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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14464/2026

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[OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroCerved [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratrice diCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta procuratrice diPOP NPLS 2018, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGuido Gargani;controricorrenteavverso la sentenza n. 3458/2024 della Corte di appello di Roma,depositata il 16 maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 1Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/20261. ─ E’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte diappello di Roma che, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.avverso pronuncia del Tribunale della capitale, ha revocato, in riformadi quest’ultima decisione, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizionenel giudizio di primo grado e condannato la società P.S.M. al pagamentodella somma di euro 327.881,39, oltre interessi.

Col decreto ingiuntivoera stato intimato a P.S.M. e a Binetti il pagamento dell’importo di euro834.596,54, oltre interessi, per l’esposizione debitoria maturata daCOM.[OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo a un conto corrente, a un conto anticipi e aun mutuo chirografario: per la detta esposizione debitoria era stataprestata garanzia personale da parte degli ingiunti.2. ─ Il ricorso per cassazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].r.l., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,a sua volta procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018, cessionaria del creditoazionato, consta di un unico motivo.E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1 ― Dopo l’adunanza camerale le parti hanno fatto pervenire attodi rinuncia al ricorso e di accettazione della detta rinuncia: di tali attinon può tuttavia tenersi conto, giusta l’art. 390 c.p.c..2. ― La proposta ha il tenore che segue.«[L]a società ricorrente denuncia per cassazione la violazione efalsa applicazione degli artt. 342 c.p.c., 1325, 1346, 1418 c.c. e 117t.u.b.;«la censura investe la statuizione con cui la Corte di merito hadichiarato inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c. il quintoSez.

I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 2Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivo di appello;«ha spiegato il Giudice distrettuale che non era stata censurataspecificamente la motivazione con cui il Tribunale aveva rilevato quantosegue: nei contratti, come quello in esame, cui non è applicabile ildisposto dell’art. 125-bis t.u.b., alla omessa o non corretta indicazionedell’ISC o [OSCURATO:PERSONA] non può riconnettersi la sanzione della nullità [né]l’applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 t.u.b., e ciò in quantol’ISC o [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un tasso di interesse o una specificacondizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma‘svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere ilcliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo delfinanziamento prima di accedervi, anche al fine di raffrontarlo con quelloofferto da altri operatori’, onde l’omessa indicazione dello stesso ‘può alpiù comportare una responsabilità risarcitoria a carico della banca manon determina l’applicabilità dei meccanismi sanzionatori previstidall’art. 117 t.u.b.’;«la parte ricorrente richiama il proprio motivo di gravame in cuiaveva evidenziato: ‘Si ribadisce […] che l’ISC indicato in contratto noncorrisponde all’effettivo costo del finanziamento, ossia l’ISC reale.

Vieneindicato in contratto un ISC del 5,95% a fronte di un ISC reale del6,45%.

Sul punto si richiama quanto ampiamente esposto negli scrittidi primo grado e, in particolare, nella memoria di cui all’art. 183, comma6, n. 1, c.p.c..

Tale difformità, come già rilevato in precedenza, imponela nullità del contratto, con conseguente applicazione di quanto stabilitodall’art. 117 t.u.b.’;«la censura così strutturata manca di confrontarsi criticamentecon quanto rilevato dal Tribunale a proposito della specifica naturadell’ISC, o [OSCURATO:PERSONA], il quale non integra un tasso di interesse: profilo,questo, che ha indotto il Tribunale ad escludere potesse ad essoapplicarsi la disciplina dettata dall’art. 117 t.u.b.; si tratta, oltretutto, diun rilievo affatto coerente con la giurisprudenza della S.C., secondo cuiSez.

I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 3Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026l’ISC, rappresentando un indicatore sintetico del costo complessivodell'operazione di finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzied altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta èsanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (Cass. 14 febbraio 2023, n.4597; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169);«la pronuncia di inammissibilità si sottrae dunque a censura amente del principio per cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dald.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012,vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a penadi inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni acritica vincolata (Cass. Sez.

U. 16 novembre 2017, n. 27199; in sensoconforme, Cass. Sez.

U. 13 dicembre 2022, n. 36481);«la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso risulta,d’altro canto, priva di rilevanza: poiché il motivo di appello qui in esameè stato rettamente dichiarato inammissibile, il tema dell’asseritadisparità di trattamento tra soggetti consumatori e soggetti nonconsumatori resta estraneo alla ratio decidendi dell’impugnatapronuncia: la Corte di appello ha reso una statuizione in rito; non habasato la pronuncia sull’applicazione delle norme sostanziali di cui èstata lamentata la violazione (gli artt. 1325, 1346, 1418 c.c. e 117t.u.b.), né ha fondato la decisione su di una disposizione di legge dicarattere generale che contemplasse, in ipotesi, una disciplina menofavorevole, per il soggetto finanziato, rispetto a quella speciale dettataper il credito ai consumatori (artt. 121 ss. t.u.b.);Sez.

I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 4Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026«la detta questione di costituzionalità si mostra, del resto,comunque priva di consistenza: il contratto di mutuo aveva ad oggettola somma di euro 500.000,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 2), ondeesso sfugge comunque alla disciplina del capo II, titolo Vi del testo unicobancario, giusta l’art. 122, lett. a), t.u.b.: una disparità di trattamentotra consumatori e non consumatori non può in altri termini configurarsi,con riguardo al negozio per cui è causa, in ragione del fatto che inpresenza di un mutuo di importo superiore ad euro 75.000,00 ilconsumatore non potrebbe invocare la disciplina speciale dettata dagliartt. 121 ss. del testo unico bancario».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cui delresto la parte ricorrente non ha replicato.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Sez.

I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 5Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2 aprile 2026.

Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroCerved [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratrice diCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta procuratrice diPOP NPLS 2018, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGuido Gargani;controricorrenteavverso la sentenza n. 3458/2024 della Corte di appello di Roma,depositata il 16 maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 1Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/20261. ─ E’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte diappello di Roma che, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.avverso pronuncia del Tribunale della capitale, ha revocato, in riformadi quest’ultima decisione, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizionenel giudizio di primo grado e condannato la società P.S.M. al pagamentodella somma di euro 327.881,39, oltre interessi. Col decreto ingiuntivoera stato intimato a P.S.M. e a Binetti il pagamento dell’importo di euro834.596,54, oltre interessi, per l’esposizione debitoria maturata daCOM.[OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo a un conto corrente, a un conto anticipi e aun mutuo chirografario: per la detta esposizione debitoria era stataprestata garanzia personale da parte degli ingiunti.2. ─ Il ricorso per cassazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].r.l., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,a sua volta procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018, cessionaria del creditoazionato, consta di un unico motivo.E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1 ― Dopo l’adunanza camerale le parti hanno fatto pervenire attodi rinuncia al ricorso e di accettazione della detta rinuncia: di tali attinon può tuttavia tenersi conto, giusta l’art. 390 c.p.c..2. ― La proposta ha il tenore che segue.«[L]a società ricorrente denuncia per cassazione la violazione efalsa applicazione degli artt. 342 c.p.c., 1325, 1346, 1418 c.c. e 117t.u.b.;«la censura investe la statuizione con cui la Corte di merito hadichiarato inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c. il quintoSez. I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 2Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivo di appello;«ha spiegato il Giudice distrettuale che non era stata censurataspecificamente la motivazione con cui il Tribunale aveva rilevato quantosegue: nei contratti, come quello in esame, cui non è applicabile ildisposto dell’art. 125-bis t.u.b., alla omessa o non corretta indicazionedell’ISC o [OSCURATO:PERSONA] non può riconnettersi la sanzione della nullità [né]l’applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 t.u.b., e ciò in quantol’ISC o [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un tasso di interesse o una specificacondizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma‘svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere ilcliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo delfinanziamento prima di accedervi, anche al fine di raffrontarlo con quelloofferto da altri operatori’, onde l’omessa indicazione dello stesso ‘può alpiù comportare una responsabilità risarcitoria a carico della banca manon determina l’applicabilità dei meccanismi sanzionatori previstidall’art. 117 t.u.b.’;«la parte ricorrente richiama il proprio motivo di gravame in cuiaveva evidenziato: ‘Si ribadisce […] che l’ISC indicato in contratto noncorrisponde all’effettivo costo del finanziamento, ossia l’ISC reale. Vieneindicato in contratto un ISC del 5,95% a fronte di un ISC reale del6,45%. Sul punto si richiama quanto ampiamente esposto negli scrittidi primo grado e, in particolare, nella memoria di cui all’art. 183, comma6, n. 1, c.p.c.. Tale difformità, come già rilevato in precedenza, imponela nullità del contratto, con conseguente applicazione di quanto stabilitodall’art. 117 t.u.b.’;«la censura così strutturata manca di confrontarsi criticamentecon quanto rilevato dal Tribunale a proposito della specifica naturadell’ISC, o [OSCURATO:PERSONA], il quale non integra un tasso di interesse: profilo,questo, che ha indotto il Tribunale ad escludere potesse ad essoapplicarsi la disciplina dettata dall’art. 117 t.u.b.; si tratta, oltretutto, diun rilievo affatto coerente con la giurisprudenza della S.C., secondo cuiSez. I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 3Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026l’ISC, rappresentando un indicatore sintetico del costo complessivodell'operazione di finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzied altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta èsanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (Cass. 14 febbraio 2023, n.4597; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169);«la pronuncia di inammissibilità si sottrae dunque a censura amente del principio per cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dald.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012,vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a penadi inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni acritica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in sensoconforme, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481);«la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso risulta,d’altro canto, priva di rilevanza: poiché il motivo di appello qui in esameè stato rettamente dichiarato inammissibile, il tema dell’asseritadisparità di trattamento tra soggetti consumatori e soggetti nonconsumatori resta estraneo alla ratio decidendi dell’impugnatapronuncia: la Corte di appello ha reso una statuizione in rito; non habasato la pronuncia sull’applicazione delle norme sostanziali di cui èstata lamentata la violazione (gli artt. 1325, 1346, 1418 c.c. e 117t.u.b.), né ha fondato la decisione su di una disposizione di legge dicarattere generale che contemplasse, in ipotesi, una disciplina menofavorevole, per il soggetto finanziato, rispetto a quella speciale dettataper il credito ai consumatori (artt. 121 ss. t.u.b.);Sez. I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 4Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026«la detta questione di costituzionalità si mostra, del resto,comunque priva di consistenza: il contratto di mutuo aveva ad oggettola somma di euro 500.000,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 2), ondeesso sfugge comunque alla disciplina del capo II, titolo Vi del testo unicobancario, giusta l’art. 122, lett. a), t.u.b.: una disparità di trattamentotra consumatori e non consumatori non può in altri termini configurarsi,con riguardo al negozio per cui è causa, in ragione del fatto che inpresenza di un mutuo di importo superiore ad euro 75.000,00 ilconsumatore non potrebbe invocare la disciplina speciale dettata dagliartt. 121 ss. del testo unico bancario».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cui delresto la parte ricorrente non ha replicato.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Sez. I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 5Numero registro generale 26111/2024Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14464/2026Data pubblicazione 15/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2 aprile 2026. Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 26111/2024camera di consiglio 2.4.2026 6
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