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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24401/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C.05 íCIA..47tlit-tn CLQ_ (Alti cek) ret_. f',Q1 fe;j0 3CZ Let)th..0 n Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 30 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2011, riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 8 febbraio 2016, irrevocabile in data 9 gennaio 2018, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in Napoli il 28 marzo 2007; 2) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2011, irrevocabile il 21 giugno 2016, per i reati di cui agli artt. 368, 468 e 476-482 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] ed altri imprecisati luoghi il 24 marzo 2006 ed in data antecedente e prossima a quest'ultima; 3) sentenza del Tribunale di SMCVdel 30 ottobre 2012, riformata dalla Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2018, irrevocabile il 30 gennaio 2020, per il reato di cui all'art.648 cod. pen., commesso in Cesa il 16 ottobre 2009; 4) sentenza del Tribunale di SMCV del 5 giugno 2018, irrevocabile il 16 settembre 2018, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in luogo imprecisato in data anteriore e prossima al 21 luglio 2009. 1.1 II giudice dell'esecuzione ha ritenuto non potersi ravvisare un medesimo disegno criminoso in quanto la disomogeneità dei reati (ad eccezione di quelli di cui all'art. 648 cod. pen. giudicati dalle condanne sub 3) e sub 4)), e il distacco temporale tra essi intercorso, rendeva inverosimile che gli stessi fossero stati ricompresi in un preventivo progetto unitario.

Ed invero, la motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia che i fatti oggetto di valutazione erano in parte connessi ad un'ampia attività truffaldina posta in essere dal condannato quale titolare di un'agenzia assicurativa; in particolare, le due condotte di ricettazione erano risultate prodromiche al successivo utilizzo degli assegni di provenienza illecita per il pagamento di polizze assicurative, alcune risultate false, mentre la truffa di cui alla condanna sub 1) aveva ad oggetto la formazione di una falsa documentazione assicurativa che veniva consegnata ad un ignaro cliente.

Tuttavia, la circostanza che i fatti di cui sopra erano maturati nell'ambito di una medesima attività criminosa, non poteva assurgere a livello di prova di per sé sufficiente a dimostrare l'evenienza di un medesimo disegno criminoso, stante l'assenza di ulteriori elementi dimostrativi di un'unica programmazione iniziale, e sulla scorta di una serie di indici di segno opposto.

In particolare, quanto alla collocazione temporale dei delitti di ricettazione di cui alle sentenze sub 3) e sub 4), si evidenzia che, non essendo emersa dalla lettura della sentenza la data di acquisizione degli assegni di provenienza delittuosa, la data di commissione degli illeciti de quo doveva farsi risalire all'epoca della consumazione del reato presupposto e, dunque, in epoca successiva e prossima alla data delle denunce effettuate in data 7 luglio 2006 (quanto alla condanna sub 3), e 23 giugno 2009 (quanto alla condanna sub 4).

Viene affermata inoltre la totale estraneità, rispetto all'attività fraudolenta perpetrata dal condannato in ambito assicurativo, dei fatti di cui alla condanna sub 2) e, dunque, l'impossibilità di ritenere che essi siano collegati con i reati di cui alle sentenze sub 1) ,3) e 4); tali condotte erano state infatti commesse in concorso con altri soggetti e riguardavano diverse tipologie di reato (plurime falsificazioni di atti pubblici e finanche della sottoscrizione di un notaio, nonché una calunnia ai danni di un terzo perpetrata nell'ambito di una vicenda afferente all'acquisto di un'autovettura risalente al marzo 2006).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha proceduto ad una valutazione parziale ed incompleta delle allegazioni difensive poste a sostegno dell'accoglimento dell'istanza.

Invero, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra gli illeciti di cui alle sentenze sub 1), 3) e 4); difatti, nella domanda era stato adeguatamente prospettato che le condotte delittuose: a) hanno ad oggetto polizze assicurative risultate in un secondo momento non originali, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati; b) risultano connotate da contiguità spazio temporale, essendo state tutte le polizze emesse nella agenzia assicurativa sita in [OSCURATO:PERSONA] e commesse a breve distanza di tempo (addirittura inferiore a tre mesi quanto ai due reati di ricettazione, dovendosi fare riferimento non alla data della denuncia del reato presupposto, ma a quella della emissione della polizza assicurativa, ossia in data 21 luglio 2009 e 16 ottobre 2009).

Dunque, si lamenta il mancato accoglimento quanto meno parziale della domanda, ben potendo il giudice riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 3) e 4), giacché commessi a breve distanza di tempo (meno di tre mesi) ed aventi ad oggetto la stessa tipologia di reati (art. 648 c.p.), la stessa condotta (inerente l'emissione di polizza assicurativa), lo stesso modus operandi (emissione della polizza presso la propria agenzia), e lo stesso /ocus commissi delicti.

Quanto all'esclusione del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalla sentenza sub 2) e quelli di cui alle restanti tre pronunce indicate in premessa, il ricorrente censura la valenza dirimente attribuita, ai fini del diniego della richiesta, alla mera disomogeneità dei reati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

2. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 2.1 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziarla, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).

3. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.1 Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando - in modo del tutto logico - concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C.05 íCIA..47tlit-tn CLQ_ (Alti cek) ret_. f',Q1 fe;j0 3CZ Let)th..0 n Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2011, riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 8 febbraio 2016, irrevocabile in data 9 gennaio 2018, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in Napoli il 28 marzo 2007; 2) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2011, irrevocabile il 21 giugno 2016, per i reati di cui agli artt. 368, 468 e 476-482 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] ed altri imprecisati luoghi il 24 marzo 2006 ed in data antecedente e prossima a quest'ultima; 3) sentenza del Tribunale di SMCVdel 30 ottobre 2012, riformata dalla Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2018, irrevocabile il 30 gennaio 2020, per il reato di cui all'art.648 cod. pen., commesso in Cesa il 16 ottobre 2009; 4) sentenza del Tribunale di SMCV del 5 giugno 2018, irrevocabile il 16 settembre 2018, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in luogo imprecisato in data anteriore e prossima al 21 luglio 2009. 1.1 II giudice dell'esecuzione ha ritenuto non potersi ravvisare un medesimo disegno criminoso in quanto la disomogeneità dei reati (ad eccezione di quelli di cui all'art. 648 cod. pen. giudicati dalle condanne sub 3) e sub 4)), e il distacco temporale tra essi intercorso, rendeva inverosimile che gli stessi fossero stati ricompresi in un preventivo progetto unitario. Ed invero, la motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia che i fatti oggetto di valutazione erano in parte connessi ad un'ampia attività truffaldina posta in essere dal condannato quale titolare di un'agenzia assicurativa; in particolare, le due condotte di ricettazione erano risultate prodromiche al successivo utilizzo degli assegni di provenienza illecita per il pagamento di polizze assicurative, alcune risultate false, mentre la truffa di cui alla condanna sub 1) aveva ad oggetto la formazione di una falsa documentazione assicurativa che veniva consegnata ad un ignaro cliente. Tuttavia, la circostanza che i fatti di cui sopra erano maturati nell'ambito di una medesima attività criminosa, non poteva assurgere a livello di prova di per sé sufficiente a dimostrare l'evenienza di un medesimo disegno criminoso, stante l'assenza di ulteriori elementi dimostrativi di un'unica programmazione iniziale, e sulla scorta di una serie di indici di segno opposto. In particolare, quanto alla collocazione temporale dei delitti di ricettazione di cui alle sentenze sub 3) e sub 4), si evidenzia che, non essendo emersa dalla lettura della sentenza la data di acquisizione degli assegni di provenienza delittuosa, la data di commissione degli illeciti de quo doveva farsi risalire all'epoca della consumazione del reato presupposto e, dunque, in epoca successiva e prossima alla data delle denunce effettuate in data 7 luglio 2006 (quanto alla condanna sub 3), e 23 giugno 2009 (quanto alla condanna sub 4). Viene affermata inoltre la totale estraneità, rispetto all'attività fraudolenta perpetrata dal condannato in ambito assicurativo, dei fatti di cui alla condanna sub 2) e, dunque, l'impossibilità di ritenere che essi siano collegati con i reati di cui alle sentenze sub 1) ,3) e 4); tali condotte erano state infatti commesse in concorso con altri soggetti e riguardavano diverse tipologie di reato (plurime falsificazioni di atti pubblici e finanche della sottoscrizione di un notaio, nonché una calunnia ai danni di un terzo perpetrata nell'ambito di una vicenda afferente all'acquisto di un'autovettura risalente al marzo 2006). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha proceduto ad una valutazione parziale ed incompleta delle allegazioni difensive poste a sostegno dell'accoglimento dell'istanza. Invero, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra gli illeciti di cui alle sentenze sub 1), 3) e 4); difatti, nella domanda era stato adeguatamente prospettato che le condotte delittuose: a) hanno ad oggetto polizze assicurative risultate in un secondo momento non originali, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati; b) risultano connotate da contiguità spazio temporale, essendo state tutte le polizze emesse nella agenzia assicurativa sita in [OSCURATO:PERSONA] e commesse a breve distanza di tempo (addirittura inferiore a tre mesi quanto ai due reati di ricettazione, dovendosi fare riferimento non alla data della denuncia del reato presupposto, ma a quella della emissione della polizza assicurativa, ossia in data 21 luglio 2009 e 16 ottobre 2009). Dunque, si lamenta il mancato accoglimento quanto meno parziale della domanda, ben potendo il giudice riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 3) e 4), giacché commessi a breve distanza di tempo (meno di tre mesi) ed aventi ad oggetto la stessa tipologia di reati (art. 648 c.p.), la stessa condotta (inerente l'emissione di polizza assicurativa), lo stesso modus operandi (emissione della polizza presso la propria agenzia), e lo stesso /ocus commissi delicti. Quanto all'esclusione del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalla sentenza sub 2) e quelli di cui alle restanti tre pronunce indicate in premessa, il ricorrente censura la valenza dirimente attribuita, ai fini del diniego della richiesta, alla mera disomogeneità dei reati. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 2.1 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziarla, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.1 Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando - in modo del tutto logico - concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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