecutiva, purché non ricorra uncomportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato e sussista un erroredell'autorità procedente.Nel caso in esame, l'ingiustizia della detenzione risulterebbe in re ipsa,discendendo direttamente dal provvedimento del giudice dell'esecuzione che,applicando l'istituto della continuazione, ha rideterminato la pena in una misurainferiore a quella già sofferta; la detenzione per 2 anni e 8 mesi è risultata, expost, priva di legittimo titolo esecutivo.Nessuna condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe ravvisabile in capo alcondannato, il quale, al contrario, si è attivato per ottenere il riconoscimento dellacontinuazione, contribuendo così a far emergere l'eccesso di detenzione patito.Sostiene, più in generale, che la giurisprudenza di legittimità abbia da tempoesteso il diritto alla riparazione all'ipotesi in cui la custodia sofferta risulti ex postsuperiore alla pena definitivamente inflitta, configurandosi in capo al condannatoun “credito di libertà” da ristorare economicamente — credito che non può esserefrustrato sol perché il divario tra pena irrogata e pena subita si è manifestato infase di esecuzione piuttosto che nella fase cautelare. Richiama a tal fine, tra lealtre, le pronunce che hanno precisato come l'illegittimità dell'ordine di esecuzionepossa essere anche sopravvenuta, e che la cessata efficacia della sentenza dicondanna determina automaticamente l'illegittimità dell'ordine esecutivo su diessa fondato (Sez. 4, n. 30210 del 12/07/2023; Sez. 4, n. 24031 del 05/06/2023).2.2. Sotto un connesso profilo, lamenta la mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con ildato documentale più rilevante della vicenda, vale a dire il provvedimento dellaProcura della Repubblica di Palmi del 3 luglio 2020, che attesta in modo formalel'espiazione di una “pena in eccesso pari ad anni 2 mesi 8 di reclusione”.Quel provvedimento, proveniente dalla stessa autorità prepostaall'esecuzione, costituirebbe una certificazione ufficiale dell'avvenuta detenzionesine titulo. Negare il diritto alla riparazione a fronte di una detenzione che la stessaautorità esecutiva ha qualificato come “in eccesso” integrerebbe, ad avviso delricorrente, una contraddizione insanabile con le risultanze documentali e con iprincipi di diritto che governano la materia, incorrendo in un vizio di manifestaillogicità censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.3. ll Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2. La questione posta all'attenzione del Collegio investe il perimetroapplicativo dell'art. 314 cod.proc.pen. con riguardo alla detenzione patita ineccesso nella fase esecutiva della pena, a seguito del riconoscimento del vincolodella continuazione da parte del giudice dell'esecuzione.Non è controverso che [OSCURATO:PERSONA] abbia sofferto una privazione della libertàper un periodo rivelatosi, ex post, eccedente la pena rideterminata; ciò che èdibattuto è se siffatta eccedenza integri il diritto all'equa riparazione.2.1. Con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale dichiaròl'illegittimità parziale dell'art. 314 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevedevail diritto alla riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa dierroneo ordine di esecuzione, ravvisando un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. econ l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libertàpersonale da qualsiasi privazione ingiusta senza distinzione di fasi processuali.Con la successiva sentenza n. 219 del 2008, il Giudice delle leggi estese latutela all'ipotesi in cui la misura cautelare sofferta risultasse superiore alla penadefinitivamente inflitta, precisando però — e il rilievo è decisivo per il caso inesame — che restava escluso il riconoscimento dell'indennizzo nelle fattispecie incui “la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita oeseguibile consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena”.Il quadro normativo, come delineato dall'intervento additivo della Consulta,esclude quindi qualsiasi automatismo: la riparazione non consegue al solo fattoche la detenzione si sia rivelata eccedente, ma presuppone che l'eccedenza siariconducibile a un errore dell'autorità procedente.3. L'opzione esegetica consolidata dalla giurisprudenza di questa Corte hafatto sistema su tale premessa.La sentenza di riferimento è Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv.271689-01, con la quale è stato enunciato il principio — poi costantemente ribadito— per cui le vicende della fase esecutiva della pena rilevano ai fini della riparazionesolo ove sia individuabile un errore dell'autorità procedente, inteso comeviolazione di legge; errore che “per definizione non può mai rinvenirsi nell'eserciziodi un potere di apprezzamento discrezionale”.Alla luce di tali premesse argomentative, la stessa pronuncia ha delineato lacasistica in cui l'errore si configura: vi rientrano i casi di ordine di esecuzioneemesso o mantenuto nonostante l'intervenuta estinzione della pena per indulto,decorso del termine, intervenuta depenalizzazione; quelli in cui il fine pena nonviene aggiornato a seguito di liberazione anticipata già riconosciuta; quelli, ancora,in cui persiste l'esecuzione di un titolo ormai privo di efficacia (in tal senso anche:Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247; Sez. 4, n. 17118 del14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151; Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo,Rv. 270818; Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617; Sez. 4, n.45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895; Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014,Dispensa, Rv. 262240; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210).3.1. Entro questa prospettiva, il principio espresso da Sez. 4, n. 25092 del25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 — richiamato nella stessa ordinanza impugnata —si pone in piena continuità con la linea esegetica inaugurata da Sez. 4, Paraschiva:il diritto alla riparazione è configurabile anche per la detenzione patita in faseesecutiva, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra uncomportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, concausale rispettoall'errore o al ritardo nell'emissione del corretto ordine di esecuzione.Il requisito dell'errore non è un elemento accessorio, ma è la ratio stessa chegiustifica l'intervento riparatorio dello Stato: è il fondamento logico delladistinzione tra l'eccedenza ascrivibile a una disfunzione del sistema — che lo Statoè chiamato a ristorare — e quella riconducibile alla fisiologica evoluzione deltrattamento sanzionatorio, che non genera alcuna pretesa indennitaria.4. Alla luce di questi principi, il primo motivo di ricorso non regge all'esame dilegittimità.Il ricorrente sostiene che la detenzione eccedente sarebbe in re ipsa priva dititolo, sicché il diritto alla riparazione discenderebbe automaticamente dalprovvedimento del giudice dell'esecuzione che ha rideterminato la pena in misurainferiore a quella già sofferta. L'impostazione, per quanto suggestiva sul pianoletterale, non trova riscontro nella linea esegetica di questa Corte.L'eccedenza di detenzione, di per sé, non genera il diritto: occorre che essasia effetto di un errore, ossia di una violazione di legge imputabile all'autoritàprocedente.Il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod.proc.pen. è,invece, l'esito di una valutazione di merito: il giudice dell'esecuzione deveverificare l'unicità del disegno criminoso, operare una scelta tra le sentenze daporre a base del cumulo, determinare la pena del reato più grave e le misure degliaumenti. Non vi è, dunque, spazio per qualificare siffatta attività come “errore” insenso tecnico. Si tratta, di contro, di un esercizio legittimo di potere discrezionale,che ha prodotto un beneficio ex post per il condannato: un beneficio che, per il solfatto di essere intervenuto dopo che la pena originariamente irrogata era già stataespiata in tutto o in parte, non trasforma retroattivamente in ingiusta la detenzionegià sofferta.4.1. Questa conclusione trova puntuale conferma in una pronuncia di questastessa Sezione intervenuta su una fattispecie sovrapponibile a quella in esame. Inparticolare è stato affermato — con argomentazioni che il Collegio ritiene dicondividere e di fare proprie — che la rideterminazione della pena conseguente alriconoscimento del vincolo della continuazione in executivis non è riconducibile adalcun errore dell'autorità procedente, bensì all'esercizio di un potere discrezionaledel giudice dell'esecuzione, e che la discrasia tra pena espiata e pena cosìrideterminata costituisce una dinamica fisiologica del vigente sistema esecutivo,inidonea a fondare il diritto alla riparazione ex art. 314 cod.proc.pen (Sez. 4, n.21568 del 18/04/2024, n. m. , pag.5, par 8.)4.2. La circostanza che il condannato si sia attivato per ottenere ilriconoscimento della continuazione — argomento speso nel ricorso per escluderela concausalità colposa — è del tutto irrilevante sul piano in esame, atteso che ilcomportamento dell'interessato rileva solo come elemento ostativo (ex art. 314,comma 1, cod.proc.pen.), non come elemento costitutivo del diritto; la suaassenza non supplisce alla mancanza di errore da parte dell'autorità, che rimanepresupposto autonomo e indefettibile.4.3. Non giovano al ricorrente neppure i richiami a Sez. 4, n. 24031 del05/06/2023 e a Sez. 4, n. 30210 del 12/07/2023.Entrambe le pronunce ribadiscono la configurabilità del diritto alla riparazioneper la detenzione patita in fase esecutiva, anche quando l'illegittimità dell'ordinedi esecuzione sia sopravvenuta.Ciò conferma che l'apertura della giurisprudenza verso la fase esecutiva èreale; ma la delimita alla presenza di un errore identificabile, il che, nella specie,non è dimostrato né allegato.La tesi per cui la “cessata efficacia della sentenza di condanna determina lasopravvenuta illegittimità dell'ordine di esecuzione” vale per i casi in cuisopravvenga una causa estintiva della pena o una pronuncia che ne travolga iltitolo; non vale per il caso in cui il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio di unpotere che gli è proprio, ridetermini la pena in misura inferiore a quella già espiata.In quest'ultima evenienza, il titolo originario era legittimo e lo è rimasto, e larideterminazione sopravvenuta ne costituisce una modifica per favor, non unadeclaratoria di illegittimità.5. Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato.L'ordinanza impugnata ha specificamente esaminato il provvedimento dellaProcura della Repubblica di Palmi del 3 luglio 2020, che attestava l'espiazione diuna “pena in eccesso pari ad anni 2 mesi 8 di reclusione”, e lo ha ricondotto allevicende in executivis determinate dall'esercizio del potere discrezionale del giudicedell'esecuzione.Non si è dunque in presenza di un'omissione motivazionale, né di unamanifesta illogicità argomentativa: la Corte territoriale ha spiegato, con unpercorso coerente, perché quell'attestazione documentale non traslaautomaticamente in diritto alla riparazione.Il giudice di merito ha correttamente colto che il provvedimento del pubblicoministero descrive un fatto — l'eccedenza di pena — senza che ciò equivalga allacertificazione dei presupposti giuridici dell'indennizzo, che restano subordinatiall'accertamento dell'errore dell'autorità procedente.Ove si consideri che il sindacato di questa Corte sul vizio motivazionale nonpuò tradursi in una rivalutazione del merito, ma si arresta alla verifica dellacoerenza logico-sistematica del percorso argomentativo, deve rilevarsi comel'ordinanza impugnata regga a siffatto scrutinio, avendo offerto una soluzionegiuridicamente fondata e non contraddittoria.6. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni che escludano lacolpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente