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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24349/2026

Testo disponibile della fonte

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iTORINO, depositata il 19/05/2023 R.G.N. 617/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22847/2023Numero di raccolta generale 24349/20261.

La Corte d'Appello di Torino ha respinto l’appello di OkitaData pubblicazione 31/07/2026Onya Yannick e confermato la sentenza di primo grado cheaveva rigettato la sua domanda volta alla declaratoria diillegittimità dei contratti di somministrazione a termine(relativi ai periodi dal 2.9.2019 al 6.9.2019 e dal 15.4.2020 al30.4.2020) e delle relative proroghe, conclusi con la Agenziaper il lavoro [OSCURATO:SOCIETA], e alla costituzione di un rapporto dilavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenzedella società utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] spa.2.

La Corte territoriale, in conformità al tribunale, ha ritenutoche fosse maturata la decadenza, di cui all’art. 32, legge n.183 del 2010, per il primo contratto a termine, cessato il10.4.2020, in quanto il lavoratore aveva propostol’impugnazione stragiudiziale soltanto il 19.2.2021, cioè oltreil termine di sessanta giorni computato a decorrere dallacessazione di quel contratto; ciò in base all’orientamento dilegittimità (v.

Cass. 30134 del 2018) secondo cui, in caso disuccessione di contratti di lavoro a termine insomministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimocontratto non si estende ai precedenti, neppure ovel’intervallo tra un contratto e l’altro sia inferiore al termine disessanta giorni utile per l’impugnativa, atteso che finoall’eventuale accertamento ex post di illegittimità del termine,ciascun contratto resta assoggettato alle regole relative allapropria impugnabilità.La Corte d’appello ha poi respinto la censura di nullità deicontratti per mancata predisposizione del documento divalutazione dei rischi (DVR) avente data certa anterioreall’instaurazione del rapporto con l’appellante.

Ha accertatoche la società appellata, subentrata nell’appalto (presso ilNumero registro generale 22847/2023centro di smistamento di SDA sito in Monticelli d’Ongina) Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/2026prima affidato alla Mi.Log., aveva conservato efficacia al DVRData pubblicazione 31/07/2026predisposto da quest’ultima società ed aveva redatto il nuovoDVR nel termine concesso dall’art. 28, comma 3 bis, del d.lgs.81 del 2008, per il caso di “costituzione di nuova impresa” acui era assimilabile la internalizzazione dell’attività primaappaltata.Ha appurato che il DVR era stato sottoscritto, oltre che daldatore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzionee protezione (RSPP) e tanto bastava a conferire allo stessodata certa.La sentenza impugnata ha, infine, ritenuto soddisfatto ilrequisito di specificità ed effettività della causale apposta alcontratto di somministrazione del 15.4.2020, concernente le“esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi enon programmabili dell’attività ordinaria dovuteall’emergenza Covid-19”, in relazione al fatto notoriodell’aumento imprevedibile e straordinario dellamovimentazione di merci nl periodo pandemico.3.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, aisensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 39 del d.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte d’appelloNumero registro generale 22847/2023Numero sezionale 3188/2026considerato il lavoratore decaduto dall’impugnativa del pNrumimeroo d i raccolta generale 24349/2026Data pubblicazione 31/07/2026contratto cessato il 10.4.2020 nonostante la riassunzioneavvenuta in pari data con altro contratto di somministrazionea termine.

Il ricorrente sottolinea che l’art. 39 cit. fa decorrereil termine di decadenza “dalla data in cui il lavoratore hacessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore” edargomenta che non può esservi cessazione dell’attivitàquando, come nel caso di specie, il lavoratore sia riassuntocon contratto di somministrazione a termine da partedell’utilizzatore il giorno stesso in cui termina il precedentecontratto, realizzandosi in tal caso una somministrazioneunitaria e mai interrotta.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 28, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008, in relazioneall’art. 32 del d.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte d’appelloritenuto sufficiente la sottoscrizione del responsabile delservizio di prevenzione e protezione sul DVR ai fini della datacerta.3.

Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 28, comma 3-bis, d.lgs. 81 del 2008 inrelazione agli artt. 28, comma 2, del d.lgs. cit. e all’art. 32 deld.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte di merito ritenuto che ilsubentro dell’impresa nell’appalto fosse fattispecieequiparabile alla costituzione di una nuova impresa e chepertanto, in caso di subentro nell’appalto, l’impresa potessebeneficiare del termine di 90 gg. per dotarsi del DVR.4.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81 del 2015, in relazioneNumero registro generale 22847/2023all’art. 2697 c.c. e agli artt. 21 o 34 del medesimo d.lgs., per Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/2026avere la Corte di merito giudicato legittima la causale appostaData pubblicazione 31/07/2026al contratto di lavoro somministrato del periodo 15.4.2020-30.4.2020 e successive proroghe fino al 24.12.2020,consistente in “esigenze connesse a incrementi temporanei,significativi e non programmabili dell’attività ordinaria dovuteall’emergenza covid-19”.5.

Il primo motivo di ricorso pone una questione interpretativadell’art. 39, d.lgs. n. 81 del 2015 che concernel’individuazione del momento di decorrenza del termine didecadenza per l’impugnativa dei contratti di somministrazionea termine, in ipotesi di reiterazione degli stessi.5.1.

Come è noto, l’art. 32 della L. n. 183 del 2010 ha estesola disposizione di cui all’art. 6, L. n. 604 del 1966, in tema diimpugnativa del licenziamento, come previamente modificata(dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 183/2010), ad altreipotesi e ne ha sancito l’applicabilità, con la lettera d), “in ognialtro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27del decreto legislativo 10 settembre 2033, n. 276, si chieda lacostituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capoa un soggetto diverso dal titolare del contratto”.5.2.

L’art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015, al comma 1, haprevisto: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzionedel rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primocomma del predetto articolo decorre dalla data in cui illavoratore ha cessato di svolgere la propria attività pressol'utilizzatore”.5.3.

In caso di reiterazione di contratti di somministrazione atermine, che si susseguano senza soluzione di continuitàNumero registro generale 22847/2023oppure con intervalli che possono avere varia durata, si pone Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/2026il problema di individuare il dies a quo di decorrenza del citatoData pubblicazione 31/07/2026termine di decadenza in relazione al momento in cui possadirsi cessato lo svolgimento dell’attività presso l’utilizzatore.6.

Il terzo motivo di ricorso pone una diversa questioneinterpretativa che concerne il DVR.6.1.

L’art. 32, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015 vietala conclusione di contratti di somministrazione di lavoro “daparte di datori di lavoro che non abbiano effettuato lavalutazione dei rischi in applicazione della normativa di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori”.6.2.

L’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81 del 2008 hastabilito che “In caso di costituzione di nuova impresa, ildatore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente lavalutazione dei rischi elaborando il relativo documento entronovanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Anchein caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavorodeve comunque dare immediata evidenza, attraverso idoneadocumentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui alcomma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediatacomunicazione al rappresentante dei lavoratori per lasicurezza.

A tale documentazione accede, su richiesta, ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.6.3.

La Corte d’appello ha ritenuto applicabile la disposizioneappena citata anche alla ipotesi di subentro nell’appalto,giudicata equiparabile a quella di “costituzione di nuovaimpresa”, al fine dell’applicazione del termine di novantagiorni concesso dal citato art. 28, comma 3-bis perl’elaborazione del DVR.7.

Su entrambe le questioni, che rivestono particolare rilievoe richiedono una approfondita esegesi letterale e sistematica,Numero registro generale 22847/2023non constano precedenti pronunce di questa Corte (Cass., n.

Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/202611901 del 2024 ha esaminato un caso di distacco dellaData pubblicazione 31/07/2026lavoratrice).

Si impone pertanto il rinvio del procedimento anuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per latrattazione in udienza pubblica.Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iTORINO, depositata il 19/05/2023 R.G.N. 617/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22847/2023Numero di raccolta generale 24349/20261. La Corte d'Appello di Torino ha respinto l’appello di OkitaData pubblicazione 31/07/2026Onya Yannick e confermato la sentenza di primo grado cheaveva rigettato la sua domanda volta alla declaratoria diillegittimità dei contratti di somministrazione a termine(relativi ai periodi dal 2.9.2019 al 6.9.2019 e dal 15.4.2020 al30.4.2020) e delle relative proroghe, conclusi con la Agenziaper il lavoro [OSCURATO:SOCIETA], e alla costituzione di un rapporto dilavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenzedella società utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] spa.2. La Corte territoriale, in conformità al tribunale, ha ritenutoche fosse maturata la decadenza, di cui all’art. 32, legge n.183 del 2010, per il primo contratto a termine, cessato il10.4.2020, in quanto il lavoratore aveva propostol’impugnazione stragiudiziale soltanto il 19.2.2021, cioè oltreil termine di sessanta giorni computato a decorrere dallacessazione di quel contratto; ciò in base all’orientamento dilegittimità (v. Cass. 30134 del 2018) secondo cui, in caso disuccessione di contratti di lavoro a termine insomministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimocontratto non si estende ai precedenti, neppure ovel’intervallo tra un contratto e l’altro sia inferiore al termine disessanta giorni utile per l’impugnativa, atteso che finoall’eventuale accertamento ex post di illegittimità del termine,ciascun contratto resta assoggettato alle regole relative allapropria impugnabilità.La Corte d’appello ha poi respinto la censura di nullità deicontratti per mancata predisposizione del documento divalutazione dei rischi (DVR) avente data certa anterioreall’instaurazione del rapporto con l’appellante. Ha accertatoche la società appellata, subentrata nell’appalto (presso ilNumero registro generale 22847/2023centro di smistamento di SDA sito in Monticelli d’Ongina) Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/2026prima affidato alla Mi.Log., aveva conservato efficacia al DVRData pubblicazione 31/07/2026predisposto da quest’ultima società ed aveva redatto il nuovoDVR nel termine concesso dall’art. 28, comma 3 bis, del d.lgs.81 del 2008, per il caso di “costituzione di nuova impresa” acui era assimilabile la internalizzazione dell’attività primaappaltata.Ha appurato che il DVR era stato sottoscritto, oltre che daldatore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzionee protezione (RSPP) e tanto bastava a conferire allo stessodata certa.La sentenza impugnata ha, infine, ritenuto soddisfatto ilrequisito di specificità ed effettività della causale apposta alcontratto di somministrazione del 15.4.2020, concernente le“esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi enon programmabili dell’attività ordinaria dovuteall’emergenza Covid-19”, in relazione al fatto notoriodell’aumento imprevedibile e straordinario dellamovimentazione di merci nl periodo pandemico.3. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, aisensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 39 del d.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte d’appelloNumero registro generale 22847/2023Numero sezionale 3188/2026considerato il lavoratore decaduto dall’impugnativa del pNrumimeroo d i raccolta generale 24349/2026Data pubblicazione 31/07/2026contratto cessato il 10.4.2020 nonostante la riassunzioneavvenuta in pari data con altro contratto di somministrazionea termine. Il ricorrente sottolinea che l’art. 39 cit. fa decorrereil termine di decadenza “dalla data in cui il lavoratore hacessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore” edargomenta che non può esservi cessazione dell’attivitàquando, come nel caso di specie, il lavoratore sia riassuntocon contratto di somministrazione a termine da partedell’utilizzatore il giorno stesso in cui termina il precedentecontratto, realizzandosi in tal caso una somministrazioneunitaria e mai interrotta.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 28, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008, in relazioneall’art. 32 del d.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte d’appelloritenuto sufficiente la sottoscrizione del responsabile delservizio di prevenzione e protezione sul DVR ai fini della datacerta.3. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 28, comma 3-bis, d.lgs. 81 del 2008 inrelazione agli artt. 28, comma 2, del d.lgs. cit. e all’art. 32 deld.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte di merito ritenuto che ilsubentro dell’impresa nell’appalto fosse fattispecieequiparabile alla costituzione di una nuova impresa e chepertanto, in caso di subentro nell’appalto, l’impresa potessebeneficiare del termine di 90 gg. per dotarsi del DVR.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81 del 2015, in relazioneNumero registro generale 22847/2023all’art. 2697 c.c. e agli artt. 21 o 34 del medesimo d.lgs., per Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/2026avere la Corte di merito giudicato legittima la causale appostaData pubblicazione 31/07/2026al contratto di lavoro somministrato del periodo 15.4.2020-30.4.2020 e successive proroghe fino al 24.12.2020,consistente in “esigenze connesse a incrementi temporanei,significativi e non programmabili dell’attività ordinaria dovuteall’emergenza covid-19”.5. Il primo motivo di ricorso pone una questione interpretativadell’art. 39, d.lgs. n. 81 del 2015 che concernel’individuazione del momento di decorrenza del termine didecadenza per l’impugnativa dei contratti di somministrazionea termine, in ipotesi di reiterazione degli stessi.5.1. Come è noto, l’art. 32 della L. n. 183 del 2010 ha estesola disposizione di cui all’art. 6, L. n. 604 del 1966, in tema diimpugnativa del licenziamento, come previamente modificata(dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 183/2010), ad altreipotesi e ne ha sancito l’applicabilità, con la lettera d), “in ognialtro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27del decreto legislativo 10 settembre 2033, n. 276, si chieda lacostituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capoa un soggetto diverso dal titolare del contratto”.5.2. L’art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015, al comma 1, haprevisto: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzionedel rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primocomma del predetto articolo decorre dalla data in cui illavoratore ha cessato di svolgere la propria attività pressol'utilizzatore”.5.3. In caso di reiterazione di contratti di somministrazione atermine, che si susseguano senza soluzione di continuitàNumero registro generale 22847/2023oppure con intervalli che possono avere varia durata, si pone Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/2026il problema di individuare il dies a quo di decorrenza del citatoData pubblicazione 31/07/2026termine di decadenza in relazione al momento in cui possadirsi cessato lo svolgimento dell’attività presso l’utilizzatore.6. Il terzo motivo di ricorso pone una diversa questioneinterpretativa che concerne il DVR.6.1. L’art. 32, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015 vietala conclusione di contratti di somministrazione di lavoro “daparte di datori di lavoro che non abbiano effettuato lavalutazione dei rischi in applicazione della normativa di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori”.6.2. L’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81 del 2008 hastabilito che “In caso di costituzione di nuova impresa, ildatore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente lavalutazione dei rischi elaborando il relativo documento entronovanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anchein caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavorodeve comunque dare immediata evidenza, attraverso idoneadocumentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui alcomma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediatacomunicazione al rappresentante dei lavoratori per lasicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.6.3. La Corte d’appello ha ritenuto applicabile la disposizioneappena citata anche alla ipotesi di subentro nell’appalto,giudicata equiparabile a quella di “costituzione di nuovaimpresa”, al fine dell’applicazione del termine di novantagiorni concesso dal citato art. 28, comma 3-bis perl’elaborazione del DVR.7. Su entrambe le questioni, che rivestono particolare rilievoe richiedono una approfondita esegesi letterale e sistematica,Numero registro generale 22847/2023non constano precedenti pronunce di questa Corte (Cass., n. Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 24349/202611901 del 2024 ha esaminato un caso di distacco dellaData pubblicazione 31/07/2026lavoratrice). Si impone pertanto il rinvio del procedimento anuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per latrattazione in udienza pubblica.Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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