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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17024/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello diPalermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 dicembre 2023 dalTribunale di Palermo, riconosciuta la lieve entità del fatto rideterminava la penainflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata,ascrittogli, per essersi impossessato di una banconota di venti euro sottraendoladallo zaino che [OSCURATO:PERSONA] teneva in spalla e successivamente, al fine diassicurarsi il profitto di quanto sottratto, dopo aver tentato di strapparle dallemani il telefono cellulare, per averla scaraventata per terra per poi darsi allafuga.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva vizio dimotivazione in relazione artt. 56 e 628 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.Assumeva in particolare che la Corte d’Appello aveva omesso diconsiderare i rilievi sollevati dalla difesa con l’atto di appello in relazione allainvocata riqualificazione del fatto nel delitto di tentata rapina; precisamente,con l’atto di gravame era stato osservato che la persona offesa non aveva avutopercezione visiva della sottrazione del denaro, che l’azione delittuosa si erasviluppata nel corso di un arco di tempo di pochi secondi, che la persona offesa,nel momento in cui aveva bloccato il braccio dell’imputato, non aveva notatoalcun oggetto nella mano di quest’ultimo e che la banconota di venti euro che lavittima aveva affermato esserle stata sottratta non era stata mai rinvenuta.3.

In data 13 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere il motivo aspecifico e meramentereiterativo della doglianza sollevata con l’atto di appello, alla quale la Corteterritoriale ha dato adeguata risposta rendendo una motivazione che appareimmune da vizi.La Corte di merito ha, in particolare, congruamente osservato (v. pag. 1della sentenza impugnata) che la persona offesa aveva affermato di non averrinvenuto, successivamente alla colluttazione con l’imputato, una banconota daventi euro riposta all’interno del proprio zaino, avendo anche precisato di aversentito chiaramente l’aggressore dietro di sé aprire la cerniera della tasca dovela banconota era contenuta e di non aver rinvenuto la banconota neppure perterra, fra le cose contenute nello zaino che in ragione dell’avvenutacolluttazione si era rovesciato.La Corte d’appello, con tale motivazione, ha dato conto in maniera puntualedegli elementi di fatto considerati ai fini della valutazione effettuata in relazionealla sussistenza del reato di rapina consumata e da tali elementi ha trattoconclusioni improntate a logica.Si deve considerare che è preclusa, alla Corte di cassazione, la possibilità diuna nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, siapure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storicadei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fontidi prova (v. ex multis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenzacon la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965-01).Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello diPalermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 dicembre 2023 dalTribunale di Palermo, riconosciuta la lieve entità del fatto rideterminava la penainflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata,ascrittogli, per essersi impossessato di una banconota di venti euro sottraendoladallo zaino che [OSCURATO:PERSONA] teneva in spalla e successivamente, al fine diassicurarsi il profitto di quanto sottratto, dopo aver tentato di strapparle dallemani il telefono cellulare, per averla scaraventata per terra per poi darsi allafuga.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva vizio dimotivazione in relazione artt. 56 e 628 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.Assumeva in particolare che la Corte d’Appello aveva omesso diconsiderare i rilievi sollevati dalla difesa con l’atto di appello in relazione allainvocata riqualificazione del fatto nel delitto di tentata rapina; precisamente,con l’atto di gravame era stato osservato che la persona offesa non aveva avutopercezione visiva della sottrazione del denaro, che l’azione delittuosa si erasviluppata nel corso di un arco di tempo di pochi secondi, che la persona offesa,nel momento in cui aveva bloccato il braccio dell’imputato, non aveva notatoalcun oggetto nella mano di quest’ultimo e che la banconota di venti euro che lavittima aveva affermato esserle stata sottratta non era stata mai rinvenuta.3. In data 13 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo aspecifico e meramentereiterativo della doglianza sollevata con l’atto di appello, alla quale la Corteterritoriale ha dato adeguata risposta rendendo una motivazione che appareimmune da vizi.La Corte di merito ha, in particolare, congruamente osservato (v. pag. 1della sentenza impugnata) che la persona offesa aveva affermato di non averrinvenuto, successivamente alla colluttazione con l’imputato, una banconota daventi euro riposta all’interno del proprio zaino, avendo anche precisato di aversentito chiaramente l’aggressore dietro di sé aprire la cerniera della tasca dovela banconota era contenuta e di non aver rinvenuto la banconota neppure perterra, fra le cose contenute nello zaino che in ragione dell’avvenutacolluttazione si era rovesciato.La Corte d’appello, con tale motivazione, ha dato conto in maniera puntualedegli elementi di fatto considerati ai fini della valutazione effettuata in relazionealla sussistenza del reato di rapina consumata e da tali elementi ha trattoconclusioni improntate a logica.Si deve considerare che è preclusa, alla Corte di cassazione, la possibilità diuna nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, siapure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storicadei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fontidi prova (v. ex multis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenzacon la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965-01).Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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