CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 32481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12103-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Per la correzione dell'ordinanza n. 7029/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/03/2023 R.G.N. 24010/2020; Oggetto R.G.N. 12103/2023 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell’errore materiale di cui al dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 7029/2003, pubblicata in data 9 marzo 2003. Rappresenta che nella redazione del dispositivo, per mera svista, è stato dichiarato l’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale laddove, come reso palese dalla parte motiva della decisione, l’accoglimento concerneva il primo motivo di ricorso incidentale con assorbimento del secondo motivo, fermo restando l’assorbimento del ricorso principale del lavoratore. 2. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che 1. L’istanza è fondata. 1.1. Il dispositivo della ordinanza del quale si chiede la correzione è così formulato: “La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, assorbito il primo motivo ed il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”. 1. 2. Nella parte motiva della ordinanza, tuttavia, si dà espressamente atto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e che tanto comportava l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale e dell’unico motivo di ricorso principale (v. ordinanza, pag. 4, punto 4); ciò in coerenza con le argomentazioni alla base della cassazione della sentenza di secondo grado rappresentate dall’avere, in sintesi, la Corte di appello, nella valutazione della condotta del lavoratore al fine della verifica della proporzionalità del recesso datoriale all’addebito contestato, fatto riferimento ad un concetto di “giusta causa” di licenziamento, non conforme ai valori presenti nella realtà sociale ed ai principi generali dell’ordinamento ( v. in particolare ordinanza, punto 4.4.). 1.3. Le considerazioni che precedono offrono piena contezza del carattere materiale dell’errore del quale si chiede la correzione, frutto di mera svista nella redazione del dispositivo in relazione all’indicazione del motivo di ricorso incidentale effettivamente accolto e di quello conseguentemente assorbito. P.Q.M. La Corte ordina la correzione dell’errore materiale del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.7029 del 2023 mediante sostituzione dell’espressione “secondo” con l’espressione “primo” e dell’espressione “primo” con l’espressione “ secondo”. Roma,