CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10884-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 524/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 198/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 10884/2018 Rilevato che: con sentenza n. 524 del 2017, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] (da qui in avanti Cassa) a restituire a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dottori commercialisti in quiescenza da epoche antecedenti al 31 dicembre 2003, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2014 al 2018 sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime !e trattenute operate sulla pensione; la Corte territoriale, precisato che il prelievo era avvenuto sulla base della deliberazione della Cassa adottata i! 27 giugno 2013 relativamente al periodo 2014-2018, ha ripercorso le ragioni fatte valere nell'atto d'appello, mediante le quali la Cassa aveva criticato l'orientamento di legittimità che aveva ritenuto illegittimo il contributo imposto, sostanzialmente sulla base della considerazione che, secondo la giurisprudenza costituzionale oltre che di legittimità, non esiste un principio di intangibilità del trattamento pensionistico; inoltre, la Cassa aveva evidenziato che l'art. 22 dei Regolamento non poteva essere considerato alla stregua di un provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente, ma una norma giuridica che, in virtù dell'autonomia conferita dalla legge agli enti privatizzati era idonea ad abrogare e derogare disposizioni aventi rango legislativo, al pari degli atti aventi forza di legge; ancora, l'imposizione del contributo, secondo la Cassa, non avrebbe violato neanche il canone di ragionevolezza, essendo palesemente diretto ad assicurare l'equilibrio finanziario della medesima Cassa e dovendosi rilevare che l'orientamento criticato si era formato antecedentemente alla introduzione dell'art. 1, comma 488, I. n. 147/2013 che aveva chiarito la volontà del legislatore di ritenere legittimi i provvedimenti in esame, mentre i contenuti della sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 17742 del 2015 erano stati evocati in modo non pertinente; ad avviso della sentenza impugnata, tali ragioni dovevano essere disattese in primo luogo in quanto, trattandosi di pensioni erogate da epoca antecedente alla data in cui era stato adottato l'art. 22 del Regolamento, attuato con R.g. n. 10884/2018 apposito decreto ministeriale del 14 luglio 2004, le stesse non avrebbero potuto formare oggetto di riduzione, in virtù della garanzia del pro rata; infatti, l'art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995, nella formulazione vigente dal 2006, indicava che i provvedimenti adottati dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio avrebbero potuto solo incidere su posizioni contributive ancora in itinere e non su prestazioni in atto; solo la legge avrebbe potuto limitare il diritto di chi ha ormai conseguito il diritto alla pensione e non un atto unilaterale, regolamentare o negoziale; tali ragioni, affermate dalla giurisprudenza di legittimità per i contributi relativi a periodi precedenti, dovevano valere anche per il quadriennio in esame giacché il potere deliberativo della Cassa non avrebbe potuto derogare ad un principio che la legge ha posto quale specifico limite invalicabile, né in tal senso si spiegherebbe l'art. 1, comma 488, I. n. 147 del 2013 che pone l'obiettivo dell'equilibrio finanziario di lungo periodo e non già misure straordinarie e limitate nel tempo; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, affidandolo a due articolati motivi, cui hanno resistito, con controricorso, e ricorso incidentale gli intimati; a tale ricorso incidentale ha resistito la Cassa con controricorso; tutte le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO che: i motivi del ricorso principale, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; L. n. 335 dei 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 dei 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed R.g. n. 10884/2018 alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e !a stabilità dPliA gestione, atti n provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente ribadito l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamando, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'ari. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agii oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del R.g. n. 10884/2018 trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura; in particolare, con la memoria, la ricorrente rileva una certa incoerenza tra il principio consolidatosi e talune affermazioni contenute in Cass. n. 31875/2018, là dove la stessa <[...]afferma espressamente che l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 "incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà". Di conseguenza, se si ritiene che la L. n. 335/1995 non possa rilevare in materia di contributo di solidarietà (essendo quest'ultimo un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo, per questo motivo estraneo all'ambito di applicazione del pro rata), anche l'elencazione asseritamente tassativa di cui alla L. n. 335/1995 non potrebbe costituire un limite all'introduzione di provvedimenti quali il contributo di solidarietà, il quale, proprio perché costituisce un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo, non deve rispondere alle limitazioni che il Legislatore, con la previgente formulazione della L. n. 335/1995, ha posto a tale tipologie di provvedimenti; l'osservazione non coglie il senso complessivo dell'affermazione estrapolata da Cass. 31875/2018; infatti, premessa l'insussistenza di un potere in capo alla Cassa di imporre autonomamente prestazioni patrimoniali non previste per legge (art. 23 Cost.), è evidente che tale legittimazione non può ricavarsi neanche dalla considerazione che l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 non rilevi comunque in materia di contributo di solidarietà, perché quest'ultimo è un provvedimento insugrettibilP di applicazione frazionata nPI tempo; l'affermazione è relativa allo snodo della motivazione che, esaminando proprio i contenuti dell'art. 3, comma 12, I. cit., dalla quale la stessa Cassa pretendeva di ripetere la fonte di legittimazione dell'art. 22 Regolamento, ha R.g. n. 10884/2018 rilevato la non riferibilità della pretesa in esame a tale impianto normativo; in particolare, si è detto che " La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico"; esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - fungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto de! principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3 , comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura; il ricorso principale va, quindi, rigettato; con l'unico motivo del ricorso incidentale, gli intimati denunciano la violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese disposta dalla sentenza impugnata per la novità della questione della legittimità del contributo di solidarietà a seguito di nuova delibera; si sostiene che il giudice di appello non ha esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese di quel grado; il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fornito ragionevole spiegazione dei motivi giustificativi della compensazione, richiamandosi alla complessità della questione connessa alla nuova delibera della Cassa e, quindi, alla necessità di riesaminare l'intera vicenda normativa; vale il principio secondo cui ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che R.g. n. 10884/2018 presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2," (Cass. n. 3977/2020; n. 4696/2019); è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass, n. 22310/2017); ie "gravi ed eccezionali ragioni", che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denuncíabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019); nel caso in esame le ragioni addotte dal giudice di merito, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite, sono effettivamente logiche ed oggettivamente riscontrate; in conclusione, anche il ricorso incidentale va rigettato; è anche infondata la richiesta formulata dai contro-ricorrenti di condanna della ricorrente principale, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3. E ciò in quanto, come riscontrato dalla stessa sentenza impugnata, la fattispecie dedotta in causa presenta, seppure solo parzialmente, il carattere della novità, relativa alla adozione di una diversa delibera rispetto a quelle per cui si è consolidato l'orientamento riaffermato, così che non può ritenersi i'evidenza della abusiva iniziativa processuale che tale orientamento ha inteso contrastare; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. R.g. n. 10884/2018 La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a qu