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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 42512/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 14/05/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione nei suoi confronti della custodia in carcere, pronunciata ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari di Milano il 7 marzo 2024.

L'indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari rafforzati dal dispositivo di controllo elettronico, perché gravemente indiziato di appartenenza ad un sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di plurimi reati scopo di importazione di sostanze stupefacenti, era stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso il SERD per due giorni a settimana.

Il Tribunale ha disposto l'aggravamento in ragione della violazione delle prescrizioni accessorie alla misura, in particolare del disposto divieto di "effettuare conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche con altri indagati, con pregiudicati e con persone diverse dai prossimi congiunti o comunque autorizzati", verificatesi in almeno due occasioni.

L'ordinanza reiettiva dell'appello successivamente proposto ha denegato il ripristino degli arresti domiciliari rilevandone la inadeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari correlate al pericolo di recidiva, per la dimostrata incapacità di autocontrollo del soggetto.

Ha rimarcato la gravità della trasgressione (avuto riguardo al fatto che, con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato sorpreso a parlare, [OSCURATO:PERSONA] aveva svariate cointeressenze, avendo con lo stesso costituito la società "[OSCURATO:PERSONA] 2022", che, in tesi accusatoria, aveva operato come strumento di riciclaggio del danaro proveniente dai traffici delittuosi) e l'ha valutata come sintomatica di accresciuta pericolosità, trattandosi di condotta in contrasto con le specifiche finalità per cui le prescrizioni erano state imposte e non genericamente elusiva della misura in essere.

2. Propone ricorso l'indagato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce, con unico motivo, l'illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha travisato le informazioni desumibili dal filmato prodotto dalla difesa e ha omesso ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. Ed invero, con riguardo all'incontro del 26 febbraio 2024: - [OSCURATO:PERSONA] non attese l'arrivo del ricorrente, come ritenuto dal Tribunale, ma rimase fuori dall'ambulatorio fino all'orario di convocazione, determinato secondo calendari che venivano redatti dalla struttura sanitaria senza conoscere le prescrizioni imposte ai coindagati; - le riprese audiovisive della "dash cam", posta a bordo del taxi di [OSCURATO:PERSONA], da cui si desume l'assoluta irrilevanza, rispetto alle esigenze preventive, del colloquio avvenuto tra i due - posto che [OSCURATO:PERSONA] si limitò ad ammettere di avere confessato e di volere cambiare vita - sono state svalutate dal Tribunale sul presupposto che riproducessero spezzoni di un dialogo avvenuto in data imprecisata, laddove recano in sovraimpressione data e orari delle riprese; fu la fidanzata convivente di [OSCURATO:PERSONA] - come dalle stessa dichiarato - a contattare [OSCURATO:PERSONA] perché prelevasse il ricorrente, che era in ritardo, e lo conducesse al SERD.

In relazione ad entrambi gli incontri, la casualità del loro accadimento è stata sconfessata dai Giudici dell'appello in termini meramente congetturali, ipotizzando che gli stessi fossero avvenuti in esito a pregressi contatti telefonici, e che fossero preordinati a riallacciare i rapporti con i coindagati.

Di contro, di tali contatti telefonici non vi è prova alcuna, né la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno del medesimo convoglio della metropolitana, sulla linea che entrambi utilizzavano per raggiungere il SERD, in giorni ed orari sovrapponibili stabiliti dal medesimo Giudice della cautela, può ritenersi dimostrativa di alcuna programmazione.

Il giudizio di gravità sarebbe poi in contrasto con la confessione resa prima dei colloqui incriminati da entrambi i coindagati, i quali si sono reciprocamente accusati dei fatti per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. In data 8 ottobre 2024, è stata depositata a mezzo PEC dal difensore, munito di procura speciale, rinuncia all'impugnazione sul presupposto che, con ordinanza del 7 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha ripristinato nei confronti del ricorrente il regime degli arresti domiciliari.

Da tale atto abdicativo, formale, irrevocabile e recettizio, discende l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue, in tal caso, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., non essendovi soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 14/05/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione nei suoi confronti della custodia in carcere, pronunciata ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari di Milano il 7 marzo 2024. L'indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari rafforzati dal dispositivo di controllo elettronico, perché gravemente indiziato di appartenenza ad un sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di plurimi reati scopo di importazione di sostanze stupefacenti, era stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso il SERD per due giorni a settimana. Il Tribunale ha disposto l'aggravamento in ragione della violazione delle prescrizioni accessorie alla misura, in particolare del disposto divieto di "effettuare conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche con altri indagati, con pregiudicati e con persone diverse dai prossimi congiunti o comunque autorizzati", verificatesi in almeno due occasioni. L'ordinanza reiettiva dell'appello successivamente proposto ha denegato il ripristino degli arresti domiciliari rilevandone la inadeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari correlate al pericolo di recidiva, per la dimostrata incapacità di autocontrollo del soggetto. Ha rimarcato la gravità della trasgressione (avuto riguardo al fatto che, con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato sorpreso a parlare, [OSCURATO:PERSONA] aveva svariate cointeressenze, avendo con lo stesso costituito la società "[OSCURATO:PERSONA] 2022", che, in tesi accusatoria, aveva operato come strumento di riciclaggio del danaro proveniente dai traffici delittuosi) e l'ha valutata come sintomatica di accresciuta pericolosità, trattandosi di condotta in contrasto con le specifiche finalità per cui le prescrizioni erano state imposte e non genericamente elusiva della misura in essere. 2. Propone ricorso l'indagato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce, con unico motivo, l'illogicità della motivazione. Il Tribunale ha travisato le informazioni desumibili dal filmato prodotto dalla difesa e ha omesso ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. Ed invero, con riguardo all'incontro del 26 febbraio 2024: - [OSCURATO:PERSONA] non attese l'arrivo del ricorrente, come ritenuto dal Tribunale, ma rimase fuori dall'ambulatorio fino all'orario di convocazione, determinato secondo calendari che venivano redatti dalla struttura sanitaria senza conoscere le prescrizioni imposte ai coindagati; - le riprese audiovisive della "dash cam", posta a bordo del taxi di [OSCURATO:PERSONA], da cui si desume l'assoluta irrilevanza, rispetto alle esigenze preventive, del colloquio avvenuto tra i due - posto che [OSCURATO:PERSONA] si limitò ad ammettere di avere confessato e di volere cambiare vita - sono state svalutate dal Tribunale sul presupposto che riproducessero spezzoni di un dialogo avvenuto in data imprecisata, laddove recano in sovraimpressione data e orari delle riprese; fu la fidanzata convivente di [OSCURATO:PERSONA] - come dalle stessa dichiarato - a contattare [OSCURATO:PERSONA] perché prelevasse il ricorrente, che era in ritardo, e lo conducesse al SERD. In relazione ad entrambi gli incontri, la casualità del loro accadimento è stata sconfessata dai Giudici dell'appello in termini meramente congetturali, ipotizzando che gli stessi fossero avvenuti in esito a pregressi contatti telefonici, e che fossero preordinati a riallacciare i rapporti con i coindagati. Di contro, di tali contatti telefonici non vi è prova alcuna, né la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno del medesimo convoglio della metropolitana, sulla linea che entrambi utilizzavano per raggiungere il SERD, in giorni ed orari sovrapponibili stabiliti dal medesimo Giudice della cautela, può ritenersi dimostrativa di alcuna programmazione. Il giudizio di gravità sarebbe poi in contrasto con la confessione resa prima dei colloqui incriminati da entrambi i coindagati, i quali si sono reciprocamente accusati dei fatti per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In data 8 ottobre 2024, è stata depositata a mezzo PEC dal difensore, munito di procura speciale, rinuncia all'impugnazione sul presupposto che, con ordinanza del 7 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha ripristinato nei confronti del ricorrente il regime degli arresti domiciliari. Da tale atto abdicativo, formale, irrevocabile e recettizio, discende l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, cod. proc. pen. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue, in tal caso, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., non essendovi soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
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