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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09142/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 23209 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali soci della cessataHANSEL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tutti rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; –ricorrenti – Oggetto:definizione agevolata contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di even- tualmentepartecipare all ’ udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia,n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 27 febbraio 2013, non notificata.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.175/21/2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggiore ri- cavoe un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini I VA e IRAP 2004in capo alla societ à Hansel di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due avvisidi accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo pe- riododi imposta per trasparenza nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] eTatone [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particol are, l ’ Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confrontidella societ à , svolgente l ’ attivit à di vendita e istallazione di computer, e quindi dei soci, in considerazione della non corrispon- denzacon gli studi di settore e della non congruit à ed antieconomicit à deiricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni pre- sentatedalla societ à contribuente.

Il giudice di appello riformava la decisionedel giudice di prime cure confermando le riprese, dal mo- mento che lo studio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R.n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l ’ accertata grave incongruenza nello scosta- mentotra il reddi to dichiarato e lo studio di settore. 3.Cessata nelle more la societ à , i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi,che illustrano con memoria, mentre l ’ Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all ’ udienza di discussioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. .

A seguito di richiesta diparte, all ’ adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso exart.6 del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di Ta- toneTiziana e per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell ’ art.6 del d.l.n.119 del 2018, per definizione agevolata. 4.Con istanza depositata gi à anteriormente all ’ adunanza camerale del 12.2.2020 i contribuenti hanno reso noto che [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socia della cessata societ à , ha integralmente versato le sommedovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l ’ Agenzia e della quie- tanza di pagamento, ai fini della definizione agevolata di cui al d.l. n.193del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui all ’ art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicatoin G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia dell a domanda inoltrata presso l ’ Agenzia e della quie- tanzadi pagamento di una parte della rateizzazione. 5.L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, de- positatanel fascicolo come da provvedimento reso all ’ adunanza tenuta indata 22.2 .2023, confermando l ’ intervenuta definizione quanto a Ta- toneTiziana, ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei paga- mentidovuti con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe,a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemiada Covid - 19. 6.All’esito, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per provocare l’interlocuzionecon il contribuente su tale fatto sopravvenuto e infine èstata depo sita da parte contribuente memoria illustrativa.

Consideratoche: 7.Va dato atto del contenuto della memoria illustrativa da ultimo de- positatada parte contribuente in cui si precisa: «Leparti deducenti con memoria del 29.1.2020, hanno chiesto la so- spensionedel giudizio de quo, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, avendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentato la Dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, prevista dall ’ art. 6 del D.L. n. 193/2016, conver- titocon modificazioni dalla L. n. 225/2016 (cfr. documentazione in atti) edil sig. [OSCURATO:PERSONA] la Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzionedei debiti (cd.

“ Saldo e stralcio ” ), di cui all ’ art. 1, commi 184 e185 della L. n. 145/2018 (cfr. documentazione in atti), in relazione aicarichi tributari relativi alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, di cui agli Avvisi di accertamento impugnati, oggetto della presente controversia.

Lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ris ulta in particolare aver integralmente ver- satole somme dovute (cfr. comunicazione somme dovute e ricevute di versamento rateale in atti ), in relazione ai seguenti carichi tributari iscrittia ruolo: · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017431390 000, merce la qualesono state iscritte a ruolo le maggiori imposte IRPEF, Addizionale comunalee regionale all ’ IRPEF per l ’ anno d ’ imposta 2004, nonch é san- zioni ed interessi, determinate con l ’ Avviso di accertamento n.

RF3010200467/2019,emesso nei confronti de lla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017568567 002, merc é la qualev’è stata la totale iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IVA e IRAP,nonché delle sanzioni e degli interessi per l ’ anno d ’ imposta 2004, determinate con l ’ Avviso di accertamento n.

RF3020200463/2009, emesso nei confronti della Soc. partecipata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

Ilsig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla domanda di definizione agevolata presentataai sensi dell ’ art. 1, commi 184 e 185 della L . n. 145/2018, cheha avuto ad oggetto: · la Cartella di pagamento n. 014 2013 00017264503 000, merce la qualesono state iscritte a ruolo le maggiori imposte IRPEF, Addizionale comunalee regionale all ’ IRPEF per l ’ anno d ’ imposta 2004, nonch é san- zioni ed i nteressi, determinate con l ’ Avviso di accertamento n.

RF3010200466/2009,emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017568567 001, merc é la qualev’è stata l ’ iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IVA e IRAP, nonchédelle sanzioni e degli interessi per l ’ anno d ’ imposta 2004, de- terminate con l ’ Avviso di accertamento n.

RF3020200463/2009, emesso nei confronti della Soc. partecipata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; oltre ad aver effettuato il versamento entro la sca- denzadel 30 novembre 2019, della prima delle n. 19 rate previste per ladefinizione agevolata (cfr. ricevuta di versamento del 25.11.2019 di €8.898,38 allegata alla memoria del 29.1.2020), ha tempestivamente effettuato il pagamento delle successive r ate in scadenza negli anni 2020,2021 e 2022, ai sensi dell ’ art. 10 - quinquies del D.L. n. 4/2022, convertitocon modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 25/2022, cheha previsto le seguenti scadenze per le definizioni agevolate“rottamazione ter “ e “ saldo e stralcio ” : ·entro il 30.4.2022 le rate in scadenza nell ’ anno 2020; ·entro il 31.7.2022, per le rate in scadenza nell ’ anno 2021; ·entro il 30.11.2022, per le rate in scadenza nell ’ anno 2022.

I sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi, effettuato il pagamento di quattordici delle 19 rate previste per la definizione agevolata (dal 30.11.2019 al 31.7.2022),come da documentazione che si deposita con la presente memoria(cfr. all.) e che di seguito si riepiloga: 1.rata del 30.11.20 19 pagata il 25.11.2019; 2.rata del 28.2.2020 pagata il 25.2.2020; 3.rata del 28.3.2020 pagata il 25.2.2020; 4.rata del 31.5.2020 pagata il 29.5.2020; 5.rata del 31.7.2020 pagata il 20.7.2020; 6.rata del 30.11.2020 pagata il 30.11.2020; 7.rata del 28 .2.2021 pagata il 13.1.2021; 8.rata del 31.3.2021 pagata il 10.12.2020; 9.rata del 31.5.2021 pagata il 13.1.2021; 10.rata del 31.7.2021 pagata il 10.12.2020; 11.rata del 30.11.2021 pagata il 9.2.2022; 12.rata del 28.2.2022 pagata il 9.2.2022; 13.rata del 31.5.2022 pagata il 31.5.2022; 14.rata del 31.7.2022 pagata il 26.7.2022.

Inconsiderazione di quanto evidenziato e documentato, nonch é della circostanza che il pagamento dell ’ ultima rata è previsto per il 30.11.2023,si rende opportuno confermare la sospensione del giudizio dilegittimità che ci occupa, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, gi à di- spostada codesta Ecc.ma Corte, tanto, al fine di permettere il perfe- zionamentodella definizione agevolata dei carichi tributari oggetto di rateazione, con conseguente dichiarazione di estinzione ex lege, del giudiziode quo, per cessata materia del contendere, in riferimento a tuttigli avvisi di accertamento impugna ti, atteso il verificarsi della fat- tispecieprevista dalla legge che regola l ’ adesione agevolata (art. 6 del D.L.n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 ed art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018),con compensazione integrale delle spese di giudizio. » Allaluce di quanto precede, in accoglimento della richiesta de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 23209 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali soci della cessataHANSEL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tutti rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; –ricorrenti – Oggetto:definizione agevolata contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di even- tualmentepartecipare all ’ udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia,n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 27 febbraio 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.175/21/2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggiore ri- cavoe un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini I VA e IRAP 2004in capo alla societ à Hansel di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due avvisidi accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo pe- riododi imposta per trasparenza nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] eTatone [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particol are, l ’ Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confrontidella societ à , svolgente l ’ attivit à di vendita e istallazione di computer, e quindi dei soci, in considerazione della non corrispon- denzacon gli studi di settore e della non congruit à ed antieconomicit à deiricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni pre- sentatedalla societ à contribuente. Il giudice di appello riformava la decisionedel giudice di prime cure confermando le riprese, dal mo- mento che lo studio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R.n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l ’ accertata grave incongruenza nello scosta- mentotra il reddi to dichiarato e lo studio di settore. 3.Cessata nelle more la societ à , i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi,che illustrano con memoria, mentre l ’ Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all ’ udienza di discussioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . A seguito di richiesta diparte, all ’ adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso exart.6 del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di Ta- toneTiziana e per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell ’ art.6 del d.l.n.119 del 2018, per definizione agevolata. 4.Con istanza depositata gi à anteriormente all ’ adunanza camerale del 12.2.2020 i contribuenti hanno reso noto che [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socia della cessata societ à , ha integralmente versato le sommedovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l ’ Agenzia e della quie- tanza di pagamento, ai fini della definizione agevolata di cui al d.l. n.193del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui all ’ art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicatoin G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia dell a domanda inoltrata presso l ’ Agenzia e della quie- tanzadi pagamento di una parte della rateizzazione. 5.L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, de- positatanel fascicolo come da provvedimento reso all ’ adunanza tenuta indata 22.2 .2023, confermando l ’ intervenuta definizione quanto a Ta- toneTiziana, ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei paga- mentidovuti con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe,a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemiada Covid - 19. 6.All’esito, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per provocare l’interlocuzionecon il contribuente su tale fatto sopravvenuto e infine èstata depo sita da parte contribuente memoria illustrativa. Consideratoche: 7.Va dato atto del contenuto della memoria illustrativa da ultimo de- positatada parte contribuente in cui si precisa: «Leparti deducenti con memoria del 29.1.2020, hanno chiesto la so- spensionedel giudizio de quo, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, avendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentato la Dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, prevista dall ’ art. 6 del D.L. n. 193/2016, conver- titocon modificazioni dalla L. n. 225/2016 (cfr. documentazione in atti) edil sig. [OSCURATO:PERSONA] la Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzionedei debiti (cd. “ Saldo e stralcio ” ), di cui all ’ art. 1, commi 184 e185 della L. n. 145/2018 (cfr. documentazione in atti), in relazione aicarichi tributari relativi alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, di cui agli Avvisi di accertamento impugnati, oggetto della presente controversia. Lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ris ulta in particolare aver integralmente ver- satole somme dovute (cfr. comunicazione somme dovute e ricevute di versamento rateale in atti ), in relazione ai seguenti carichi tributari iscrittia ruolo: · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017431390 000, merce la qualesono state iscritte a ruolo le maggiori imposte IRPEF, Addizionale comunalee regionale all ’ IRPEF per l ’ anno d ’ imposta 2004, nonch é san- zioni ed interessi, determinate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3010200467/2019,emesso nei confronti de lla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017568567 002, merc é la qualev’è stata la totale iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IVA e IRAP,nonché delle sanzioni e degli interessi per l ’ anno d ’ imposta 2004, determinate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3020200463/2009, emesso nei confronti della Soc. partecipata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Ilsig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla domanda di definizione agevolata presentataai sensi dell ’ art. 1, commi 184 e 185 della L . n. 145/2018, cheha avuto ad oggetto: · la Cartella di pagamento n. 014 2013 00017264503 000, merce la qualesono state iscritte a ruolo le maggiori imposte IRPEF, Addizionale comunalee regionale all ’ IRPEF per l ’ anno d ’ imposta 2004, nonch é san- zioni ed i nteressi, determinate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3010200466/2009,emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017568567 001, merc é la qualev’è stata l ’ iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IVA e IRAP, nonchédelle sanzioni e degli interessi per l ’ anno d ’ imposta 2004, de- terminate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3020200463/2009, emesso nei confronti della Soc. partecipata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; oltre ad aver effettuato il versamento entro la sca- denzadel 30 novembre 2019, della prima delle n. 19 rate previste per ladefinizione agevolata (cfr. ricevuta di versamento del 25.11.2019 di €8.898,38 allegata alla memoria del 29.1.2020), ha tempestivamente effettuato il pagamento delle successive r ate in scadenza negli anni 2020,2021 e 2022, ai sensi dell ’ art. 10 - quinquies del D.L. n. 4/2022, convertitocon modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 25/2022, cheha previsto le seguenti scadenze per le definizioni agevolate“rottamazione ter “ e “ saldo e stralcio ” : ·entro il 30.4.2022 le rate in scadenza nell ’ anno 2020; ·entro il 31.7.2022, per le rate in scadenza nell ’ anno 2021; ·entro il 30.11.2022, per le rate in scadenza nell ’ anno 2022. I sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi, effettuato il pagamento di quattordici delle 19 rate previste per la definizione agevolata (dal 30.11.2019 al 31.7.2022),come da documentazione che si deposita con la presente memoria(cfr. all.) e che di seguito si riepiloga: 1.rata del 30.11.20 19 pagata il 25.11.2019; 2.rata del 28.2.2020 pagata il 25.2.2020; 3.rata del 28.3.2020 pagata il 25.2.2020; 4.rata del 31.5.2020 pagata il 29.5.2020; 5.rata del 31.7.2020 pagata il 20.7.2020; 6.rata del 30.11.2020 pagata il 30.11.2020; 7.rata del 28 .2.2021 pagata il 13.1.2021; 8.rata del 31.3.2021 pagata il 10.12.2020; 9.rata del 31.5.2021 pagata il 13.1.2021; 10.rata del 31.7.2021 pagata il 10.12.2020; 11.rata del 30.11.2021 pagata il 9.2.2022; 12.rata del 28.2.2022 pagata il 9.2.2022; 13.rata del 31.5.2022 pagata il 31.5.2022; 14.rata del 31.7.2022 pagata il 26.7.2022. Inconsiderazione di quanto evidenziato e documentato, nonch é della circostanza che il pagamento dell ’ ultima rata è previsto per il 30.11.2023,si rende opportuno confermare la sospensione del giudizio dilegittimità che ci occupa, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, gi à di- spostada codesta Ecc.ma Corte, tanto, al fine di permettere il perfe- zionamentodella definizione agevolata dei carichi tributari oggetto di rateazione, con conseguente dichiarazione di estinzione ex lege, del giudiziode quo, per cessata materia del contendere, in riferimento a tuttigli avvisi di accertamento impugna ti, atteso il verificarsi della fat- tispecieprevista dalla legge che regola l ’ adesione agevolata (art. 6 del D.L.n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 ed art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018),con compensazione integrale delle spese di giudizio. » Allaluce di quanto precede, in accoglimento della richiesta de
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