CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e dife sa d a ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , [OSCURATO:PERSONA],87 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] italiano Porfido del [OSCURATO:PERSONA]. c oop . c ons . , rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Bocca di Leone,78 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 38 -ricorrente successiva- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Trento n. 56 /2018 del 8.3.2018; Oggetto: impugnativa delibera assembleare udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, la [OSCURATO:SOCIETA] la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Trento il Consorzio italiano Porfido del Trentino s.c.c., esponendo che erano socie del Consorzio convenuto sin dalla sua costituzione avvenuta in data 6.9.2013, e che il versamento del capitale sociale era avvenuto in parti uguali tra i soci fondatori, con una quota di partecipazione pari ad € 2.000 per ogni socio. Lo scopo del Consorzio era quello di attuare una concentrazione dell'offerta e la gestione della commercializzazione del porfido trentino, in particolare attraverso la vendita, per conto dei soci, della loro produzione di porfido nonché attraverso l'erogazione di servizi per conto dei medesimi; era previsto l'obbligo dei soci di conferire l'intera produzione di porfido. [OSCURATO:PERSONA] si era dato un'organizzazione aziendale di tipo amministrativo e non commerciale, sicché non riusciva a gestire una rete di vendita con la conseguenza che il consiglio di amministrazione aveva proposto all'assemblea una capitalizzazione per acquisti di liquidità e prestiti. Le società consorziate, che avevano poi iniziato il contenzioso, si erano opposte a tale linea organizzativa, ma nel corso dell'assemblea d el 19.2. 20 14 veniva deliberato il trasferimento al Consorzio della rete di vendita dei singoli soci e del loro portafoglio clienti, il pagamento al Consorzio di una percentuale del 3,5% del proprio fatturato, il rilascio di una fideiussione bancaria in favore del consorzio. Le società predette avevano proposto tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Trento, che si era concluso negativamente; la delibera del 19.2.14 era contestata , in particolare, nella parte in cui approvava il regolamen to interno del consorzio. Tale regolamento prevedeva all'art . 16 l'obbligo per i soci di trasferire al Consorzio il portafoglio clienti e le proprie reti di vendita.Contestavano anche la delibera del 19.2.20 14, e conseguentemente anche la delibera del 21.3.2014 (che diminuiva l'importo della fideiussione dagli originali € 25.000, ad € 7.000 ), che doveva ritenersi illecita in quanto violava l'art. 2518 c.c.; conseguentemente non poteva essere imposto ai soci il rilascio della garanzia fideiussoria per iprestiti assunti dal Consorzio. I nfine le società esponevano di aver esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 11 dello statuto, che doveva ritenersi efficace a partire dai 31.12.14, in applicazione delle previsioni di talenorma. Chiedevano pertanto che fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità o comunque l'inefficacia delle delibere assembleari di data 19.2.14 e 21.3.14per come impugnate . Il Tribunale adito con sentenza del 19-26.1.2017 rigettava le domande di entrambe le società; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava ciascuna al pagamento delle somme richieste dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Trento che, conla sentenza impugnata, rigettava l’impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso per cassazionecon quattro motiv i . [OSCURATO:PERSONA] italiano Porfido del Trentino S.c.c. ha deposi tato controricorso ed anche memorie. Contro la medesima sentenza proponeva ricorso successivo anche la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 25.6.2018 rinunciava al ricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] del Trentino S.c.c. Tale rinuncia veniva accettata dal Consorzio in data 3.9.2018 esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ; detta società non si è costituita nel giudizio promosso dall’attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti ha nno dedotto : 1. Art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2345 e 2516 c.c. e degli artt. 1362 e 1366 4 c.c.La Corte ha considerato che l’obbligo di prestazioni accessorie può essere previstosoltanto se diverse dal conferimento iniziale, se definite precisamente nel loro ammontare e se deliberat e all’unanimità dei soci. Nella specie, invece, la clausola è stata approvata a maggioranza. La Corte ha riten ut o che la previsione del regolamento non si a una prestazi one accessoria o di conferimento,ma “una modalità operativa”; in realtà, si tratt a della previsione della cessione di beni aziendali , quale il portafoglio clientie la rete di vendita , che non può essere reputata un obbligo ex se accettato con l’adesione al consorzio, come invece ritenuto dalla C orte del merito. inoltre, ogni socio può anche operare in vendita diretta, con conseguente diritto a mantenere la rete di vendita ed il portafoglio clienti. infine, quella cessione imposta opera un trattamento differenziato tra i soci, ai sensi dell’art. 2516 c.c., perché finisce per gravare solo sugli enti più efficienti ed organizzati. 1.1. La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata . La Corte di Appello ha considerato che l’attuazione degli scopi consortili delineati sia nello [OSCURATO:PERSONA] (art.3) che nell’atto costitutivo (art. 5) «di concentrazione presso un unico soggetto delle attività di promozione e commercializzazione» del porfido trentino per ottenere la riduzione dei costi sostenuti dai soci, fosse legittimamente attuata attraverso la norma regolamentare di unificazione della rete commerciale e la creazione di un portafoglio clienti unificato. Sulla base di queste argomentazioni ha escluso che si trattasse di una delibera di previsione di prestazioni accessorie non compensata ma di una modalità operativa “necessaria” per l’attuazione degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo [OSCURATO:PERSONA]. In entrambi i giudizi di merito è stato evidenziato che la costituzione del Consorzio prevedeva il conferimento dell’intera produzione di ciascun socio al Consorzio stesso che avrebbe provveduto alla sua commercializzazione, consentendo ai singoli soci di commercializzare autonomamente soltantoil materiale acquisito da terzi.2. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art.2516 c.c. e dell’art. 7, punto 4 dello [OSCURATO:PERSONA] in riferimento agli artt. 1362 e 1263 c.c. La Corte non avrebbe considerato che l’art. 16 del Reg olamento che prevede una contribuzione in percentuale sul fatturato violerebbe l’art. 7 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una contribuzione alle spese in proporzione alla partecipazione ai servizi e alle operazioni e non alla capacità reddituale di ogni consorziato, specialmente nella fase iniziale dell’attività consortile, ove i servizi di acquisizione del materiale porfirico non erano ancora attivi e , quindi , lo scambio mutualistico avrebbe dovuto essereidentico per tutti i soci. 2.1 La censura è inammissi bile . La Corte ha correttamente motivato che la previsione della medesima percentuale sul fatturato non comportasse una disparità di trattamento tra i soci perché alla diversità di fatturato corrispondeva una diversa mole di attività per la gestione e commercializzazione della maggiore quantità di prodotto conferito da ogni singolo socio. Nel giudizio di merito, inoltre l’affermazione che il Consorzio avrebbe preteso tale percentuale anche nella fase iniziale dell’attività consortile ove i servizi di acquisizione del materiale porfirico non erano ancora attivi e, quindi, lo scambio mutualistico avrebbe dovuto essere identico per tutti i soci non è stata supportata da prova adeguata ed il Consorzio ha fornito prova contraria ritenuta adeguata.E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021). 3. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2518 e 2516 c.c. La ricorrente deduce che la prestazione della fideiussione sarebbe in violazione del principio che prevede la responsabilità del solo Consorzio per le obbligazioni sociali. In questo caso si impo rrebbe al socio di garantire il Consorzio con «l’ovvia conseguenza che in caso di liquidazione “coprirà” le obbligazioni sociali e dunque i creditori della cooperativa», comportando un diverso impegno economico in funzione della diversa patrimonialità dei soci. 3.1 La censura è inammissibile perché ricorre ad una ricostruzione della ratio decidendi strumentale rispetto alle doglianze formulate. La Corte ha ritenuto l’obbligo di prestare la fideiussione collegato funzionalmente alle previsioni dell’art. 7 pnto IV dello [OSCURATO:PERSONA] che prevede che il socio debba concorrere al finanziamento dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, in proporzione alla sua partecipazione. Tali fondi sono stati acquisiti con prestito concesso dalla Promocoop e la fideiussione dei singoli soci è strumentale alla sua concessione e pertanto correttamente può essere inquadrata come forma di quel “concorso” stabilito statutariamente a carico dei soci. La pretesa violazione del principio della parità di trattamento sulla base della diversa capacità patrimoniale dei singoli soci è fondata su una costruzione del tutto astratta anche in considerazione dell’azione di regresso che spetterebbe al fideiubente adempiente nei confronti dei singoli soci sulla base della quota di partecipazione effettiva e non può, in tal senso incidere il rischio dell’ eventuale insolvenza di uno dei fideiubenti perché e rischio fisiologico nell’assunzione di ogni obbligazione solidale. 4. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazio ne e falsa applicazione degli artt. 1362, 1369 e 1366 c.c. La Corte avrebbe interpretato l’art. 11 dello [OSCURATO:PERSONA] intendendo che soltanto alla fine del primo biennio il socio potesse recedere. La ricorrente deduce che l’espressione, in assenza di altri elementi da cui poter desumere la volontà dei contraenti andrebbe interpretata letteralmente e cioè sarebbe possibile recedere decorso il primo anno ed in ogni momento del secondo.4.1 Il motivo verte sull’attività di interpretazione di una clausola dello [OSCURATO:PERSONA] svolta nei giudizi di merito. La censura èammissibile e fondata . La Corte territoriale non ha correttamente applicato i canoni della interpretazione letterale, complessiva e secondo l’oggettivo significato in buona fede desumibile dal testo negoziale, di cui alle norme da parte ricorrente invocate, con riguardo al computo dei termini previsti dalla clausola statutaria, che legittima il recesso “dal secondo anno”, in tal modo imponendo che l’espressione sia interpretata nel senso dalle parole palesato, secondo il proprio portato comune, onde era possibile recedere in ogni momento del secondo anno una volta decorso il primo. 5. Per quanto esposto , l a sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, cui si demanda anche la liquidazione de lle spese del giudizio di legittimità. 6. Il ricorso successivo di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato rinunciato, con accettazione del consorzio, onde di tale esito deve darsi atto nel dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa innanzi al la Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Dichiara estinto il giudizio tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio italiano Porfido d