CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catania, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 1° agost o 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 10luglio 2025 del G.i.p . del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per mancanza delle esigenze cautelari (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è indagato come partecipe di un’associazione dedita al traffico di cocaina e crack promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e per aver trasportato lo stupefacente dal luogo di custodia all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che era ivi ristretto in detenzione domiciliare (capo 11). L’articolata indagine si è basata sulle intercettazioni delle conversazioni, anche ambientali, sui servizi di osservazione e pedinamento, sui sequestri di stupefacenti. L’ordinanza impugnata ha ripercorso i fatti più rilevanti. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia ma ha dichiarato spontaneamente di essere estraneo ai fatti e di aver frequentato l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] solo come muratore. Nel primo motivo di ricorso ha sostenuto che ha avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e solo sporadicamente ha incontrato [OSCURATO:PERSONA]; gli episodi contestati sono stati di numero limitatissimo in un arco temporale ristretto da marzo a maggio 2024, non ha avuto un ruolo continuativo ed è stato sostituito talvolta dal [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni sono criptiche; non ha subìto un sequestro di stupefacenti ma solo di denaro derivante da attività lavorativa lecita. Ha negato la ricorrenza dei presupposti dell’associazione, potendosi al limite configurare il concorso di persone nei reati di cessione. Si tratta di censure generiche e rivalutative che non si confrontano con l’ordinanza impugnata ove vi è evidenza del fatto che il Messina si recava a casa del [OSCURATO:PERSONA] quotidianamente, tipicamente dopo le 12 e dopo essere passato per l’abitazione ove era custodito lo stupefacente. Gli inquirenti hanno registrato i contatti che intratteneva continuamente con gli altri sodali e hanno osservato che l’attività di spaccio presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] iniziava sempre verso le ore 13, dopo il suo passaggio. Di qui la valorizzazione del suo contributo di corriere nell’ambito di un’associazione solidamente strutturata di cui il Tribunale ha indicato gli elementi costitutivi.La ricostruzione effettuata, infatti, non depone in alcun modo per un rapporto di tipo occasionale bensì per l’inserimento nel sodalizio, che aveva base proprio presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur in detenzione domiciliare, curavala cessione al dettaglio dello stupefacente , con il ruolo di corriere nonché di custode del denaro al fine di eludere controlli di polizia. Del pari generica è la contestazione delle intercettazioni. Il ricorrente non ha neanche censurato i passaggi, a suo avviso, rilevanti. E’ questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa del