Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995A0129 - IT
Avis juridique important
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61995A0129
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 21 gennaio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Lech-[OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - CECA - Ricorso di annullamento - Aiuti concessi dallo Stato a imprese siderurgiche - Criteri del comportamento di un investitore privato - Principio di proporzionalità - Motivazione - Diritti della difesa. - [OSCURATO:PERSONA] riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00017
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Ricorso di annullamento - Ricorso proposto ai sensi dell'art. 33, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CECA - [OSCURATO:PERSONA] - Palese violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione - Nozione
([OSCURATO:PERSONA] CECA, art. 33, n. 1)
2 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Criterio dell'investitore privato - Prospettiva di redditività
[[OSCURATO:PERSONA] CECA, art. 4, lett. c)]
3 CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
[[OSCURATO:PERSONA] CECA, artt. 4, lett. c), e 95]
4 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione CECA
([OSCURATO:PERSONA] CECA, artt. 5, 15 e 33, n. 2)
5 Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nel contesto delle procedure amministrative - Aiuti alla siderurgia - Obbligo di ascoltare il beneficiario di fondi dello Stato circa la valutazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] - Insussistenza
(Quinto codice degli aiuti alla siderurgia, art. 6, n. 4)
[OSCURATO:PERSONA]
6 Ai fini dell'applicazione dell'art. 33, primo comma, seconda frase, del [OSCURATO:PERSONA] CECA, ai sensi del quale, nel contesto del contenzioso dell'annullamento delle decisioni e delle raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA], l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla [OSCURATO:PERSONA] d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione», il termine «patente» dev'essere interpretato nel senso che questo presuppone che nell'inosservanza delle norme giuridiche sia raggiunto un livello tale che siffatta violazione appaia provenire da un errore evidente, nella valutazione della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata.
7 Le nozioni contemplate dalle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE relative agli aiuti di Stato, quali precisate dal giudice comunitario, sono pertinenti ai fini dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CECA nella misura in cui non sono con esso incompatibili. E' pertanto, entro tali limiti giustificato fare riferimento alla giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato contemplati dal [OSCURATO:PERSONA] CE al fine di valutare la legittimità di decisioni aventi ad oggetto aiuti contemplati dall'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA.
Così, al fine di stabilire se tale trasferimento di fondi pubblici ad un'impresa siderurgica costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto effettuare conferimenti di capitali di simile entità.
A questo proposito, se il comportamento dell'investitore privato, al quale l'intervento di un pubblico investitore che persegue obiettivi economici dev'essere confrontato, non è necessariamente quello dell'investitore ordinario che colloca capitali ai fini della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, il detto comportamento dev'essere quantomeno quello di una holding privata o di un gruppo privato di imprese che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine.
A tal titolo, se una società madre può, per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle sue società controllate al fine di consentire la cessazione dell'attività di quest'ultima nelle migliori condizioni non solo per trarne un profitto materiale indiretto, ma anche per tener conto di altre preoccupazioni, come la preoccupazione di mantenere l'immagine del gruppo o di riorientare le sue attività, un investitore privato, tuttavia, non potrebbe ragionevolmente permettersi, dopo anni di perdite ininterrotte, di procedere a un conferimento di capitale che, in termini economici, si rivela non solo più costoso di una liquidazione delle attività, ma è, inoltre, legato alla cessione dell'impresa, che gli toglie ogni prospettiva di guadagno, anche differito.
Del resto, nella misura in cui si deve porre una distinzione tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto azionista di una società e gli obblighi che possono incombergli in quanto ente pubblico, si deve fare astrazione da ogni considerazione di ordine sociale o di politica regionale o settoriale nell'applicazione del criterio dell'investitore privato.
8 Dalla formulazione dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA non emerge che gli aiuti che comportano una distorsione della concorrenza di scarsa importanza sfuggano al divieto ivi stabilito. Del resto, a differenza dell'art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, la disposizione sopra citata del [OSCURATO:PERSONA] CECA non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare che l'aiuto di cui trattasi falsi o minacci di falsare la concorrenza. L'unica attenuazione del divieto di cui all'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] sta nella possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di autorizzare, sulla base dell'art. 95 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], aiuti necessari per conseguire uno degli obiettivi definiti negli artt. 2-4 del [OSCURATO:PERSONA].
9 La motivazione richiesta dagli artt. 5, secondo comma, quarto trattino, e 15, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CECA deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti. Essa dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata. Inoltre, la motivazione di un atto dev'essere valutata in funzione, fra l'altro, dell'interesse che il destinatario dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CECA possono avere ad ottenere spiegazioni.
A questo proposito, anche se un `considerando' di un atto controverso contiene un'indicazione erronea in fatto, tale vizio di forma, tuttavia, non può portare all'annullamento di tale atto, se gli altri `considerando' di detto regolamento forniscono una motivazione di per sé sufficiente.
10 Il rispetto del diritto della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e va garantito anche se non v'è una normativa specifica.
Tuttavia, né dalla formulazione dell'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, né da alcun'altra disposizione relativa agli aiuti di Stato, né dalla giurisprudenza comunitaria emerge che, dopo aver intimato agli interessati e allo Stato membro di cui trattasi di presentare le loro osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a sentire i beneficiari di fondi dello Stato in merito alla valutazione giuridica che essa fa circa la messa a disposizione di tali risorse ovvero sarebbe tenuta ad informare lo Stato membro interessato della sua posizione prima di adottare la sua decisione. La pubblicazione a mezzo di una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale appare un mezzo adeguato e sufficiente per far conoscere a tutti gli interessati l'avvio di un procedimento ai sensi della disposizione sopra citata.
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Sulzbach-Rosenberg (Germania),
e
Lech-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Meitingen-Herbertshofen (Germania), rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bierwagen, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Dessoy, 31, rue d'Eich,
ricorrenti,
sostenute da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, presso il ministero federale dell'Economia e della Tecnologia, Bonn (Germania),
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F. Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta nelle cause T-2/96 e T-97/96 da
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
avente ad oggetto, nella causa T-129/95, la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 aprile 1995, 95/422/CECA, relativa ad un previsto aiuto di Stato del «[OSCURATO:PERSONA]» a favore delle imprese siderurgiche CECA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, Meitingen-Herbertshofen (GU L 253, pag. 22), nella causa T-2/96, la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 ottobre 1995, 96/178/CECA, riguardante un aiuto di Stato della Baviera a favore dell'impresa siderurgica CECA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU 1996, L 53, pag. 41) e, nella causa T-97/96, la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/484/CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera all'impresa siderurgica CECA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU L 198, pag. 40),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
(Quinta Sezione ampliata),
composto dai signori J. Azizi, presidente, R. García-Valdecasas, R.M. [OSCURATO:PERSONA], M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: A. Mair
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto giuridico
1 [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] CECA») vieta, in linea di principio, gli aiuti concessi dallo Stato alle imprese siderurgiche. L'art. 4, lett. c), di tale [OSCURATO:PERSONA] dispone pertanto che sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal detto [OSCURATO:PERSONA], «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma».
2 L'art. 95, primo e secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CECA dispone:
«In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della [OSCURATO:PERSONA], quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo.
La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili».
3 Al fine di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore della siderurgia, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle citate disposizioni dell'art. 95 del [OSCURATO:PERSONA] per istituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario che autorizza la concessione da parte dello Stato di aiuti alla siderurgia in taluni casi tassativamente enumerati. Tale regime costituisce oggetto di adattamenti successivi, adottati al fine di far fronte alle difficoltà congiunturali dell'industria siderurgica. Pertanto il codice comunitario degli aiuti alla siderurgia vigente durante il periodo in considerazione nella presente fattispecie è il quinto della serie [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti alla siderurgia»)]. Dai suoi `considerando' emerge che esso istituisce, alla stregua dei codici precedenti, un sistema comunitario destinato a coprire aiuti, specifici o non, sotto qualsiasi forma concessi dagli Stati membri.
4 Ai fini del caso di specie sono pertinenti le disposizioni del predetto codice qui di seguito riprodotte:
- l'art. 1, il quale recita:
«1. Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.
2. La nozione di aiuti comprende gli elementi di aiuto presenti negli atti di trasferimento di risorse statali - quali assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (come i prestiti obbligazionari convertibili in azioni o i prestiti il cui rendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultati dell'impresa) - effettuati dagli Stati membri, dagli enti territoriali o da altri organismi a favore di imprese siderurgiche, e che non configurano un normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi d'investimento in un'economia di mercato.
3. (...)»;
- l'art. 6, n. 1, il quale prevede meccanismi di controllo specifici intesi ad assicurare il rispetto di queste norme e dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] sono comunicati in tempo utile, affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti (...)»;
- l'art. 6, n. 4, il quale è così formulato:
«Qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione (...). Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato [CECA]. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione della [OSCURATO:PERSONA] e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».
5 Tali disposizioni debbono essere intese nel contesto del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Ai sensi degli articoli da 2 a 5 di tale codice, talune limitate categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Tali disposizioni contemplano:
- nell'art. 2, gli aiuti a favore della ricerca e allo sviluppo; - nell'art. 3, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente; - nell'art. 4, gli aiuti per le chiusure; - nell'art. 5, gli aiuti regionali agli investimenti.
Inoltre l'obbligo di previa informazione contemplato all'art. 6, n. 1, si applica a qualsiasi progetto di intervento finanziario (assunzione di partecipazioni, dotazioni di capitale o provvedimenti analoghi) da parte di pubblici poteri o di organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire se taluni interventi contengano elementi di aiuto e di valutare, se del caso, la loro compatibilità con gli articoli da 2 a 5 della decisione.
Fatti all'origine della controversia
Antecedenti
1. Creazione della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA]H
6 Nel 1987, la società Eisenwerk-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») veniva dichiarata fallita. Nell'ottica di un piano di ristrutturazione (l'accordo quadro 4 novembre 1987), il curatore decideva la continuazione delle attività della [OSCURATO:PERSONA].
7 Nel corso dell'anno 1990, due imprese di nuova creazione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «NMH»), per la gamma di prodotti della [OSCURATO:PERSONA] rientranti nel [OSCURATO:PERSONA] CECA, e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «RNM»), per i tubi, rilevavano le attività della società in fallimento.
2. Partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nelle società NMH e Lech-[OSCURATO:PERSONA] GmbH
8 I principali detentori di quote del capitale della NMH erano il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera (45%) e le imprese private Lech-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «LSW») (11%), [OSCURATO:PERSONA] AG (11%), [OSCURATO:PERSONA] AG (5,5%), [OSCURATO:PERSONA] AG (5,5%), [OSCURATO:PERSONA] GmbH (11%) e [OSCURATO:PERSONA] AG (11%).
9 Il capitale della RNM è detenuto dalla NMH (85%) e dalla società «[OSCURATO:PERSONA]», principale agente commerciale per i tubi d'acciaio (15%).
10 Nel 1988 il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera acquistava il 19,734% delle quote del capitale della LSW. La LSW era una società controllata della società siderurgica tedesca [OSCURATO:PERSONA], la quale cedeva le sue quote al gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 1992.
11 Con decisione 1_ agosto 1988, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva che il progetto di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nel capitale della NMH e della LSW, come previsto dall'accordo quadro del 4 novembre 1987, non implicava alcun elemento di aiuto concesso dallo Stato (in prosieguo: la «decisione del 1988»). Con decisione 27 giugno 1989 la [OSCURATO:PERSONA] autorizzava la creazione della nuova società [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 66 del [OSCURATO:PERSONA] CECA.
12 In esecuzione di un accordo datante 7 dicembre 1992 e 3 marzo 1993, la [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla società «[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») le quote che essa deteneva nella NMH per 1 DM. Il 14 giugno 1993, la [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] AG cedevano alla LSW le quote che esse detenevano nella NMH, per 200 000 DM.
13 A seguito di tale ristrutturazione, il capitale della NMH risultava così ripartito:
[OSCURATO:PERSONA] della Baviera 45% LSW 33% [OSCURATO:PERSONA] 11% [OSCURATO:PERSONA] AG 11%
La LSW e la [OSCURATO:PERSONA] sono controllate dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA].
3. Piano di privatizzazione della NMH
14 Nel 1994 il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera decideva, nel contesto di un programma di privatizzazione, di cedere le quote che esso deteneva nel capitale della NMH e della LSW. Dopo aver esaminato due diversi piani di privatizzazione, il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera si pronunciava a favore del progetto presentato dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA].
15 Il 27 gennaio 1995 il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «società [OSCURATO:PERSONA]») firmavano due accordi.
a) Per quanto riguarda la NMH:
- il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera venderà la sua partecipazione del 45% nella NMH alla società [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 3 DM;
- il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera prenderà a suo carico l'87,357% delle perdite accumulate dalla NMH fino alla fine del 1994. Poiché l'importo definitivo di tali perdite è stato fissato in 156,4 milioni di DM, il contributo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera dovrà ammontare a 125,7 milioni di DM;
- i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera in quanto socio potranno essere dedotti dal previsto contributo finanziario di 125,7 milioni di DM. Tale contributo finanziario sarà pertanto in parte concesso sotto forma di rinuncia ai crediti sul prestito di cui trattasi;
- il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera accorderà un contributo finanziario che può ammontare fino a 56 milioni di DM per coprire il costo degli investimenti riguardanti le «Altlasten» («oneri accumulati in passato»), ad esempio, misure di protezione dell'ambiente, di protezione contro i rumori e di lotta contro l'inquinamento atmosferico;
Gli altri soci, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], i quali detenevano ciascuno l'11% del capitale della NMH, non erano disposti a prendere parte a tale ristrutturazione finanziaria della società.
b) Per quanto riguarda la LSW:
- il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera cederà la sua partecipazione del 19,734% nel capitale della LSW alla società [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 1 DM;
- il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera verserà una «compensazione globale» di 20 milioni di DM alla LSW.
16 I due accordi dovevano entrare in vigore solo dopo essere stati approvati dal parlamento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera e dalla [OSCURATO:PERSONA].
4. Prestiti concessi alla NMH
17 Il 26 agosto 1992 il governo tedesco informava la [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera intendeva prestare 10 milioni di DM alla NMH, assieme ai soci privati, ciascuno dei quali doveva partecipare in proporzione della sua quota di capitale. Con decisione 2 febbraio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] constatava che tale prestito non costituiva un aiuto.
18 Il 16 maggio 1994 il governo tedesco comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] le misure finanziarie previste nel contesto della privatizzazione della NMH . Con lettere 15 luglio e 14 settembre 1994, il governo tedesco informava la [OSCURATO:PERSONA] dei prestiti concessi fino a tale data.
19 Tali prestiti sono i seguenti:
Data del [OSCURATO:PERSONA] (in DM)
dal 25 al 29 marzo 1993 720 000 dal 17 al 18 agosto 1993 6 400 000 dal 20 al 29 dicembre 1993 4 500 000 dal 28 gennaio al 3 febbraio 1994 4 200 000 dal 24 al 28 febbraio 1994 12 800 000 dal 31 marzo al 7 aprile 1994 7 000 000 dal 5 al 9 maggio 1994 3 100 000 dal 31 maggio al 6 giugno 1994 5 000 000 luglio 1994 2 300 000 agosto 1994 3 875 000 Totale 49 895 000
20 Tali prestiti erano stati concessi per una durata di dieci anni al tasso annuo del 7,5% e dovevano essere rimborsati su base annuale solo se la NMH avesse registrato utili nel corso dell'esercizio precedente.
21 Ai primi tre prestiti soprammenzionati si accompagnavano altri prestiti concessi da soci della NMH e della RNM alle medesime condizioni:
- il primo era stato accompagnato da un prestito di 176 000 DM, concesso dalla LSW, e da un altro di 54 000 DM, concesso dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA];
- il secondo dava luogo ad un prestito di 1,5 milioni di DM concesso dalla LSW e ad un prestito di 270 000 DM concesso dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA];
- in occasione del terzo prestito, la [OSCURATO:PERSONA], la quale a quest'epoca non era ancora ufficialmente socia della società, ma che aveva già firmato nel marzo 1993 il contratto di acquisto dell'11% detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) concedeva un prestito per un importo di 1,1 milioni di DM.
A partire dal febbraio 1994 gli altri soci della NMH cessavano qualsiasi finanziamento dell'impresa sotto forma di prestiti.
22 Gli altri sette prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non erano accompagnati da prestiti complementari degli altri soci.
23 Con lettere 13 gennaio e 15 marzo 1995 il governo tedesco informava la [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera aveva concesso i seguenti prestiti alla società NMH tra il luglio 1994 e il marzo 1995:
Data del contratto [OSCURATO:PERSONA] (in DM)
luglio 1994 4 700 000 settembre 1994 10 000 000 ottobre 1994 4 312 500 marzo 1995 5 100 000
Totale 24 112 500
24 Questi prestiti erano stati concessi per la durata di dieci anni al tasso annuo del 7,5% e dovevano essere rimborsati su base annua solo nel caso in cui la NMH avesse registrato utili nell'esercizio dell'anno precedente.
25 I soci della NMH, la [OSCURATO:PERSONA] (11%), la LSW (33%) e la [OSCURATO:PERSONA] (11%) non partecipavano più al finanziamento dell'impresa dopo il dicembre 1993.
26 L'importo totale dei prestiti concessi ammonta pertanto a 74 007 500 DM.
Procedimento amministrativo
1. Procedimento relativo alle misure di finanziamento previste nell'ambito della privatizzazione della NMH (causa T-129/95)
27 A seguito della comunicazione 16 maggio 1994 (v. supra, punto 18), il 15 luglio 1994, il governo tedesco rispondeva, a talune domande rivoltegli dalla [OSCURATO:PERSONA] l'8 giugno 1994. Il 14 settembre 1994 il detto governo inviava informazioni complementari.
28 A conclusione di un esame preliminare la [OSCURATO:PERSONA], il 14 settembre 1994 decideva di aprire il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. L'annuncio dell'apertura del procedimento veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee del 31 dicembre 1994 (C 377, pag. 4).
29 Con lettera 24 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] informava il governo tedesco della propria decisione di iniziare un procedimento, chiedendogli di farle pervenire le sue osservazioni e talune informazioni.
30 Il 9 dicembre 1994 e il 9 febbraio 1995 questo presentava le sue osservazioni.
31 Il 14 febbraio 1995 si teneva una riunione tra i rappresentanti del governo tedesco, del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera e della [OSCURATO:PERSONA].
32 Il 24 febbraio 1995 il governo tedesco forniva precisazioni su taluni punti affrontati nel corso di tale riunione.
33 Con decisione 4 aprile 1995, 94/422/CECA, relativa ad un previsto aiuto statale concesso dal «[OSCURATO:PERSONA]» a favore delle imprese siderurgiche CECA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, Meitingen-Herbertshofen (GU L 253, pag. 22; in prosieguo: la «decisione 95/422»), la [OSCURATO:PERSONA] concludeva che i progetti di aiuto finanziario di 125,7 milioni e 56 milioni di DM a favore della NMH e il progetto di aiuto finanziario di 20 milioni di DM a favore della LSW costituivano aiuti di Stato vietati dal [OSCURATO:PERSONA] CECA.
2. Procedimento relativo ai prestiti concessi tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 (causa T-2/96)
34 Il 30 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] apriva il procedimento previsto dall'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti dei prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 per un importo complessivo di 49,895 milioni di DM (GU 1995, C 173, pag. 3).
35 Con lettera 12 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ne informava il governo tedesco, chiedendogli determinate informazioni e invitandolo a presentare le sue osservazioni a tal proposito.
36 Il 13 gennaio 1995 il governo tedesco rispondeva fornendo precisazioni sui prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera e faceva rinvio alle informazioni ed alle osservazioni trasmesse il 15 luglio, il 14 settembre e il 9 dicembre 1994 (v. supra, punti 27 e 30) nel contesto del procedimento relativo alle misure di finanziamento previste a favore della NMH e della LSW nell'ottica del piano di privatizzazione sottolineando che i prestiti potevano essere considerati solo in rapporto con il piano di privatizzazione.
37 Con lettera 18 settembre 1995 il governo tedesco depositava osservazioni su commenti di terzi, comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 agosto 1995.
38 Con decisione 18 ottobre 1995, 96/178/CECA, riguardante un aiuto di Stato della Baviera a favore dell'impresa siderurgica CECA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU L 53, pag. 41; in prosieguo: la «decisione 96/178») la [OSCURATO:PERSONA] qualificava aiuti di Stato vietati ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA i prestiti concessi tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH (v. supra, punto 19).
3. Procedimento relativo ai prestiti concessi tra il luglio 1994 e il marzo 1995 (causa T-97/96)
39 Il 19 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] iniziava il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti dei prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH tra il luglio 1994 e il marzo 1995.
40 Con lettera 25 settembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ne informava il governo tedesco chiedendogli di presentare le sue osservazioni in proposito.
41 Il governo tedesco il 20 ottobre 1995 rispondeva esponendo le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera aveva concesso tali prestiti rinviando per il resto alla sua lettera 13 gennaio 1995 (v. supra, punto 36), come pure alla lettera 15 maggio 1995.
42 Con lettera 18 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva le osservazioni di un'associazione nazionale di produttori di acciaio al governo tedesco, il quale prendeva posizione in merito con lettera 13 febbraio 1996.
43 Con decisione 13 marzo 1996, 96/484/CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera all'impresa siderurgica CECA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU L 198, pag. 40; in prosieguo: la «decisione 96/484»), la [OSCURATO:PERSONA] qualificava aiuti di Stato vietati ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA i prestiti concessi tra il luglio 1994 e il marzo 1995 dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH (v. supra, punto 23).
[OSCURATO:PERSONA]129/95
44 Il 22 maggio 1995 la Repubblica federale di Germania ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 95/422, registrato col numero C-158/95.
45 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 giugno 1995, la NMH e la LSW hanno proposto il presente ricorso di annullamento avverso la medesima decisione 95/422, registrato col numero T-129/95.
46 Con ordinanza 24 ottobre 1995 la Corte ha sospeso il procedimento nella causa C-158/95 fintantoché il Tribunale non avesse emesso la sentenza nella causa T-129/95.
47 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 1995, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nella causa T-129/95 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. La predetta è stata a ciò autorizzata con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 15 gennaio 1996.
[OSCURATO:PERSONA]2/96
48 Il 21 dicembre 1995 la Repubblica federale di Germania ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 96/178, registrato col numero C-399/95.
49 Con ricorso depositato presso la cancelleria il 3 gennaio 1996 la NMH ha proposto al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la medesima decisione 96/178, registrato col numero T-2/96.
50 Il 12 febbraio 1996, la Repubblica federale di Germania ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione 96/178. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2441).
51 Il 3 giugno 1996 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente e, il 6 giugno 1996, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. I predetti sono stati a ciò autorizzati con ordinanza 16 luglio 1996 del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale.
52 Con ordinanza 25 giugno 1996 la Corte ha sospeso il procedimento relativo alla causa C-399/95 fino a che il Tribunale non avesse emesso la sua sentenza nella causa T-2/96.
[OSCURATO:PERSONA]97/96
53 Il 10 giugno 1996 la Repubblica federale di Germania ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento avverso la decisione 96/484 registrato col numero C-195/96.
54 Con ricorso depositato in cancelleria il 18 giugno 1996 la NMH ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la medesima decisione 96/484 registrato col numero T-97/96.
55 Con lettera 18 luglio 1996 la NMH ha chiesto la riunione delle cause T-129/95, T-2/96 e T-97/96. [OSCURATO:PERSONA] loro osservazioni 20 agosto e 2 settembre 1996 la convenuta e la Repubblica federale di Germania, interveniente nelle cause T-129/95 e T-2/96, non hanno sollevato obiezioni avverso tale domanda di riunione.
56 L'11 ottobre 1996, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nella causa T-97/96 a sostegno delle conclusioni della ricorrente e, il 2 dicembre 1996, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha chiesto d'intervenire nella medesima causa a sostegno delle conclusioni della convenuta. I predetti sono stati a ciò autorizzati con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 10 marzo 1997.
57 Con ordinanza 3 dicembre 1996 la Corte ha sospeso il procedimento nella causa C-195/96 fino a che il Tribunale non avesse emesso la sentenza nella causa T-97/96.
[OSCURATO:PERSONA] riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96
58 Le cause T-129/95, T-2/96 e T-97/96 proposte dinanzi al Tribunale sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata 30 giugno 1998.
59 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso, da un lato, di adottare misure di organizzazione del procedimento invitando talune parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a produrre taluni documenti e, dall'altro, di aprire la fase orale del procedimento.
60 Le difese e le risposte alle domande orali delle parti come pure della Repubblica federale di Germania, interveniente, sono state sentite all'udienza del 16 luglio 1998.
61 Successivamente, la Repubblica federale di Germania ha depositato un documento la cui produzione era stata chiesta dal Tribunale nel corso dell'udienza. La fase orale del procedimento è stata chiusa il 23 luglio 1998.
Conclusioni delle parti
62 Nella causa T-129/95, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 95/422, nella parte che le riguarda;
- condannare la convenuta alle spese.
63 La Repubblica federale di Germania, interveniente, conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione 95/422.
64 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
- condannare le ricorrenti alle spese.
65 Nella causa T-2/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 96/178, nella parte che la riguarda;
- condannare la convenuta alle spese.
66 La Repubblica federale di Germania, interveniente, conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione 96/178.
67 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
68 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, interveniente, conclude che il Tribunale voglia accogliere le conclusioni della convenuta.
69 Nella causa T-97/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 96/484, nella parte che la riguarda;
- condannare la convenuta alle spese.
70 La Repubblica federale di Germania, interveniente, conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione 96/484.
71 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
72 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, interveniente, conclude che il Tribunale voglia accogliere le conclusioni della convenuta.
Nel merito
73 Le ricorrenti a sostegno del loro ricorso deducono quattro motivi. Con due motivi deducono la violazione di norme sostanziali. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto qualificato aiuti di Stato, da una parte, i contributi finanziari previsti dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera a favore della NMH e della LSW e, dall'altra, i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH. Il secondo motivo deduce la violazione del principio di proporzionalità. Con gli ultimi due motivi viene dedotta la violazione di forme sostanziali e cioè, rispettivamente, la violazione dell'obbligo di motivazione e la violazione dei diritti della difesa.
A - Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA
Argomenti delle ricorrenti
1. Osservazioni preliminari
74 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente applicato l'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA e ha abusato del suo potere discrezionale nel considerare che le misure finanziarie contemplate nei punti da 14 a 26 supra costituivano aiuti di Stato.
a) Il criterio dell'investitore privato
75 La convenuta avrebbe mal applicato il criterio del comportamento di un accorto investitore privato, operante in condizioni normali di economia di mercato. Secondo la costante giurisprudenza, è possibile concludere per l'esistenza di un aiuto solo in quanto, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico non avrebbe potuto essere indotto a effettuare conferimenti di capitali della medesima entità (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1603; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 19, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4103; in prosieguo: la «sentenza Hytasa», punto 21).
76 La Repubblica federale di Germania argomenta nel medesimo senso e aggiunge che la giurisprudenza della Corte si fonda sul criterio dell'investitore ragionevole in circostanze analoghe e di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico e non, come preteso dalla [OSCURATO:PERSONA], su quello - puramente teorico - di un investitore ideale che agisce in conformità alle regole di un'economia di mercato (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2321, punto 13; 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1433, punto 20; in prosieguo: la «sentenza Eni-Lanerossi»; sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 75 supra, punto 19, e Hytasa, citata al punto 75 supra, punto 21).
b) Gli argomenti che deducono il criterio dell'investitore privato
- Investitore privato di dimensioni paragonabili
77 In ragione delle sue partecipazioni diversificate e della sua consistenza finanziaria, il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera potrebbe essere comparato solo a una holding o a un gruppo di imprese. Gli altri soci privati della NMH, in particolare i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero di dimensioni paragonabili a quelli del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera.
- Situazione analoga
78 Su un piano più generale, le ricorrenti ritengono che la situazione delle società che partecipano con il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera come soci nel capitale della NMH non è comparabile. Infatti, sarebbero state in concorrenza con la NMH e non avrebbero pertanto avuto interesse a che essa si mantenga sul loro mercato. Inoltre, quattro di tali società avrebbero avuto l'intenzione di cedere le loro quote considerata la crisi che colpiva il mercato dell'acciaio. La quinta delle dette società avrebbe soltanto auspicato di esercitare un'influenza sulla produzione di tubi da parte della RNM. Del resto la partecipazione dei soci al primo prestito di 10 milioni di DM starebbe a dimostrare che i soci hanno partecipato al prestito senza poter porre affidamento sul suo rimborso.
79 [OSCURATO:PERSONA] cause T-2/96 e T-97/96, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera era praticamente il socio maggioritario della NMH. Le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LSW, avrebbero detenuto, a titolo fiduciario, per conto del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, le quote trasferite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
- Giustificazione economica e prospettiva di redditività
80 Le ricorrenti respingono la tesi della convenuta secondo la quale uno Stato dovrebbe essere comparato ad un investitore privato accorto che ha come obiettivo, di realizzare, quanto meno a lungo termine, un profitto. Non emergerebbe né dalla giurisprudenza citata dalla convenuta (sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76) né dalla formulazione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia nella sua versione inglese o francese che un investitore aspiri necessariamente a realizzare degli utili.
81 Al contrario, come riconosciuto dalla convenuta, secondo una costante giurisprudenza, numerosi fattori possono determinare le decisioni di un investitore privato, come un riorientamento economico o la preoccupazione di preservare un'immagine di marchio. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera può essere assimilato ad una holding, sarebbe sufficiente che il ricavo - anche non materiale - venga ottenuto in seno al gruppo di imprese. Nella specie, una holding privata avrebbe indubbiamente consentito degli sforzi per preservare la sua immagine di marchio e a tal fine avrebbe accordato i prestiti controversi.
82 La convenuta avrebbe incentrato la sua valutazione del comportamento di un normale investitore privato in un'economia di mercato sul solo criterio della ricerca del profitto. Essa non si sarebbe chiesto come un imprenditore privato avrebbe potuto agire, ma come un imprenditore privato rispondente a un modello ideale, mosso esclusivamente dalla ricerca del profitto, avrebbe agito nel contesto ipotetico da essa posto. Tale criterio sarebbe più restrittivo di quello sviluppato nella giurisprudenza comunitaria e comporterebbe, inoltre, un errore di valutazione, poiché questo imprenditore ideale non esisterebbe. Essa ignorerebbe investimenti come la creazione di fondazioni (per esempio «Bosch») o di stabilimenti nel settore ecologico (per esempio «Ökobank»). Siffatti investimenti troverebbero la loro spiegazione in particolare nel fatto che la costituzione della Repubblica federale di Germania sancisce il carattere sociale del diritto di proprietà. Per stabilire se un apporto di capitale costituisce un aiuto, non sarebbe determinante il criterio dell'esistenza di una prospettiva di utili a lungo termine. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a limitare il suo controllo all'esame della questione se un investitore privato non si sarebbe mai comportato come il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera.
83 Infine un investitore ragionevole non avrebbe provocato il fallimento dell'impresa considerata, perché questa soluzione non era la meno costosa. In caso di fallimento della NMH il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera avrebbe perduto la sua quota di capitale (40,5 milioni di DM) e qualsiasi prospettiva di rimborso dei prestiti che le aveva accordato (78,5 milioni di DM). Inoltre, avrebbe dovuto sopportare oneri accumulati in passato (56 milioni di DM).
84 La Repubblica federale di Germania aggiunge che un investitore privato avrebbe, al pari del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, ceduto le sue quote nel capitale della NMH, perché questa soluzione era la più economica. Infatti, in caso di fallimento della NMH, il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non avrebbe unicamente perduto le sue quote nel capitale della società, ma anche qualsiasi prospettiva di ottenere il rimborso dei prestiti consentiti alla NMH. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sopportare inoltre le spese derivanti dal suo obbligo di eliminare gli oneri accumulati in passato che cadrebbe su di esso in quanto socio e che aveva sottoscritto nell'accordo quadro 4 novembre 1987. La soluzione accolta gli avrebbe permesso di evitare tali oneri e di riorientare l'attività economica del [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe preservato la sua immagine di imprenditore.
2. Apporto di capitale da parte del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH e alla LSW
85 Secondo le ricorrenti, un investitore privato avrebbe potuto, in circostanze analoghe a quelle della specie, salvare la NMH alla stregua del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera. Infatti, questi ne avrebbe tratto vantaggio, nella misura in cui il salvataggio dell'impresa gli avrebbe procurato degli introiti, in particolare sotto forma di imposte.
86 L'esempio della società «Heilit & [OSCURATO:PERSONA] AG» dimostrerebbe che imprenditori privati effettuano investimenti in circostanze analoghe a quelle di specie. Nel caso di tale società, il signor [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in primo luogo cancellato i debiti della società prima di cederla dietro pagamento di una somma all'acquirente. Come l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera avrebbe dovuto curare la propria immagine di marchio al fine di non compromettere il rating AAA della [OSCURATO:PERSONA], di cui è il principale azionista. [OSCURATO:PERSONA] memorie presentate nella causa T-2/96 e T-97/96, la ricorrente evoca altresì l'esempio della vendita della società «[OSCURATO:PERSONA] GmbH» da parte della [OSCURATO:PERSONA] AG alla società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, avrebbe compensato la perdita della propria società controllata, versato 300 milioni di DM e concesso un credito senza interessi di 75 milioni di DM. La ricorrente fa altresì riferimento a molti altri esempi di società tedesche («Metallgesellschaft», «DITEC», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]») (v., in prosieguo, gli argomenti svolti a questo proposito dalle ricorrenti nel contesto della seconda censura della prima parte del terzo motivo) e straniere («Trygg-Hansa», «Hanson», «Eemland» e «[OSCURATO:PERSONA]») che dimostrerebbero che il pagamento di un prezzo negativo, cioè un prezzo pagato dal venditore per sbarazzarsi delle sue quote, corrisponde al comportamento normale di un imprenditore.
3. Contributo di 56 milioni di DM versato dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH per investimenti (causa T-129/95)
87 Le ricorrenti rimproverano alla convenuta di aver abusato del suo potere discrezionale, qualificando aiuti di Stato il progettato versamento di 56 milioni di DM, destinato a finanziare gli oneri accumulati in passato («Altlasten») mentre, nella decisione 1_ agosto 1988, avrebbe concluso che il progetto di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nelle società acquirenti, la NMH e la LSW, non comportava elementi di aiuti di Stato. Questa partecipazione dovrebbe essere valutata alla luce dell'insieme dei diritti e degli obblighi dei soci all'epoca, quali contenuti nell'accordo quadro relativo al piano di rilevamento del 4 novembre 1987 di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza. Autorizzando tale progetto di partecipazione, essa avrebbe anche approvato l'impegno del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, contemplato in tale accordo quadro, di sostenere costi supplementari. Tenuto conto del loro contesto, sarebbe semplicemente artificioso considerare tali operazioni isolatamente.
88 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così mal descritto il comportamento di imprese private paragonabili e avrebbe valutato il comportamento dello Stato alla luce di criteri erronei.
4. Prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH (cause T-2/96 e T-97/96)
89 [OSCURATO:PERSONA] decisioni 96/178 e 96/484 la convenuta avrebbe erroneamente qualificato i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera come un apporto di capitali propri non recuperabili in caso di fallimento della NMH.
90 L'investimento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera sarebbe stato motivato da una redditività a lungo termine. I prestiti sarebbero legati indissociabilmente al piano di privatizzazione e di ristrutturazione.
91 La Corte ammetterebbe che dei prestiti siano consentiti ad una società membro di un gruppo durante un periodo di transizione, allo scopo di ristrutturarla o di aiutarla a sormontare difficoltà passeggere (v., in questo senso, il punto 21 della sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76 di cui sopra, punto 21). Tale facoltà sarebbe, del resto, altresì riconosciuta dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12).
92 Inoltre, la ricorrente contesta l'affermazione della convenuta secondo la quale siffatti prestiti potrebbero essere concessi solo dai soci in proporzione delle quote che essi detengono. L'art. 26, n. 2, del GmbH-Gesetz (legge tedesca sulle società a responsabilità limitata), al quale la convenuta fa riferimento nella parte IV delle decisioni 96/178 e 96/484, sarebbe applicabile solo ai versamenti complementari ai quali deve obbligatoriamente procedersi in taluni casi previsti dall'atto di costituzione della società («Nachschuss»). Orbene, nel caso di specie, tale disposizione sarebbe inapplicabile, poiché i prestiti controversi sono stati consentiti volontariamente. Del resto, l'importo di questi prestiti sarebbe di molto inferiore a quello che essa avrebbe potuto concedere considerata la sua quota di capitale.
93 La convenuta, altresì, non avrebbe tenuto conto del fatto che, secondo le premesse del suo ragionamento (cioè che i prestiti controversi costituivano un apporto di capitale), il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera si trovava in una posizione giuridica più sfavorevole che in caso di concessione di un prestito, poiché una restituzione di capitale sarebbe possibile solo procedendo alla diminuzione di questo.
94 Infine la ricorrente contesta l'affermazione della convenuta secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non poteva aspettarsi alcun rimborso dei prestiti concessi, in quanto, nel 1995, la NMH avrebbe realizzato un utile di 5 milioni di DM e registrato un cash flow positivo.
Argomenti della convenuta e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
95 La convenuta conclude per il rigetto del motivo, affermando, in sostanza, che i contributi finanziari controversi non corrispondono ad una prassi normale di investimento in un'economia di mercato e che essi debbono, di conseguenza, essere considerati come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA.
96 [OSCURATO:PERSONA] condivide tale opinione e sottolinea che le ricorrenti non hanno dimostrato che la convenuta avesse commesso un errore manifesto di valutazione.
Giudizio del Tribunale
1. Osservazioni preliminari
a) Sull'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA
97 La NMH e la LSW sono società rientranti nel campo di applicazione dell'art. 80 del [OSCURATO:PERSONA] CECA, poiché fabbricano prodotti annoverati nell'allegato 1 del detto [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CECA sono applicabili.
98 Come ricordato supra, l'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA vieta sovvenzioni o aiuti concessi dagli Stati «in qualunque forma». Poiché tale formulazione non figura sotto le lettere a), b) e d), del detto art. 4, tale disposizione conferisce un insolito carattere generale al divieto da essa sancito (sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, in particolare pag. 42). Poiché il quinto codice degli aiuti alla siderurgia costituisce una deroga all'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA, deve essere interpretato in termini restrittivi (sentenza del Tribunale 25 settembre 1997, causa T-150/95, UK [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1433, punto 114).
99 Si deve sottolineare che al contrario dell'art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, tale divieto generale e incondizionato non suppone che gli aiuti siano idonei a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.
100 Il giudice comunitario ha precisato le nozioni contemplate dalle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE sugli aiuti di Stato. Tali precisazioni sono pertinenti ai fini dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CECA, nella misura in cui non sono con esso incompatibili. E' pertanto entro tali limiti giustificato fare riferimento alla giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato contemplati dal [OSCURATO:PERSONA] CE al fine di valutare la legittimità di decisioni aventi ad oggetto aiuti contemplati dall'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA. Tale è il caso, in particolare, della giurisprudenza che precisa la nozione di aiuto di Stato.
b) Sul controllo giurisdizionale delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'applicazione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia
101 Ai sensi dell'art. 33, primo comma, seconda frase, del [OSCURATO:PERSONA] CECA, nell'esercizio della sua competenza a giudicare dei ricorsi d'annullamento proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA], «l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla [OSCURATO:PERSONA] d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione».
102 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il termine «patente» presuppone che venga raggiunto un certo livello di gravità nell'inosservanza delle norme giuridiche, per cui tale inosservanza apparirebbe provenire da un evidente errore, rispetto alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], nella valutazione della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata (v. sentenze della Corte 21 marzo 1955, causa 6/54, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 203, in particolare pag. 225, e ordinanza Germania/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 50, punto 62).
103 In questo contesto si devono pertanto esaminare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e LSW nella causa T-129/95 e dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T-2/96 e T-97/96 a proposito della qualifica da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei vari contributi finanziari e prestiti come aiuti di Stato.
c) Sul criterio dell'investitore privato
104 E' pacifico che i contributi finanziari previsti nel contesto della privatizzazione della NMH, come pure i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, costituiscono un trasferimento di fondi pubblici a un'impresa siderurgica. Onde stabilire se tale trasferimento costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto effettuare conferimenti di capitali di simile entità (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 75, punto 19, e Hytasa, già citata al punto 75, punto 21).
105 Il criterio del comportamento di un investitore privato è una emanazione del principio della parità di trattamento tra i settori pubblico e privato. Secondo tale principio, i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 20, e sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-358/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2109, punto 70).
106 La Corte ha considerato, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, che l'esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se un determinato provvedimento possa essere considerato aiuto, per il fatto che lo Stato non avrebbe agito «come un operatore commerciale ordinario», implica una valutazione economica complessa (v. sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-723, punti 10 e 11; v. altresì il punto 71 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto precedente, punto 71). La valutazione di questa stessa questione nel contesto dell'applicazione dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA richiede valutazioni dello stesso tipo, parimenti complesse.
107 Gli argomenti dedotti nella specie devono essere valutati alla luce delle considerazioni che precedono.
108 Pur riconoscendo che il criterio dell'investitore privato costituisce il punto di riferimento essenziale, le ricorrenti si sforzano di dimostrare che l'interpretazione di questo criterio da parte della convenuta è, nella specie, troppo stretta e, di conseguenza, errata.
109 Si deve a questo proposito precisare che il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 75, punto 20).
110 Si deve pertanto esaminare se, nella specie, viene soddisfatto ai criteri posti dalla giurisprudenza e sopra ricordati ai punti 104-106.
2. Applicazione del criterio dell'investitore privato al conferimento di capitale alla NMH e alla LSW
a) Investitore privato di dimensioni paragonabili che si trova in una situazione analoga
111 La convenuta ha comparato, nella specie, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera a quello degli altri soci privati della NMH. A questo proposito si deve constatare che i soci privati della NMH, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sono imprese siderurgiche tedesche che sono alla testa di grandi gruppi di società o di tali gruppi fanno parte. Le ricorrenti non hanno dimostrato che la convenuta aveva violato in modo patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi altra regola giuridica relativa alla sua applicazione, qualificando il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera rispetto a quello di tali imprese tenendo conto della loro dimensione.
112 [OSCURATO:PERSONA] cause T-2/96 e T-97/96, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'udienza, ha constatato che tali imprese si sono trovate in una situazione analoga a quella del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera. Infatti, quest'ultimo sarebbe stato il socio maggioritario, poiché il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha detenuto le sue quote solo a titolo fiduciario per conto del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera.
113 E' sufficiente a questo proposito constatare, senza che si renda necessario verificare l'esistenza dell'asserito rapporto fiduciario esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], che la convenuta non ne è stata informata nel corso dei procedimenti che si sono conclusi con le decisioni impugnate. Infatti, dalla risposta della ricorrente al quesito scritto posto dal Tribunale a tal proposito emerge che la comunicazione del governo tedesco del 24 febbraio 1995 non fa menzione del detto rapporto fiduciario. La lettera 19 settembre 1995 della NMH, la quale menziona tale rapporto, è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine previsto, come emerge, del resto dalla decisione 96/178. Pertanto, a ragione la convenuta non l'ha presa in considerazione.
114 Infine, anche supponendo che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera detenga la maggioranza delle quote nel capitale della NMH, la convenuta non avrebbe violato in modo patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, partendo dalla tesi che l'interesse economico degli altri associati a contribuire al risanamento dell'impresa sarebbe proporzionale alla loro partecipazione nella NMH. Eppure, nella specie, una gran parte dei prestiti sono stati concessi unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera.
115 Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la convenuta ha violato in modo patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione adottando come criteri di confronto gli ex soci privati della NMH.
b) Prospettiva di redditività
116 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nella causa T-129/95, un conferimento di capitale di un investitore pubblico che prescinda da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, costituisce un aiuto di Stato (sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 22). Una riorganizzazione delle attività dell'impresa beneficiaria può giustificare un apporto di capitale solo se l'impresa aiutata è ragionevolmente idonea a ridiventare redditizia.
117 Nella specie, dagli atti, in particolare dalla «Revisione di bilancio al 31 dicembre 1994 della NMH» e dalla «Revisione di bilancio al 31 dicembre 1995 della NMH», Relazioni della C & L [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 1995 e 20 dicembre 1996, emerge che la NMH ha accumulato, senza discontinuità, a partire dalla sua costituzione fino al 1995, perdite di gestione dovute, in particolare, a capacità di produzione eccedentarie e a costi di produzione troppo elevati. Dato che la NMH era gravemente superindebitata, la convenuta ha potuto giustamente considerare che un investitore privato, anche operando sulla scala di un gruppo in un contesto economicamente ampio, non avrebbe, in condizioni normali di mercato, potuto sperare, neanche a più lungo termine, in un'accettabile redditività dei capitali investiti.
118 L'argomento avanzato dalle ricorrenti secondo il quale il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva al criterio dell'investitore privato perché la sola alternativa possibile, cioè la liquidazione della NMH, avrebbe implicato costi di molto superiori non può essere accolto.
119 Da un lato la Corte ha giudicato che occorre distinguere tra gli obblighi che lo Stato deve assumere come proprietario azionista di una società e quelli che possono incombergli come autorità pubblica (sentenza Hytasa, già citata al punto 75, punto 22). Poiché le due società in questione sono state costituite nella forma di «[OSCURATO:PERSONA] mit beschränkter Haftung» (società a responsabilità limitata), secondo il «GmbH-Gesetz», il [OSCURATO:PERSONA], in quanto detentore delle quote del capitale di tali società, era responsabile dei loro debiti solo entro i limiti del valore delle sue quote. Ne consegue che gli oneri legati al licenziamento dei lavoratori, al pagamento dei sussidi di disoccupazione e delle altre prestazioni sociali non potevano essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore privato.
120 Inoltre, nell'ipotesi di un'impresa la quasi totalità del cui capitale sociale sia in mani pubbliche, va in particolare valutato se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle prevedibili possibilità di redditività, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere (v., in tal senso, il punto 13 della sentenza 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 76, punto 13).
121 Dall'altro lato, l'argomento avanzato dalla Repubblica federale di Germania secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera avrebbe perduto, in caso di fallimento, l'importo totale delle somme impegnate come socio, cioè le sue quote nel capitale sociale e il rimborso dei prestiti consentiti, deve essere disatteso. Infatti, al momento della concessione dei prestiti, tali quote avevano perduto qualsiasi valore economico e le probabilità di rimborso erano ridotte, tenuto conto del sovraindebitamento della NMH e della mancanza di prospettive favorevoli sul suo mercato.
c) Eventuale pregiudizio all'immagine del marchio del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera
122 Le ricorrenti sottolineano, per quanto riguarda i costi politici, sociali ed economici che la chiusura di imprese di tale dimensione in una zona socialmente in crisi sempre implica, che, da un lato, l'immagine di marchio del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, in quanto attivo incorporale e, dall'altro, la solvibilità della [OSCURATO:PERSONA] potrebbero trovarsi gravemente pregiudicate da una siffatta operazione.
123 Una società madre può, per un periodo limitato, sostenere le perdite di una delle sue filiali onde consentirne la cessazione delle attività nelle migliori condizioni. Siffatte decisioni possono essere motivate non solo dalla probabilità di trarre da ciò indirettamente un profitto materiale, ma anche da altre preoccupazioni, come quella di mantenere l'immagine di marchio del gruppo o di riorientare le proprie attività (sentenze Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 21, e Hytasa, già citata al punto 75, punto 25).
124 Tuttavia, un investitore privato che persegue una politica strutturale, generale o settoriale guidata da prospettive di redditività a lungo termine non può ragionevolmente permettersi di procedere, dopo anni di perdite ininterrotte, a un conferimento di capitale che, in termini economici, non solo risulta più costoso di una liquidazione delle attività, ma che è per di più connesso con la cessione dell'impresa, il che elimina ogni prospettiva di guadagno, anche differito (sentenza Hytasa, già citata al punto 75, punto 26).
125 Orbene, qualora un investitore pubblico proceda a conferimenti di capitale senza avere alcuna prospettiva di redditività, neanche a lungo termine, siffatti conferimenti vanno considerati aiuti di Stato (sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 22). L'effetto utile delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato sarebbe fortemente ridotto se si seguisse la tesi della ricorrente, secondo la quale qualsiasi partecipazione dello Stato in un'impresa consentirebbe, facendo riferimento all'immagine dell'organo pubblico considerato e alle sue diverse partecipazioni, conferimenti illimitati di capitale a valere su fondi pubblici, senza che tali conferimenti siano considerati aiuti.
126 Inoltre le ricorrenti non hanno dimostrato in cosa consisterebbe l'immagine di marchio del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera in quanto imprenditore privato nel settore siderurgico né in cosa il fallimento della NMH avrebbe potuto riguardare tale immagine di marchio.
127 Nella presente causa, non è plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera sia stato costretto a versare un'importante somma di denaro ad una società privata (il gruppo [OSCURATO:PERSONA]) per incentivarla a rilevare la NMH onde evitare che il fallimento di quest'ultima potesse nuocere gravemente all'immagine di marchio del [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti non hanno contestato che la classificazione sotto tre A della [OSCURATO:PERSONA] dipendeva essenzialmente dalla garanzia offerta dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera a tale banca. Ciò considerato, non è assolutamente attendibile che il fallimento della NMH, estranea alla [OSCURATO:PERSONA], abbia potuto mettere a repentaglio la sua classificazione.
128 Per quanto riguarda il caso «Heilit & [OSCURATO:PERSONA] AG», le decisioni impugnate espongono in dettaglio, al punto IV, le ragioni per le quali tale fattispecie si distingue da quella di cui alla presente causa. La ricorrente non ha dimostrato un errore manifesto di valutazione della convenuta a tal proposito. In particolare non ha indicato in che cosa la sua situazione sarebbe stata analoga a quella del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la vendita della sua partecipazione alla società Heilit & [OSCURATO:PERSONA], ha continuato ad operare nel settore immobiliare e il quale aveva pertanto interesse a mantenere buone relazioni con le altre società di tale settore al fine di ottenere contratti e di realizzare per tal via profitti.
129 Poiché le ricorrenti, a proposito degli altri esempi di comportamenti di imprenditori da esse citati, si limitano a formulare censure che deducono la violazione di forme sostanziali, tali esempi vengono qui di seguito esaminati nel contesto del terzo motivo.
3. Contributo di 56 milioni di DM versato alla NMH per investimenti (causa T-129/95)
130 Data l'identità della motivazione, gli argomenti dedotti dalle parti a questo proposito vengono in prosieguo esaminati nel contesto del terzo motivo (punti 191-196).
4. Applicazione del criterio dell'investitore privato ai prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera (cause T-2/96 e T-97/96)
a) Qualifica di prestiti come aiuti concessi dallo Stato
131 Dalla costante giurisprudenza emerge che non può stabilirsi una distinzione di principio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestiti o sotto forma di partecipazione al capitale dell'impresa (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809, punto 31, e 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 76, punto 12). Gli aiuti sotto l'una o l'altra di queste forme rientrano nel divieto di cui all'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] CE qualora siano soddisfatte le condizioni enunciate da tale disposizione. Dato che, contrariamente all'art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, il divieto dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA è generale e incondizionato (v. supra, punti 98-100), la forma dell'aiuto è indifferente anche con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] CECA.
132 Onde accertare se i prestiti concessi nella specie presentano il carattere di un aiuto di Stato, vanno esaminate le possibilità per l'impresa di reperire le somme di cui trattasi sul mercato privato dei capitali. Applicando il criterio dell'investitore privato, si deve pertanto valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle prevedibili possibilità di redditività, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere (sentenza 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 76, punto 13).
133 Un socio privato può ragionevolmente conferire i fondi necessari per garantire la sopravvivenza dell'impresa che sia temporaneamente in difficoltà, ma che, eventualmente, previa riorganizzazione, potrebbe essere in grado di ridivenire redditizia (v. sentenza 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 76, punto 14).
134 Al momento del conferimento, si poteva constatare che la NMH accumulava da più anni in continuazione perdite considerevoli («Revisione di bilancio al 31 dicembre 1994 della NMH», Relazione della C & L [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 1995, e «Revisione di bilancio al 31 dicembre 1995 della NMH», Relazione della C & L [OSCURATO:PERSONA] del 20 dicembre 1996). Dai due accordi tra il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera e la società [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1995 emerge che l'importo definitivo delle perdite della NMH ammontava alla fine dell'anno 1994 a 156,4 milioni di DM. Inoltre, non è contestato che la NMH doveva la propria sopravvivenza a più conferimenti di capitale da parte delle pubbliche autorità. Infine, produceva prodotti che dovevano essere smerciati su un mercato sovraccarico.
135 Ciò considerato, la convenuta non ha violato in maniera patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione considerando che era poco attendibile che l'impresa potesse reperire sul mercato privato dei capitali le somme indispensabili alla propria sopravvivenza e che, in conseguenza di questo fatto, un conferimento supplementare di capitale da parte del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera rivestiva il carattere di un aiuto di Stato.
b) Sul riferimento alla legge tedesca sulle società a responsabilità limitata
136 Qualificando i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera come conferimento di capitale proprio («eigenkapitalersetzende Darlehen») ai sensi del diritto tedesco (il quale qualifica così i prestiti concessi da un socio ad una società in una situazione in cui un normale commerciante avrebbe effettuato un conferimento di capitale e che vieta al prestatore di esigerne il rimborso in caso di concordato giudiziario o di fallimento) e facendo riferimento all'art. 26, n. 2, del «GmbH-Gesetz» (il quale dispone che i soci procedono ai conferimenti supplementari in proporzione delle loro quote sociali), la convenuta ha semplicemente inteso mettere in evidenza la singolarità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera rispetto a quello degli altri soci. Ha considerato che un socio privato non dovrebbe, di norma, accettare di conferire fondi ad una società in difficoltà se gli altri soci non sono disposti ad apportare essi stessi i loro conferimenti in proporzione della loro partecipazione. Inoltre, essa ha fatto riferimento alla normativa tedesca per giustificare e corroborare la sua valutazione economica secondo la quale un'iniezione di capitale da parte di un socio privato in un'impresa in difficoltà, come la NMH, poteva essere assimilata ad un conferimento di capitale.
137 Dal momento che le ricorrenti non hanno dimostrato che la valutazione della convenuta, secondo la quale i prestiti di cui trattasi costituivano aiuti di Stato per il motivo che la NMH non avrebbe verosimilmente potuto procurarsi le somme prestate sul mercato privato dei capitali, ha violato in maniera patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione (v. supra, punto 135), eventuali errori commessi dalla convenuta nei riferimenti al diritto tedesco non avrebbero, ad ogni modo, alcuna incidenza sulla qualifica dei prestiti controversi come aiuti vietati ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA.
c) Sull'eventuale rimborso dei prestiti
138 Come rilevato dalla Corte nell'ordinanza Germania/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 50 (punto 78), la situazione finanziaria della NMH al momento della concessione dei prestiti (tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 nonché tra il luglio 1994 e il marzo 1995) era particolarmente precaria. Infatti non è contestato che la NMH non aveva realizzato alcun utile tra il 1990 e il 1994. Inoltre, nella relazione della C & L [OSCURATO:PERSONA] del 20 dicembre 1996 sulla revisione del bilancio della NMH al 31 dicembre 1995 si legge «la NMH è, sul piano contabile, sovraindebitata al 31 dicembre 1995, se, sulla base della decisione della [OSCURATO:PERSONA] non si tiene conto dei prestiti concessi come conferimenti di capitale proprio» (punto 37, paragrafo 1). La relazione aggiunge: «il proseguimento delle attività dell'impresa dipende dal fatto che i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, in quanto socio, non debbono essere rimborsati» (punto 37, paragrafo 6). Questa conclusione non è stata del resto contestata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA].
139 Pertanto da tali elementi e dalle informazioni a disposizione della convenuta al momento dell'adozione delle decisioni impugnate, non emerge che questa abbia violato in maniera patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non poteva fare affidamento in alcun rimborso da parte della NMH.
5. Conclusione
140 Ne consegue che in questa fase dell'argomentazione e con riserva di valutare gli argomenti relativi al contributo finanziario di 56 milioni di DM versati alla NMH (v. infra, punti 191-196), gli argomenti delle ricorrenti qui sopra esaminati debbono essere respinti.
B - Sul secondo motivo, che deduce la violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle ricorrenti
141 Secondo le ricorrenti, la convenuta avrebbe mal valutato gli effetti che le decisioni impugnate sono idonee a produrre sul mercato e sulle imprese. Inoltre, le decisioni impugnate sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi fissati dai Trattati comunitari.
142 Dall'art. 5, terzo trattino, del [OSCURATO:PERSONA] CECA emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] può intervenire solo se ciò si rende necessario per proteggere le normali condizioni di concorrenza. Orbene, la NMH e la LSW deterrebbero soltanto una piccola parte del mercato tedesco e, a maggior ragione, del mercato comunitario, dato che la produzione della NMH rappresenta solo lo 0,2% della produzione comunitaria. Stante la situazione, gli aiuti controversi non produrrebbero effetti sulla concorrenza nel mercato comunitario.
143 Per quanto riguarda i prestiti oggetto delle cause T-2/96 e T-97/96, la ricorrente considera che, anche nel contesto del [OSCURATO:PERSONA] CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha la possibilità, contemplata dall'art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] CE, di decidere che lo Stato interessato deve sopprimere o modificare un aiuto illegittimo. Questa scelta dovrebbe operarsi nel rispetto del principio di proporzionalità. Dalla giurisprudenza non emergerebbe che il recupero di un aiuto rispetta in qualsiasi ipotesi il principio di proporzionalità.
144 Se la convenuta dovesse ritenere che i prestiti fossero costitutivi di un aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA, valutazione contestata dalla ricorrente, avrebbe dovuto imporre una modifica delle modalità di tali prestiti. Non limitandosi ad imporre una siffatta modifica, ma ingiungendo alla Repubblica federale di Germania di disporre la restituzione degli aiuti (art. 2 delle decisioni 96/178 e 13 96/484), la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità.
Argomenti della convenuta e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
145 La convenuta, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA], afferma di aver adottato le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, in particolare, il mercato di cui trattasi soffriva di sovraccapacità strutturali. In sostanza, la convenuta considera che il principio di proporzionalità è inapplicabile quando si tratta di qualificare un contributo finanziario con riferimento all'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA. Ad ogni modo, dalla giurisprudenza emergerebbe che, nella misura in cui il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, è inteso al ripristino dello status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato (sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1675, punto 96). Orbene, le ricorrenti non avrebbero nella specie dimostrato che l'ordine di rimborso controverso non era inteso al ripristino della situazione precedente al versamento dell'aiuto.
Giudizio del Tribunale
1. Sull'applicazione di un criterio de minimis agli aiuti di Stato
146 Rimproverando alla convenuta di aver violato il principio di proporzionalità, le ricorrenti rivendicano in realtà l'applicazione di un criterio de minimis che consentirebbe di sottrarre al divieto di cui all'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA gli aiuti che incidono sulla concorrenza solo in misura modesta.
147 Si deve a questo proposito rilevare che dalla formulazione dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA non emerge che gli aiuti che comportano una distorsione della concorrenza di scarsa importanza sfuggano al divieto ivi stabilito. Del resto, a differenza dell'art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, dall'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA non emerge che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] constatare che l'aiuto di cui trattasi falsi o minacci di falsare la concorrenza (v. supra, punto 99). Infatti, tale articolo vieta tutti gli aiuti senza alcuna limitazione, con la conseguenza che non vi sono contenute regole de minimis.
148 L'unica attenuazione del divieto di cui all'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA sta nella possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di autorizzare, sulla base dell'art. 95 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], aiuti necessari per conseguire uno degli obiettivi definiti negli artt. 2-4 del [OSCURATO:PERSONA] (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-243/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1887, punti 40-43).
149 Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato che l'autorizzazione degli aiuti controversi fosse necessaria per conseguire uno di tali obiettivi. Pertanto, esse non hanno neanche dimostrato che, non facendo ricorso all'art. 95 del [OSCURATO:PERSONA] CECA, la convenuta abbia violato il principio di proporzionalità.
150 Inoltre, ai sensi di tale articolo la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 148, punto 51). Questa, nell'esercizio del suo potere discrezionale può imporsi degli orientamenti mediante atti del tipo del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, nella misura in cui le norme in esso contenute non si discostino dalle norme del [OSCURATO:PERSONA]. L'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un siffatto codice è pertanto emanazione del suo esercizio del potere discrezionale e implica solo un'autolimitazione di tale potere nella valutazione degli aiuti previsti da tale codice, nel rispetto del principio della parità di trattamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 148, punto 50).
151 Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato in quale misura il codice applicabile conterrebbe una regola de minimis.
2. Sull'asserito obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di disporre la modifica delle condizioni di concessione degli aiuti piuttosto che la loro restituzione
152 Dato che, contrariamente all'art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, il divieto dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA è generale e incondizionato (v. supra, punti 99 e 147), il riferimento alla norma di cui all'art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] CE, che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di intimare allo Stato interessato di modificare un aiuto illegittimo, non è nella specie pertinente.
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 695A0129.1
153 Del resto, anche supponendo che quest'ultima disposizione sia nella specie applicabile, tale tesi non potrebbe essere accolta. Infatti, essa prevede che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] rilevi che un aiuto di Stato sia incompatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] oppure che tale aiuto sia attuato in modo abusivo, «decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato». Dalla giurisprudenza della Corte relativa a tale disposizione emerge che, per avere un effetto utile, tale abolizione o modifica possono implicare l'obbligo di chiedere il rimborso di aiuti concessi in spregio al [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenza Siemens/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 145, punto 96). Pertanto, il recupero di un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune, nei limiti in cui è inteso al ripristino dello status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato.
154 Come sottolineato dalla convenuta e dal [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dedotto elementi idonei a provare il carattere sproporzionato dell'ordine di restituzione degli aiuti e non ha neanche indicato in che cosa potrebbero consistere misure assertivamente più rispettose del principio di proporzionalità.
3. Sull'art. 5, terzo trattino, del [OSCURATO:PERSONA] CECA
155 La tesi delle ricorrenti relativa all'art. 5, terzo trattino, del [OSCURATO:PERSONA] CECA non può essere accolta. Infatti, tale disposizione non osta all'applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia e riguarda solo le «azioni dirette» della [OSCURATO:PERSONA] sulla produzione e sul mercato.
4. Conclusione
156 Da quanto precede emerge che, adottando la decisione controversa, la convenuta non ha violato il principio di proporzionalità. Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.
C - Sul terzo motivo, che deduce la violazione di forme sostanziali
157 Tale motivo si articola su tre punti. Il primo di tali punti deduce una presentazione ingannevole di varie constatazioni di fatto contenute nelle decisioni impugnate, nonché il difetto di motivazione che ne deriva. Il secondo punto deduce il rifiuto di sospendere le decisioni o l'obbligo di rimborso dei prestiti che esse prescrivono, nonché una violazione del principio della tutela giuridica e dell'obbligo di motivazione. Il terzo punto deduce un'illegittima separazione dei procedimenti.
Sul primo punto del terzo motivo, che deduce una presentazione ingannevole di varie constatazioni di fatto contenute nelle decisioni impugnate, nonché il difetto di motivazione che ne deriva
1. Osservazioni preliminari
158 L'art. 5, secondo comma, quarto trattino, del [OSCURATO:PERSONA] CECA prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «rende pubblici i motivi della sua azione». L'art. 15, primo comma, precisa che «le decisioni, le raccomandazioni e i pareri della [OSCURATO:PERSONA] sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».
159 Secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Essa dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza 29 febbraio 1996, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 106, punto 86, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 148, punto 160). Inoltre, la motivazione di un atto dev'essere valutata in funzione, fra l'altro, «dell'interesse che il destinatario dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CECA possono avere ad ottenere spiegazioni» (sentenza della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2831, punto 24, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 148, punto 160).
160 Del resto, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 20 ottobre 1987, causa 119/86, Spagna/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4121, punto 51) emerge che, anche se il punto della motivazione oggetto di controversia contiene un'indicazione erronea in fatto, tale vizio di forma, tuttavia, non può portare all'annullamento di tale atto, se gli altri `considerando' di detto regolamento forniscono una motivazione di per sé sufficiente.
161 Nella specie, le ricorrenti censurano la convenuta di aver accolto, in primo luogo, un'errata configurazione dei contributi finanziari progettati, in secondo luogo, un'errata configurazione degli esempi di comportamenti di imprenditori descritti dal governo tedesco, in terzo luogo, un'errata configurazione della sua decisione 1_ agosto 1988 e, in quarto luogo, un'errata configurazione delle circostanze connesse al ritiro degli ex azionisti privati della NMH.
2. Sul motivo che deduce un'errata configurazione dei contributi finanziari progettati
Argomenti delle parti
162 Le ricorrenti sostengono che le decisioni 95/422, del 4 aprile 1995, 96/178, del 18 ottobre 1995, e 96/484, del 13 marzo 1996, diano dei fatti un'esposizione errata e incompleta.
163 Nella decisione 95/422, la convenuta avrebbe considerato che il contributo finanziario progettato non costituiva un'iniezione di fondi, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera come socio, nel capitale della NMH, bensì un'operazione destinata a ridurre le perdite dell'impresa. Questa configurazione dei fatti sarebbe in contrasto con le spiegazioni fornite dalle autorità tedesche nel corso della fase amministrativa del procedimento. Orbene, tale configurazione avrebbe determinato la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del contributo controverso con riferimento all'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA. Le ricorrenti concludono che nella misura in cui la valutazione di tale elemento essenziale della decisione riposa su una base errata, la decisione è stata motivata in maniera errata, in violazione dell'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] CECA.
164 [OSCURATO:PERSONA] decisioni 96/178 e 96/484 la convenuta avrebbe a torto considerato che i prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera costituivano un conferimento di capitali propri non recuperabili in caso di fallimento della NMH. Anche se dal diritto tedesco emerge che un prestito concesso da un socio è considerato, in caso di fallimento, un conferimento di capitali propri, la convenuta non avrebbe sufficientemente motivato la propria conclusione secondo la quale un prestito concesso da un socio doveva, in quanto tale, essere assimilato ad un conferimento di capitale propri.
165 La Repubblica federale di Germania considera che la convenuta, qualificando di primo acchito i versamenti come sovvenzioni a fondo perduto, ha omesso di esaminare la questione - determinante con riferimento alla qualifica dei versamenti controversi come aiuti ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA - se il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera si sia comportato come un investitore privato posto in una situazione analoga.
166 La convenuta sottolinea di aver motivato la propria decisione 95/422 sulla base delle informazioni fornite dal governo tedesco il 16 maggio e 15 luglio 1994 e contesta di aver motivato insufficientemente le sue decisioni 96/178 e 96/484. Conclude pertanto che la censura sia disattesa.
Giudizio del Tribunale
- [OSCURATO:PERSONA]129/95
167 L'esposizione dei fatti contenuta nella decisione 95/422 riflette correttamente le varie lettere del governo tedesco. Infatti, dalla lettera 16 maggio 1994 emerge che sono previste (punto 2) «una compensazione parziale delle perdite subite dalla NMH» come pure «una prestazione forfettaria destinata a compensare la perdita di valore dell'impresa LSW». In quella del 15 luglio 1994, il governo tedesco ha precisato che «la compensazione delle perdite deve essere effettuata mediante iniezione di liquidità». Nella comunicazione del governo tedesco 24 febbraio 1995, i versamenti del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH sono presentati come introiti eccezionali delle imprese che producono direttamente l'effetto di ridurre le loro perdite, ma non come apporti di capitale.
168 Al punto IV della decisione 95/422 sono esposte in maniera chiara e circostanziata le ragioni per le quali la convenuta ha ritenuto che i conferimenti di cui trattasi costituissero aiuti di Stato, in particolare quelle per le quali ha considerato che un normale investitore privato operante in un'economia di mercato non avrebbe dato luogo a tali conferimenti in situazioni analoghe.
- [OSCURATO:PERSONA]2/96 e T-97/96
169 In primo luogo, le decisioni 96/178 e 96/484 contengono spiegazioni dettagliate sulla qualifica dei prestiti concessi come conferimenti di capitale. Più esattamente, viene ivi esposto che un socio privato non dovrebbe accettare di conferire fondi ad un'impresa in difficoltà se gli altri soci non sono disposti ad apportare essi stessi il loro concorso, in proporzione della loro partecipazione (punto IV, quarto comma della decisione 96/178 e punto IV, quinto comma, della decisione 96/484). Al punto IV, quinto comma, delle dette decisioni la convenuta ha precisato che «nel diritto tedesco, i prestiti concessi dai soci che sono stati accordati, o al cui rimborso i soci hanno rinunciato quando la situazione finanziaria dell'impresa avrebbe richiesto il fallimento dell'impresa stessa o il conferimento di ulteriori capitali di rischio, devono essere trattati, in caso di fallimento, come conferimento di capitale proprio» («eigenkapitalersetzende Darlehen», conformemente agli artt. 32 a e 32 b del GmbH-Gesetz). Considerata tale situazione giuridica, prestiti consentiti da soci per porre termine all'insolvenza e impedire così il fallimento dell'impresa debbono in linea di principio essere assimilati a un conferimento di capitali propri.
170 In secondo luogo, nella sua applicazione del criterio dell'investitore privato normalmente accorto, la convenuta ha analizzato, nelle decisioni impugnate, le condizioni alle quali i prestiti sono stati concessi e ha evocato la non partecipazione degli altri soci privati della NMH ai prestiti. In particolare, ha giustificato dettagliatamente la sua conclusione secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non poteva fare affidamento in alcun rimborso. Infatti, al punto IV, quattordicesimo comma, della decisione 96/178 (punto IV, nono comma, della decisione 96/484) ha esposto che «(...) il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non poteva mai contare sul rimborso dei prestiti, complessivi di 49,895 milioni di DM. Se la NMH avesse avviato la procedura di fallimento, i prestiti sarebbero stati trattati come fondi propri per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere rimborsato solo dopo la tacitazione di tutti gli altri creditori, il che era estremamente improbabile. A parte ciò il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera si è mostrato sempre disposto a rinunciare ai suoi crediti inerenti a tali prestiti allo scopo di consentire la vendita delle sue quote nella NMH e di mantenere posti di lavoro in una regione strutturalmente debole come l'[OSCURATO:PERSONA]».
- Conclusione
171 Sulla base di tali circostanze, le decisioni impugnate tengono correttamente conto delle informazioni fornite dal governo tedesco e contengono una motivazione che consente alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali la convenuta ha qualificato i prestiti controversi come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità. La prima censura deve pertanto essere dichiarata infondata e respinta.
3. Sulla censura che deduce un'erronea configurazione da parte della decisione 95/422 degli esempi di comportamenti di imprenditori descritti dal governo tedesco e sulla domanda di trattamento riservato dei dati che ad essi si riferiscono
Sulla domanda di trattamento riservato
- Argomenti delle parti
172 Nella causa T-129/95, le ricorrenti chiedono al Tribunale di vigilare affinché i nomi citati negli esempi di comportamenti di imprenditori e nei dati relativi alle operazioni interne delle imprese di cui trattasi siano trattati in modo riservato e che non ne venga fatta menzione né nella relazione d'udienza né in altri documenti destinati al pubblico.
173 La convenuta obietta che la domanda delle ricorrenti non va accolta.
- Giudizio del Tribunale
174 Dato che, da un lato, le informazioni sugli esempi citati si basano in particolare su articoli di stampa tedesca e, dall'altro, che essi si trovano nella decisione 95/422 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee 21 ottobre 1995, la richiesta delle ricorrenti non va accolta.
Nel merito della censura
- Argomenti delle parti
175 Le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, deducono, nella causa T-129/95, che la configurazione e la valutazione giuridica degli esempi di comportamenti di imprenditori nella decisione 95/422 (parte IV, punto 4) sono errate. Questi sarebbero stati esposti dal governo tedesco allo scopo di dimostrare che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva a quello di un investitore privato. A loro avviso, anche se questi esempi non si ricollegano alla NMH e alla LSW, essi apporterebbero cionondimeno la prova che un investitore privato avrebbe, in circostanze analoghe, adottato la stessa decisione del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera.
176 Nell'esempio della Metallgesellschaft AG, le banche creditrici e gli azionisti non avrebbero, come indicato nella decisione 95/422, adottato misure di sostegno obbedendo a criteri puramente economici, bensì nella preoccupazione di preservare l'immagine del loro marchio. Il loro comportamento sarebbe comparabile a quello del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nella specie.
177 Nell'esempio della [OSCURATO:PERSONA], la convenuta avrebbe sostituito le proprie supposizioni all'esposizione dei fatti operata dal governo tedesco. Secondo la decisione 95/422 un'«infusione di nuovo capitale che consenta di acquisire la proprietà (...) avviene sulla base del confronto tra gli oneri di una liquidazione o di un fallimento e il necessario conferimento finale di capitale». Tale presentazione sarebbe inesatta poiché la società madre ha assicurato che l'apporto dei fondi sarebbe stato più oneroso del fallimento.
178 Per quanto riguarda gli esempi della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la decisione 95/422 afferma «gli oneri per l'outsourcing di particolari comparti aziendali vengono sostenuti al fine di garantirsi la fornitura di determinate parti dei propri prodotti, ridurne contemporaneamente i costi ed avere in questo modo vantaggi economici».
179 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso alla società DITEC un aiuto finanziario destinato a coprire i costi del piano sociale e a costituire un capitale proprio. Orbene, la DITEC non produrrebbe alcun prodotto specificamente per la [OSCURATO:PERSONA] che permetta a questa di sperare di trarre da tale aiuto in futuro un profitto.
180 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la convenuta avrebbe erroneamente constatato che «la società Nokia ha inteso assicurare il proprio approvvigionamento allorché si è disimpegnata dalla [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre la convenuta avrebbe menzionato il fatto che il governo tedesco aveva presentato «in modo unilaterale» il sostegno finanziario come una «garanzia del giro d'affari» a favore della società [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a tale presentazione, la società [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe definito il sostegno finanziario come una garanzia del giro d'affari, secondo quanto emerge, del resto, della sua lettera 24 febbraio 1995.
181 La Repubblica federale di Germania sottolinea di aver risposto nel modo più completo possibile alle domande rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito del comportamento degli imprenditori citati, tenuto conto della mancanza dell'obbligo delle imprese private di informare il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera o il governo federale sui loro progetti di investimento.
182 Del resto, per concludere per l'assenso di aiuto di Stato nella specie, basterebbe constatare che la situazione economica e la motivazione di un investitore privato, da un lato, e quella dei pubblici poteri interessati dall'altro sono analoghi (sentenza 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 76, punto 13). Sarebbe del resto impossibile trovare situazioni identiche a quelle dei pubblici poteri interessati, soprattutto se si prende in considerazione il volume e il numero delle partecipazioni pubbliche.
183 La convenuta conclude per il rigetto di tale censura sottolineando che la decisione 95/422 non riposa sugli esempi controversi ma sulle informazioni comunicate dal governo tedesco.
- Giudizio del Tribunale
184 Nella decisione 95/422 la convenuta ha esposto in maniera circostanziata le ragioni per le quali il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non era paragonabile a quello degli imprenditori citati dalle ricorrenti. In particolare, al punto IV ha sottolineato che, a differenza del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nella specie, in nessuno degli esempi invocati dal governo tedesco un investitore privato ha ceduto le sue quote senza trovare in ciò un vantaggio economico. Nel rilevare tale differenza, la convenuta ha dimostrato che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera non era paragonabile a quello degli imprenditori citati. Anche a supporre che la convenuta abbia imperfettamente descritto il comportamento di tali imprenditori, sulla base delle sommarie informazioni comunicate dal governo tedesco, né le ricorrenti, né la Repubblica federale di Germania hanno dimostrato che tale imperfezione avesse avuto un'incidenza decisiva sulla qualifica dei prestiti come aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] CECA.
185 Ne consegue che questa seconda censura dev'essere disattesa.
4. Sulla censura che deduce un'errata configurazione della decisione del 1988 nella decisione 95/422
Argomenti delle parti
- Nel merito della censura
186 Le ricorrenti e la Repubblica federale di Germania, interveniente, sostengono che la decisione 95/422 presenta la decisione del 1988 in un modo tronco. In quest'ultima, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso che il progetto di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nelle imprese che sono subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], come previsto dall'accordo quadro relativo al piano rilevamento del 1987, non comportava elementi di aiuto di Stato.
187 Orbene, tale accordo quadro del 1987 prevedeva il versamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera di sovvenzioni destinate a coprire gli oneri accumulati in passato («Altlasten»). La controversa sovvenzione di 56 milioni di DM avrebbe proprio avuto lo scopo di coprire siffatti oneri. Essa sarebbe contemplata dalla decisione del 1988 e sarebbe stata pertanto approvata dalla convenuta.
188 La convenuta conclude per il rigetto di tale motivo sostenendo che la decisione del 1988 non contemplava sovvenzioni destinate a coprire gli oneri accumulati in passato.
- Sulla richiesta di produzione di documenti
189 Poiché la convenuta contesta che gli oneri accumulati in passato siano stati alla base della decisione del 1988, le ricorrenti ritengono necessaria la produzione di tale fascicolo. Esse invitano pertanto il Tribunale a chiedere alla convenuta, ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, di trasmettere il suo fascicolo relativo alla decisione del 1988.
190 La convenuta replica che non debba darsi corso alla domanda delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
- Nel merito della censura
191 La decisione del 1988 non contiene alcun esplicito riferimento alla questione degli oneri accumulati in passato. Tuttavia l'accordo quadro del 1987, che costituiva l'oggetto di tale decisione, al punto 5.5 prevedeva:
«[OSCURATO:PERSONA] werden altlastenfrei übernommen. Soweit eine altlastenfreie Übertragung nicht möglich ist, wird der [OSCURATO:PERSONA] sicherstellen, daß NMH von den sich daraus ergebenden Verpfichtungen wirtschaftlich nicht betroffen wird». («Gli impianti vengono rilevati senza gli oneri accumulati in passato. Nel caso in cui un tale rilevamento non si rivelasse possibile, il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera farà in modo che la NMH non debba sopportare gli obblighi che ne derivano»).
192 Dato che, da un lato, l'insieme dell'accordo quadro del 1987, ivi compreso il suo punto 5.5, è stato esaminato nel contesto del procedimento che ha portato alla decisione del 1988 e, dall'altro, che la convenuta stessa ha ammesso di aver esaminato la questione degli oneri accumulati in passato, la sua tesi secondo la quale la decisione del 1988 non contemplava tali attività non può essere accolta.
193 Tuttavia, poiché tale accordo quadro si riporta agli impegni sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera nel corso degli anni 1987 e 1988, la decisione del 1988 non copriva i finanziamenti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH successivamente a tale periodo, e, in particolare, la sovvenzione di 56 milioni di DM versata nel contesto dell'accordo del 27 gennaio 1995 (v. supra, punto 15).
194 Inoltre, dalla comunicazione del governo tedesco del 16 maggio 1994, punto 2, come pure dal verbale della riunione del Consiglio dei ministri del governo del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera del 4 novembre 1987, relativo alla situazione della [OSCURATO:PERSONA] (punto 11), emerge che gli oneri accumulati in passato si riferivano agli oneri dovuti all'inquinamento, come pure a misure di risanamento intese a garantire la purezza dell'aria, a lottare contro il rumore e a proteggere le falde freatiche.
195 Pertanto, la tesi della ricorrente secondo la quale la sovvenzione controversia di 56 milioni di DM era stata autorizzata dalla decisione del 1988 dev'essere disattesa.
196 Anche supponendo che la censura della ricorrente che deduce un'erronea descrizione di tale decisione sia fondata, tale vizio, ad ogni modo, non ha alcuna incidenza sulla decisione 95/422 e, pertanto, non potrebbe comportarne l'annullamento. Di conseguenza, la presente censura dev'essere respinta.
- Sulla richiesta di produzione di documenti
197 Ritenendosi sufficientemente edotta dai documenti relativi al presente fascicolo e tenuto conto degli sviluppi qui sopra esposti, il Tribunale ritiene che non occorra disporre la produzione degli atti relativi alla decisione del 1988.
5. Sul motivo che deduce un'errata configurazione delle circostanze legate al ritiro degli ex azionisti privati della NMH nella decisione 95/422
Argomenti delle parti
198 Secondo le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, la decisione 95/422 è basata su un'erronea rappresentazione dei fatti, poiché vi viene affermato che gli ex azionisti privati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) non hanno versato alcuna somma al momento in cui si sono ritirati. Essa ometterebbe di indicare che questi hanno pagato un «prezzo di vendita negativo» concedendo ulteriormente prestiti alla NMH (comunicati del governo federale 16 maggio e 15 luglio 1994). Infatti, in cambio del loro ritiro essi avrebbero ceduto i crediti derivanti da tali prestiti per un terzo del loro valore con la promessa della NMH di rimborsarne l'integralità in caso di un ritorno a tempi migliori.
199 La Repubblica federale di Germania aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera, principale detentore di quote del capitale della NMH, si è trovato in una situazione diversa da quella degli investitori privati di minoranza al momento della cessione delle loro quote. Costoro infatti, in ragione della loro debole partecipazione nel capitale della NMH, e del fatto che questa era in concorrenza nella loro attività principale, non avrebbero partecipato alla ricerca di un acquirente e all'elaborazione di un piano economico globale per la NMH. A scapito di tali differenze, la convenuta avrebbe, a torto, valutato i versamenti controversi alla luce del criterio dell'accorto investitore, facendo riferimento al comportamento dei soci di minoranza di cui trattasi.
200 La convenuta replica che la configurazione dei fatti contenuta nella decisione 95/422 per quanto riguarda il ritiro degli ex soci privati (parte IV, punto 5) è conforme a quella che figurava nella comunicazione 16 maggio 1994 del governo tedesco. Essa non sarebbe mai stata informata di eventuali conferimenti supplementari degli ex soci. E' questa la ragione per cui la tesi presentata a posteriori dalle ricorrenti e dal governo tedesco non può essere presa in considerazione.
Giudizio del Tribunale
201 Le lettere del governo tedesco 16 maggio e 15 luglio 1994 mostrano che gli ex soci privati della NMH sono stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera a vendere le loro quote il 30 giugno 1993 ([OSCURATO:PERSONA]) e 21 marzo 1994 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Successivamente essi hanno effettivamente venduto le loro quote per il prezzo simbolico di 1 DM. Allo stesso tempo, i crediti derivanti dai prestiti che erano stati concessi dagli ex azionisti nel giugno e nel luglio 1992 venivano ceduti a basso prezzo al gruppo [OSCURATO:PERSONA].
202 Ne consegue, pertanto, che un anno separa la concessione dei prestiti da parte degli ex soci privati nel 1992 e la vendita delle loro quote nel corso del 1993. Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso tra questi due avvenimenti idoneo a dimostrare che tali precedenti azionisti privati si erano ritirati previo versamento di una somma.
203 L'argomento della Repubblica federale di Germania non può essere accolto. Già è stato sopra constatato (v. punto 114) che, anche ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera fosse il principale detentore di quote del capitale della NMH, la convenuta non ha violato in maniera patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione ritenendo che, in quanto investitore, il [OSCURATO:PERSONA] della Baviera avesse interesse a realizzare un'operazione proficua, cioè a tentare di massimalizzare il rendimento del suo investimento, allo stesso modo di qualsiasi investitore privato operante in un'economia di mercato e, in particolare, degli altri soci. Ciò che ancor più rileva, un investitore privato normalmente accorto tanto più sarà portato a vigilare sulla proficuità delle prospettive offerte da un prestito che egli accorda ad una società di cui detiene quote di capitale quanto più alta è la sua partecipazione nel capitale di tale società. Inoltre, le ricorrenti non hanno dimostrato perché il loro argomento secondo il quale la NMH è in concorrenza con gli investitori di minoranza nella loro principale attività non era valido al momento della loro partecipazione al rilevamento della NMH nel 1990 e nel contesto dei prestiti concessi dal 1992 fino all'inizio del 1994. Ad ogni modo, anche a supporre che esistesse una siffatta ragione, dagli atti non emerge che la convenuta ne sia stata informata.
204 Di conseguenza, non può essere mossa alla convenuta la censura di aver violato in un modo patente le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione per quanto riguarda le operazioni di ritiro degli ex soci privati. Anche a supporre che la configurazione delle circostanze connesse con tali operazioni sia imperfetta, le ricorrenti non hanno ad ogni modo dimostrato che tale imperfezione abbia determinato il risultato della decisione 95/422.
205 Ne consegue che la quarta censura dev'essere respinta.
Sulla seconda parte del terzo motivo, che deduce il rifiuto di sospendere le decisioni 96/178 e 96/484 o l'obbligo di rimborso dei prestiti che esse prescrivono nonché la violazione del principio di tutela giuridica e dell'obbligo di motivazione (censure sollevate unicamente nelle cause T-2/96 e T-97/96)
Argomenti delle parti
206 La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla convenuta di non aver disposto la sospensione dell'adozione della decisione sui prestiti (art. 1 della decisione 96/178 e della decisione 96/484) e della domanda di restituzione degli aiuti (art. 2 delle dette decisioni) fino a che il Tribunale e la Corte non abbiano statuito sui ricorsi introdotti contro la decisione 95/422. Tenuto conto del nesso materiale esistente tra il primo procedimento, aventi ad oggetto i contributi finanziari, e gli altri due aventi ad oggetto i prestiti, una decisione giudiziaria a favore della NMH nel primo procedimento avrebbe reso gli altri due procedimenti privi di oggetto.
207 Inoltre, il rimborso immediato degli aiuti assertivamente concessi, prescritto dall'art. 2 della decisione 96/178 e della decisione 96/484 implicherebbe un sovraindebitamento della NMH e, di conseguenza, il suo fallimento. La motivazione di tali decisioni, eccessivamente generica e insufficiente, priverebbe la ricorrente di un'effettiva tutela giuridica.
208 La convenuta e il [OSCURATO:PERSONA] concludono per il rigetto di questa parte del motivo. La prima sottolinea di aver spiegato in modo dettagliato, al punto V della decisione 96/178 e della decisione 96/484, le ragioni per le quali non le sembrava giustificata una sospensione della decisione relativa al rimborso.
209 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che un aiuto non può essere concesso prima che sia stato notificato e autorizzato ai sensi degli artt. 2-5 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Aggiunge che, se il ricorso della ricorrente fosse stato fruttuoso nella causa T-129/95, la convenuta non sarebbe stata obbligata a sospendere le altre decisioni sui prestiti. Del resto, nell'ordinanza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (già citata al punto 50, punto 79) il presidente della Corte avrebbe respinto la domanda di sospensione delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
210 Nell'ambito di questa parte del terzo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, due diverse censure, relative, rispettivamente, alla non sospensione dell'ordine di rimborso della decisione 96/178 e della decisione 96/484 e al difetto di motivazione.
211 Per quanto riguarda la prima censura, va ricordato che un aiuto incompatibile con il mercato comune deve, in linea di principio, essere restituito dal suo beneficiario. Questo non può trarre giovamento dal fatto che uno Stato membro gli abbia concesso fondi pubblici in violazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CECA e del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. L'ordine di rimborso immediato, anche se porta al fallimento dell'impresa beneficiaria, è pertanto una conseguenza inerente al regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico.
212 Nessuna disposizione del [OSCURATO:PERSONA] CECA o del quinto codice degli aiuti alla siderurgia conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di sospendere un ordine di rimborso. Dall'art. 39, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CECA emerge che anche i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo.
213 Ad abuntantiam, il Tribunale rileva che, nella sua ordinanza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (già citata al punto 50), la Corte ha ritenuto che la sospensione chiesta in un procedimento sommario non può essere concessa per evitare un danno che, quand'anche fosse certo, apparirebbe come la conseguenza inevitabile dell'applicazione del regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico, regime che ha in particolare lo scopo di impedire le conseguenze dannose, in modo specifico per la concorrenza - e quindi per la sopravvivenza delle imprese efficienti -, derivanti dal mantenimento artificiale di imprese che non potrebbero sopravvivere in condizioni normali di mercato (punto 80).
214 Ciò considerato, la prima censura dedotta dalla ricorrente è infondata.
215 Per quanto riguarda l'asserito difetto di motivazione, basta sottolineare che le ragioni dell'ordine di rimborso sono esposte al punto V della decisione 96/178 e della decisione 96/484. Questa motivazione era sufficiente per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni per le quali l'ordine di rimborso non è stato sospeso.
216 Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo è respinta nella sua totalità.
Sulla terza parte del terzo motivo che deduce un'illegittima separazione delle procedure (censure sollevate unicamente nelle cause T-2/96 e T-97/96)
Argomenti delle parti
217 La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i tre procedimenti aventi ad oggetto la privatizzazione della NMH e la concessione dei prestiti sono tra loro connessi nel merito. La convenuta, nell'aprire i tre procedimenti, avrebbe artificiosamente distinto fatti che esigenze di coerenza richiederebbero di prendere congiuntamente in considerazione. Essa sarebbe così incorsa in un errore di procedura.
218 La convenuta e il [OSCURATO:PERSONA] contestano tale censura e chiedono che sia respinta.
Giudizio del Tribunale
219 L'obbligo della convenuta di trattare le presenti fattispecie in un unico procedimento non emerge da alcuna disposizione del [OSCURATO:PERSONA] CECA né dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia.
220 Nella specie, erano in discussione, da un lato, contributi finanziari previsti nel contesto del progetto di privatizzazione della NMH, notificati dal governo tedesco alla [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 1994, e, dall'altro, prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera alla NMH tra il 1993 e il 1995 che sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la loro concessione. Più esattamente, la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata dei versamenti delle prime tranches di tali prestiti solo il 15 luglio e il 28 settembre 1994, quindi dopo l'apertura del procedimento che si è concluso con la decisione 95/422, e i versamenti delle ultime quattro tranches sono stati notificati solo dopo l'apertura del procedimento che si è concluso con la decisione 96/178.
221 Ne consegue che la natura e le modalità di tali misure erano differenti, come i periodi in cui esse sono state adottate. Inoltre, la convenuta non era al corrente, al momento dell'apertura del procedimento che ha portato alla decisione 95/422, delle misure finanziarie che hanno costituito l'oggetto delle due successive decisioni. Ne consegue che essa non avrebbe potuto esaminarle nel contesto del medesimo procedimento.
222 Ne consegue che la terza parte del terzo motivo è infondata e va respinta.
D - Sul quarto motivo, che deduce la violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
223 Nella causa T-129/95, le ricorrenti censurano la convenuta per aver violato i loro diritti di difesa e quelli del governo tedesco privandoli del diritto di essere sentite in merito alla valutazione secondo cui il conferimento del [OSCURATO:PERSONA] della Baviera costituiva una sovvenzione a fondo perduto. Esse non avrebbero potuto condividere una siffatta valutazione perché, in primo luogo, la comunicazione che annuncia l'apertura del procedimento menzionava un'iniezione di capitali a favore della NMH e, in secondo luogo, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero affermato, nel corso di un colloquio tra il membro della [OSCURATO:PERSONA] competente e il ministro dell'Economia bavarese, che la forma dell'apporto era priva d'importanza. A sostegno delle loro censure, esse invocano le sentenze della Corte 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2885, punto 39), e del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-49, punto 48).
224 [OSCURATO:PERSONA] cause T-2/96 e T-97/96 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in un procedimento che può comportare il fallimento di un'impresa, la convenuta è tenuta a consultarla. Questo principio sarebbe di particolare importanza allorché, come nel caso dell'art. 33, primo comma, seconda frase, del [OSCURATO:PERSONA] CECA, il controllo giurisdizionale è limitato.
225 La convenuta avrebbe, del resto, soltanto pubblicato una comunicazione relativa al procedimento sulla Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee, senza informare le ricorrenti del tenore delle censure formulate nella loro integralità.
226 La convenuta conclude per il rigetto del motivo. Infatti, essa si sarebbe conformata all'art. 6, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia e avrebbe messo il governo tedesco in grado di esprimere il proprio punto di vista su tutte le questioni di fatto e di diritto prese in considerazione nel contesto delle informazioni comunicate da quest'ultimo e dal [OSCURATO:PERSONA] della Baviera.
227 Le imprese interessate da un procedimento aperto ai sensi di questa disposizione avrebbero solo il diritto di presentare le loro osservazioni sulla decisione di apertura del procedimento. Unicamente lo Stato membro interessato, esclusivo destinatario della decisione, avrebbe il diritto di essere sentito.
Giudizio del Tribunale
228 Secondo la costante giurisprudenza, il rispetto del diritti della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e va garantito anche se non v'è una normativa specifica (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307, punti 29-31; 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 76, punto 28, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 46).
229 L'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia prevede che qualora la [OSCURATO:PERSONA], «dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione».
230 Né dalla formulazione di tale articolo né da alcun'altra disposizione relativa agli aiuti di Stato, né dalla giurisprudenza comunitaria emerge che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata a sentire il beneficiario di fondi statali in merito alla valutazione in diritto che la stessa fa sulla messa a disposizione di siffatti fondi.
231 Non risulta neppure che, dopo aver intimato allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata ad informarlo della propria posizione prima di adottare la propria decisione. Del resto, anche se un siffatto obbligo esistesse, le imprese interessate non trarrebbero pertanto da esso alcun diritto ad essere sentite. Le sentenze Fiskano/[OSCURATO:PERSONA] e CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], già citate al punto 223, invocate dalle ricorrenti a sostegno dei loro motivi, si limitano a sancire il diritto per le imprese o associazioni di imprese di essere poste in grado, in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l'adozione di sanzioni, di far conoscere utilmente il loro punto di vista sull'effettività e pertinenza dei fatti e delle censure che la [OSCURATO:PERSONA] pone a loro carico.
232 Le ricorrenti non possono muovere alla convenuta la censura di averle informate solo a mezzo della comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso dell'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Dalla giurisprudenza relativa all'art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] CE emerge che questa disposizione non prescrive un'ingiunzione individuale e che il suo unico scopo è quello di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate dell'apertura del procedimento e sia loro offerta la possibilità di far valere le loro osservazioni al riguardo. Date le circostanze, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale appare come un mezzo adeguato e sufficiente per far conoscere a tutti gli interessati l'avvio di un procedimento (sentenza Intermills/[OSCURATO:PERSONA], già citata al punto 131, punto 17). Poiché la sua finalità è paragonabile a quella dell'art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] CE e la sua formulazione non conferisce ai singoli il diritto di essere destinatari di un'ingiunzione individuale, l'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia va interpretato nel senso che è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso di apertura di un procedimento.
233 Nella specie le ricorrenti sono state poste in grado di presentare le loro osservazioni sui fatti presi in considerazione e sulle valutazioni operate dalla convenuta nell'avviso di apertura del procedimento di cui trattasi, anche se non si sono avvalse di tale possibilità.
234 Inoltre, dagli atti risulta (v. supra, punti 29-32, 35-37 e 40-42) che il governo tedesco è stato debitamente sentito di modo che il suo diritto di difesa è stato rispettato.
235 Ne consegue che la decisione 95/422, la decisione 96/178 e la decisione 96/484 non sono affette da illegittimità per la violazione dei diritti della difesa.
236 Il quarto motivo deve pertanto essere respinto.
E - Conclusione
237 Da tutto quanto precede emerge che i motivi debbono essere respinti nel loro insieme. Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che le decisioni impugnate sono affette da illegittimità, i presenti ricorsi di annullamento debbono essere respinti nella loro integralità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
238 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese e queste ultime sono rimaste soccombenti, esse vanno condannate a sopportare, oltre alle loro spese, anche quelle esposte dalla convenuta.
239 Secondo l'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, parti intervenienti, restano a carico degli stessi.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La domanda di trattamento confidenziale è respinta.
2) La domanda di accesso al fascicolo relativo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1_ agosto 1988 è respinta.
3) I ricorsi nelle cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96 sono respinti.
4) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della convenuta.
5) Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord restano a carico degli stessi.