CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 02241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello competente, limitatamente alla pena sostitutiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa, in data 15 novembre 2022,dal Tribunale di Castrovillari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , per il reato di cui all’art. 648-biscod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del proprio difensore, deducendo duemotivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quartocomma, cod. pen. Dal momento che il Tribunale non aveva qualificato come aggravato il furto che costituiva il reato presupposto, nell’incertezza in ordine a tale circostanza si sarebbe dovuto optare per la qualificazione più favorevole all’imputato. 2.2. Violazione di legge e carenza della motivazione,in relazione alla mancata risposta offerta dalla Corte di appello alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritualmente presentata nel corpo delle conclusioni scritte. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, ed è inammissibile nel resto. 2. Per quel che concerne il primo motivo di ricorso, inerente il profilo circostanziale attenuato per la provenienza della res da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, occorre rilevare, in primo luogo, come una simile deduzione fossestata posta non con l’atto di gravame, ma solo con la memoria depositata dal nuovo difensore il 17 aprile 2025. Tra gli originari motivi di appello non constavano censure attinenti al riconoscimento della suddetta attenuante, in ordine alla qual e deve, pertanto, ritenersi interrotta la catena devolutiva (cfr. Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01, secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto negli art. 311, comma 4, e 611, comma 1, cod. proc. pen., concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen.). Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’imputato non si può dolere dell’insufficiente motivazione o della violazione di legge su un punto non ritualmente devoluto alla cognizione della Corte territoriale(nello specifico, la sussistenza della fattispecie aggravata dalla esposizione alla pubblica fede del reato presupposto), che non costituiva unrituale sviluppo delle censure tempestivamente articolate (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783-01). La doglianza non è, dunque, consentita. 3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello registra la richiesta difensiva di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità (pp. 2 e 3), ma poi non offre alcuna risposta, neppure implicita, nel merito. Questa lacuna motivazionale, insuperabile in questa sede, impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, del provvedimento impugnato, 4. In conclusione, la sentenza della Corte di merito deve essere in parte annullatacon rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del suddetto motiv o di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Cortedi appello di Catanzaro, verificherà se sussistanoi presupposti per l’applicazione della invocata sanzione sostitutiva, exartt. 20-bis cod. pen. e 58 - 59 , l. 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., ladeclaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di res