CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 47181/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~it-e le conclusioni del PG knc., ct 1 Aé.'‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 11 febbraio 2021, rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari, in data 26 maggio 2020, che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41- bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.), e aveva ordinato alla Direzione dell'istituto di pena di Bancali di permettergli l'acquisto degli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni tramite il modello 72. Il Tribunale riteneva che le limitazioni riferite alla lista degli alimenti acquistabili, di cui al modello anzidetto, per i detenuti in regime speciale erano illegittime, in quanto imponevano divieti che non trovavano alcuna giustificazione in relazione alle finalità perseguite dal regime 41-bis Ord. pen., risolvendosi in un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente inutile e non motivato trattamento ulteriormente afflittivo del detenuto. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'Amministrazione penitenziaria, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., e in particolare degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis e 41-bis Ord. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), per vizio di motivazione. In primo luogo, il ricorso premette che il provvedimento impugnato si era fondato sulla sentenza della Corte cost. 186 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 41-bis, comma 2 quater, lett. f, L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede il divieto di cuocere i cibi. Da ciò la possibile contrarietà al sistema della circolare 2 ottobre 2017 che prevede un elenco di beni differenziato, da acquistare a sopravitto per i detenuti ristretti in regime speciale. Il Tribunale di sorveglianza non aveva considerato, osserva il ricorrente, che l'acquisto dei cibi poteva essere uno strumento per mantenere all'interno dell'istituto di pena le dinamiche che conducono all'affermazione della posizione di supremazia dei detenuti in regime di restrizione cd. speciale e non aveva considerato che i limiti di spesa sono differenziati. I detenuti comuni possono, infatti, spendere 900 euro al mese, mentre per i ristretti in regime speciale la somma è contenuta in 500 euro al mese. Si annota, ancora, nel primo motivo di ricorso, che la sentenza della Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che occorre evitare che all'interno della struttura penitenziaria si possa permettere il consolidarsi di situazioni di supremazia e di carisma del detenuto o forme di potere dei soggetti più facoltosi che possono, per ciò solo, influire sui comportamenti e sulle scelte degli altri detenuti. Il divieto di cuocere i cibi è stato, invero, ritenuto non conforme alla finalità del tipo di restrizione e la Corte costituzionale ha spiegato che appare assai difficile ipotizzare che lo scopo della misura possa essere pregiudicato, per effetto del divieto di /'(• detenere beni di lusso anche in ragione dei limiti di spesa mensili imposti ai detenuti. La stessa circolare DAP del 17/10/2018, d'altro canto, ha già sensibilmente allargato l'elenco dei beni acquistabili dai detenuti in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Con il secondo motivo si deduce, poi, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta impossibilità che l'acquisto in sopravitto possa essere lo strumento per riproporre nella struttura una supremazia, tipica della condizione di libertà. L'ufficio di sorveglianza non ha, tuttavia, considerato che l'allargamento degli acquisti con l'equiparazione al modello 72 ben può favorire la creazione di quelle posizioni che la misura del controllo speciale mira a evitare. Con il terzo motivo si lamenta, infine, la violazione di legge e il vizio di motivazione non avendo considerato il Tribunale di sorveglianza che per i cibi contenuti in barattoli di vetro, di metallo o in leghe esistono anche ragioni di sicurezza che ne sconsigliano l'acquisto libero. L'esclusione di tali prodotti si collega, invero, alla pericolosità dei materiali e trova fondamento nella maggiore pericolosità del detenuto in regime speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., è infondata e va, pertanto, respinta. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, in relazione alle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti». Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva in contrasto con diritti soggettivi anche a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione. Resta fermo che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo estendersi al merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. peri. qualifica come «diritto». Con riferimento al caso in esame, che involge questioni in materia di acquisto di generi alimentari, per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen, può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, non solo perché si tratta di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva che eventuali irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale possono porsi in conflitto con la necessaria finalità rieducativa della pena. Ciò in violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996). [OSCURATO:PERSONA] ritiene importante ribadire che l'art. 41-bis Ord. pen. configura il regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La norma giustifica l'eccezionale sospensione e le restrizioni che ne derivano, con la motivata «necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza» ed è strettamente funzionale «al conseguimento del fine suddetto», con la conseguenza, pertanto, che, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario dovrebbe espandersi. In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. con il quadro costituzionale, numerosi sono gli interventi della Corte costituzionale. Essi hanno definito non solo gli obiettivi cui tende tale regime, ma anche i limiti cui è soggetta la sua applicazione. Come chiarito da tempo, il regime differenziato, mira a contenere la pericolosità di determinati detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998). In sostanza, viene puntualizzato che la sospensione delle regole ordinarie mira ad evitare che gli esponenti dell'organizzazione, in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013). Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario, che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza. Correlativamente, si è affermato che non possono disporsi misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle specifiche esigenze. Si tratterebbe, in tal caso, di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato. Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n. 351 del 1996). In conformità con la giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto (tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880; Sez .1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316). È perciò evidente che l'art. 41-bis Ord. pen. «L.] non risulta affatto 'demandare in toto alla competenza ministeriale' i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di 'pericolosità qualificata', né ha dettato una regolamentazione 'speciale' dell'istituto, che si sovrapponga totalmente a quella ordinaria» (tra le altre, Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, Dell'Aquila, Rv. 258764, in motivazione). Da ciò discende che il contenuto del "regime detentivo speciale" è caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata. In definitiva, dunque, non sono giustificabili regole che delineano un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e dalle finalità indicate dal legislatore. In questa prospettiva, pertanto, il Giudice di sorveglianza, allorquando debba pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. Pen. sulla legittimità di determinate restrizioni derivanti dal regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è tenuto a un'operazione metodologica tesa a verificare la congruità delle censurate limitazioni sulla base del principio costituzionale, secondo cui «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (così, Corte cost., sent. n. 143 del 2013), che nel caso specifico è, appunto, rappresentato dal mantenimento dell'efficacia preventiva del regime speciale (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020). Ciò premesso, con specifico riferimento alle questioni in esame, è centrale, nella logica della domanda, che il Giudice accerti e dia motivatamente conto se l'acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda effettivamente alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto, in punto di diritto, quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione, in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto da Ribisi, detenuto in regime differenziato, ritenendola ingiustificata, poiché non funzionale alle finalità della misura in atto. [OSCURATO:PERSONA] di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione, circa la finalità perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari, di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia fondata e, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole. In particolare, il detenuto, in ragione del regime speciale, è allocato in cella singola e può solo scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità. Sono da escludere, pertanto, le eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione. Gli alimenti contemplati al sopravvitto, in genere, non sono prodotti di lusso, né cibi particolarmente costosi. Del resto, stando a quanto è richiamato nella pronuncia di illegittimità dell'art. 41-bis Ord. pen. nella parte in cui vietava la possibilità di cuocere i cibi, si tratta di «una limitazione non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena [...] incongrua ed inutile, configurandosi come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva». Tale valutazione non risulta in alcun modo scardinata dal ricorso dell'Amministrazione, che censura la decisione del Tribunale di sorveglianza, limitandosi a ribadire che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 -che elenca i generi acquistabili al sopravvitto- non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino). Ancora, come la stessa Amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per risolversi in una irragionevole maggiorazione dell'afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato per l'incompatibilità con i principi costituzionali (Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura mossa dall'Amministrazione ricorrente alla decisione del Tribunale di sorveglianza di non aver considerato che la natura di alcuni beni e le caratteristiche di pericolosità, in ragione dei profili devianti individuali dei soggetti ristretti in regime di cui all'ad 41-bis Ord. pen., giustificherebbe la differenziazione. In realtà, il motivo addotto appare non decisivo, sul tema che occupa, in quanto l'Amministrazione stessa non ha, comunque, indicato alcuna plausibile concreta giustificazione, coerente con la specifica ratio della sospensione delle regole ordinarie, anche riferita alla particolare pericolosità del detenuto, che stia alla base della differenziazione dei due elenchi in materia di generi alimentari. Il riferimento generico, contenuto nel ricorso, ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio, poi, è da ritenersi estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41- bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intramurario (art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario). D'altro canto - quel rischio riguarderebbe tutti i detenuti e non i soli ristretti in regime speciale. Resta ferma l'eventualità che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, in questa direzione, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Nulla sulle spese.