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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05873/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 15/10/1960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2020della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa in data 11 maggio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riformandola, limitatamente alla pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi B) e B3), di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi del comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 309 del 90, e per i reati di cui ai capi A3) e A4) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B3), esclusa la recidiva; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B), in esso assorbiti i fatti di cui al capo D), per non aver commesso il fatto e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi Al), A2) e A5) per non aver commesso il fatto.

A [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto il ruolo di promotore e capo dell'associazione, descritta al capo B), operativa dall'estate 2009 alla fine di marzo 2010 e finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, reperita tramite fornitori dominicani e peruviani, avvalendosi dei rapporti e dei contatti di [OSCURATO:PERSONA], promotore e organizzatore, deputato a gestire i rapporti con i fornitori esteri ed a coordinare le operazioni di importazione, del ruolo di intermediario svolto dal fratello di questi Bruno, della collaborazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] e del cognato [OSCURATO:PERSONA], inviati all'estero per controllare le operazioni relative all'importazione, oggetto del capo B3) nonché della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], intermediario con i fornitori dominicani e di altri soggetti non identificati.

La Corte di appello ha condiviso la valutazione del primo giudice circa l'esistenza di un'unica associazione, quella descritta al capo B), ritenendo in essa assorbiti i fatti di cui ai capi D) e D1), considerati una prosecuzione dell'attività illecita con estensione temporale (sino al gennaio 2011) del periodo di attività del gruppo criminale, impegnato nella ricerca di canali di approvvigionamento nazionali; ha affermato la responsabilità del Pepé per i reati di cui ai capo B1), B2), B2 bis) e B3), aventi ad oggetto, rispettivamente, il tentativo di importazione di un quantitativo non potuto accertare di cocaina, tramite corriere, reperito dai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma mai giunto a destinazione; l'importazione di cocaina, spedita in due plichi destinati a [OSCURATO:PERSONA] ed occultata in 4 magliette del peso di 1.222 grammi e in un giubbotto del peso di grammi 2078, entrambi sequestrati il 18 e il 25 febbraio 2010 all'aeroporto Malpensa; il tentativo di importazione di un quantitativo non precisato di cocaina, non realizzato per mancato accordo con i fornitori sulle modalità di consegna e pagamento: reati aggravati dal numero delle persone e dalla transnazionalità in ragione dei rapporti intessuti da [OSCURATO:PERSONA] con i fornitori esteri.

Per tutti i reati riuniti, ritenuto più grave il reato associativo e ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 20 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della partecipazione all'associazione di cui al capo B) e del concorso nel tentativo di importazione di cui al capo B3), mente lo Zangari è stato assolto dal reato associativo e condannato unicamente per il concorso nel reato di cui al capo B3). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe, non organizzatore, dell'associazione finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dalla Repubblica dominicana, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo A) dell'imputazione, operativa dal 2008 al settembre 2009, con il ruolo di fornitore stabile della cocaina, spedita in Italia tramite corrieri, e responsabile in tale qualità delle importazioni di cui ai capi A3) e A4), aventi ad oggetto, rispettivamente, 4 kg di cocaina pura, trasportati da [OSCURATO:PERSONA], arrestato a Bologna il 19 aprile 2009, e 841 grammi di cocaina (quota del maggior quantitativo di kg. 1,50 procurato dal Sosa e dallo Sciascia), suddivisi in 61 ovuli ingeriti dai corrieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti in arresto a Milano in data 1 settembre 2009: reati aggravati dall'essere stati commessi da più di tre persone in concorso, facenti parte di un gruppo criminale operante in più Stati e dall'ingente quantità della sostanza importata, per i quali è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione e 110 mila euro di multa.

L'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata sulle risultanze di un imponente numero di conversazioni intercettate e di servizi di osservazione, che avevano rivelato la continuità dell'attività illecita di importazione e il traffico di ingenti quantitativi di cocaina dalla Repubblica Dominicana, svolta da soggetti già coinvolti in una precedente indagine del 2005, identificati in [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, nel fratello Roberto (deceduto), nel Lucchiari, quale finanziatore, e nel Sosa, che aveva trovato riscontro in due sequestri di cocaina e nell'arresto dei corrieri, cui erano state affidate le due importazioni organizzate dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], arrestato a Bologna il 19 aprile 2009 e divenuto collaboratore di giustizia.

Le dichiarazioni del Bellandi e il riconoscimento fotografico effettuato dai corrieri arrestati a Milano sono state poste a fondamento del giudizio di condanna del Sosa.

Sempre dai colloqui intercettati era emersa l'analoga attività di importazione programmata e svolta da [OSCURATO:PERSONA], al vertice di un altro gruppo, ugualmente dedito al narcotraffico dalla Repubblica dominicana e dal Perù, grazie all'esperienza, ai contatti e alla presenza all'estero di [OSCURATO:PERSONA], in grado di contattare i fornitori e procurare lo stupefacente da inviare in Italia tramite corrieri, e alla collaborazione del fratello Bruno, che fungeva da anello di collegamento con il Pepé; gli accertamenti svolti dagli inquirenti sulle trasferte estere, sugli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle spedizioni inviate a [OSCURATO:PERSONA], sui trasferimenti di denaro ed i sequestri operati, secondo i giudici di merito riscontravano l'accusa, confermando anche il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], inviati dal capo del sodalizio a controllare il lavoro del referente estero del gruppo.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso il travisamento delle attribuzioni delle utenze telefoniche, degli sms e dei colloqui intercettati al ricorrente e il travisamento del contenuto dei colloqui intercettati, aventi oggetto lecito, collegato all'attività edilizia della ditta del figlio Ferdinando, articola i seguenti motivi: 2.1 Con il primo, articolato motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B) e ai reati fine.

La sentenza omette di motivare sull'esistenza e sull'operatività dell'associazione di cui farebbe parte il ricorrente, sulla gerarchia interna e sul suo ruolo; manca la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, e della stabilità dell'accordo.

La sentenza è illogica nell'attribuire al ricorrente la responsabilità per il reato di cui al capo D), assorbito al pari del capo D1), nel capo B), relativo ai rapporti con i sodali romani, in quanto, essendo stato assolto il figlio [OSCURATO:PERSONA], doveva essere assolto anche il ricorrente, che come il figlio non aveva posto in essere alcuna condotta illecita.

Quanto ai fatti oggetto dei capi D) e D1) il ricorrente veniva intercettato nell'aprile 2010, periodo non rientrante nell'arco temporale di operatività delle associazioni contestate ai capi B) e D): in detto periodo si spostava in varie regioni per motivi di salute e la somma di 500 euro, richiesta al figlio Ferdinando, era destinata ad una visita medica e non ad un affare illecito; l'unico dato oggettivo della presunta attività associativa e del reato contestato al capo D1) è costituito dal sequestro della somma di 42 mila euro, trovata in possesso del figlio Salvatore, al quale fu subito restituita in quanto ne fu provata la lecita provenienza, sicché non vi sono condotte, che possano indicare il ruolo del ricorrente di capo e promotore della struttura organizzata, oggetto del capo D), risultando configurabile solo quella del capo B) e dei reati fine di cui ai capi B1), B2) B2bis) e B3).

Ma anche in relazione a detta associazione le conversazioni e i messaggi intercettati non consentono di convalidare la tesi di accusa, che individua [OSCURATO:PERSONA] come capo del gruppo, in quanto dai colloqui intercettati risulta che i fratelli Pataffio manifestavano fastidio e intendevano escluderlo dal loro progetto di importazione, evidentemente ritenendolo un operatore occasionale, coinvolto in un singolo affare, e non un capo.

Di ciò si ha conferma nell'appellativo ("lo storto") con cui i fratelli indicano [OSCURATO:PERSONA], dimostrativo della scarsa considerazione nutrita dai Pataffio e della mancanza di un rapporto fiduciario.

Smentisce l'esistenza del vincolo associativo la stessa diffidenza nutrita dal ricorrente nei confronti dei Pataffio al punto da inviare in Perù il figlio Ferdinando e il cognato [OSCURATO:PERSONA] per assistere a tutte le operazioni di acquisto e importazione, dunque, con condotta ispirata dal sospetto e dall'intento di controllare l'operato dei Pataffio.

Analoga sfiducia animava questi ultimi, che organizzavano una importazione parallela tramite un corriere, indicato come Gelsomino, all'insaputa del ricorrente e dei suoi emissari, definiti in modo dispregiativo ("questi due mongoloidi") perché avevano tentato di scavalcare [OSCURATO:PERSONA], avviando contatti diretti con i fornitori.

Anche i colloqui tra padre e figlio durante il soggiorno estero di [OSCURATO:PERSONA] dimostrano la diffidenza nutrita nei confronti dei Pataffio, sospettati di volerli fregare: manca pertanto, l'accordo e il vincolo associativo, risultando al più configurabile il coinvolgimento in un singolo affare, oggetto del capo B3).

Si sostiene che detto reato non aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile, trattandosi di reato impossibile per mancanza originaria dell'oggetto, non essendo mai emersa la oggettiva possibilità di ottenere lo stupefacente da acquistare (2 Kg), come risulta dalla delusione di [OSCURATO:PERSONA]; al più si trarrebbe di tentativo o di desistenza, aspetti sui quali la sentenza omette di motivare.

Il ricorrente doveva essere assolto dal reato associativo, ravvisandosi al più profili di responsabilità per il reato di cui al capo B3), non risultando coinvolto in altri reati fine; la sentenza riconnette efficacia dimostrativa dell'esistenza dell'associazione e della responsabilità del ricorrente ai reati fine di cui ai capi B1), B2), B2 bis), B3) e D1), ritenendo sufficiente la partecipazione anche ad un solo reato, omettendo però, di verificare l'esistenza dell'affectio societatis in capo al ricorrente, in assenza di un contributo continuativo e di ogni elemento che ne attesti il riconoscimento interno della qualità di capo.

Priva di fondamento è l'interpretazione dei colloqui intercettati e dei termini utilizzati, ritenuti criptici, invece, direttamente riferibili all'attività edilizia, lecitamente svolta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edilpiana.

A differenza di quanto ritenuto in sentenza, i reati fine non si sono mai perfezionati con raggiungimento dell'accordo sulla quantità, qualità e prezzo da pagare, essendo rimasti alla fase degli atti prodromici, precedenti la soglia del tentativo punibile, come risulta dal colloquio del 25 marzo 2010 in cui [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente di non essere più convinto in quanto i fornitori stavano trattando con altri e anche il ricorrente suggerì al figlio di rientrare e di non avere più rapporti con i Pataffio: si sostiene che l'azione si era arrestata per desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen. che si chiede di ritenere.

Manca, quindi, la chiarezza dei colloqui intercettati in senso illecito; mancano sequestri di stupefacente; manca la stabilità dei rapporti e del canale di fornitura; manca la coesione tra gli associati; manca un contributo stabile; manca la prova dell'attribuibilità delle utenze al ricorrente né vi è prova del collegamento del ricorrente e del suo nucleo familiare al sequestro di sostanza stupefacente avvenuto a Milano nel febbraio 2010 indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; nessun collegamento esiste con i due sequestri del 18 e 25 febbraio 2010 per i quali manca anche l'accertamento del peso e della natura della sostanza; la modestia delle somme inviate in Perù e i contrasti con i Pataffio smentiscono l'esistenza del reato associativo; non sussistono gli estremi dell'associazione di cui al capo D) in quanto il ricorrente si recò a Pavia, a Milano e in Sardegna solo per effettuare visite mediche. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 4

I. n. 146 del 2006.

La Corte di appello ha reso una motivazione apodittica, non risultando provata l'esistenza di un distinto gruppo organizzato, operante all'estero, dotato di organizzazione stabile e stabilità di rapporti, essendo emersi solo contatti occasionali con fornitori esteri. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, applicata nella misura massima per una sola importazione di 2 kg di sostanza stupefacente, che non si è accertato essere cocaina o sostanza di altra natura, ad un soggetto incensurato, senza tener conto del ruolo di minima importanza e del limitato coinvolgimento nel solo affare, oggetto del capo B3), per il quale è stato apportato un aumento senza alcuna motivazione, anche relativamente alle aggravanti ritenute.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso difensore ha formulato motivi in larga parte sovrapponibili a quelli appena illustrati per la posizione del padre.

Premesso il travisamento dell'utenza peruviana e degli sms inviati da detta utenza relativi al capo B3) e delle conversazioni sulle due utenze relative al capo B), non essendovi alcuna prova che ne fondi l'attribuzione al ricorrente; il travisamento dell'annotazione di servizio del 17 marzo 2010 per la modalità del riconoscimento, effettuato a distanza dagli operanti, che non fornisce alcuna certezza; il travisamento del contenuto dei colloqui, riferibile all'attività della ditta del ricorrente e del coinvolgimento nell'unica operazione, peraltro, non realizzata, neppure a livello di tentativo, oggetto del capo B3), deduce i seguenti motivi:

3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al reato associativo e ai reati fine per mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione e del vincolo associativo, specie con riferimento all'illegittima configurazione di un'unica associazione per effetto dell'assorbimento del capo D) nel capo B), a differenza delle due contestate, nonché al reato di cui al capo B3), per le ragioni esposte al precedente punto 2.1. 3.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati fine oggetto dei capi B3) e D1) da ritenere non consumati, neppure tentati, ma reati impossibili ex art. 49 cod. pen. per mancanza originaria dell'oggetto, non risultando neppure iniziata l'esecuzione per difficoltà e diffidenza verso i Pataffio, al punto che il padre ribadiva al figlio di rientrare, disinteressandosi di avere ulteriori rapporti con i Pataffio. 3.3 Con il terzo motivo si contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità per le stesse ragioni prima illustrate per la posizione del padre. 3.4 Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, che, sebbene dimezzata, è prossima alla media edittale senza considerare il ruolo minimo, il limitato coinvolgimento in due soli reati fine e l'assenza di precedenti e senza motivare anche l'aumento di pena per il reato di cui al capo B3).

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti motivi: 4.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo A) nonché mancata risposta alle censure difensive.

La Corte di appello ha tentato di colmare il vuoto di motivazione della sentenza di primo grado, anziché dichiararne la nullità, sull'esistenza e sugli elementi costitutivi dell'associazione, ma la sentenza è ugualmente carente sul punto, essendosi limitata a rimarcare il concorso del ricorrente in due reati fine dell'associazione senza verificare da quali elementi di desuma l'esistenza dell'associazione, tenuto anche conto del breve periodo in cui si collocano i reati fine e la partecipazione del ricorrente (aprile- settembre 2009).

La sentenza si limita a dar conto dell'esatto verificarsi dei fatti, ma non spiega perché da essi si desuma l'affectio societatis; non chiarisce da quale elemento si desuma il ruolo del ricorrente di fornitore stabile dell'associazione in oggetto né come tale ruolo si traduca in un inserimento organico e in un rapporto stabile, specie alla luce dei due soli episodi cui ha partecipato. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 90 di cui al capo A3).

La prova del coinvolgimento del ricorrente nell'importazione conclusasi con l'arresto a Bologna di [OSCURATO:PERSONA] il 19 aprile 2009 si ricaverebbe dalla preoccupazione del Sosa per la sorte del Bellandi, dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio del 25 marzo 2011, dal riconoscimento fotografico, che si ritiene dubbio, e dall'incerta identificazione del Lino nel fornitore. 4.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo A4).

La prova sarebbe costituita dal riconoscimento operato dai corrieri tratti in arresto, ma non si ha prova certa che l'interlocutore spagnolo fosse il ricorrente, non avendo la p.g. proceduto al riconoscimento vocale o alla attribuzione dell'utenza; gli atti cui si fa riferimento in sentenza non risultano acquisiti; mancano gli interrogatori dei corrieri e gli album fotografici della Procura di [OSCURATO:PERSONA] e anche gli allegati alle dichiarazioni del Bellandi sicché le stesse non sono riscontrabili. 4.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 4

I. n. 146/2006.

La sentenza non motiva sul punto, limitandosi ad affermare l'esistenza dell'aggravante senza dimostrare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato operante all'estero. 4.5 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 90 in relazione al capo A3) dell'imputazione, affermata in assenza di analisi sullo stupefacente, trattandosi di droga parlata. 4.6 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del comma 5 e del comma 6 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 in relazione al capo A3)e A4), mancando ogni riferimento al reale quantitativo di stupefacente importato, trattandosi di droga parlata, con conseguente mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi lieve e del comma 6 dell'art. 73 cit. 4.7 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione della misura limitata dell'apporto del ricorrente.

Alcuna motivazione è offerta per giustificare gli aumenti di pena per le aggravanti ritenute ed è errato il calcolo della pena in relazione agli aumenti apportati per le tre aggravanti in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. 5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 5.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B3), limitandosi la motivazione ad attribuire rilievo al contributo fornito, desunto dalla partecipazione alla missione in Perù insieme a [OSCURATO:PERSONA], su mandato di [OSCURATO:PERSONA], anche in assenza di conversazioni o colloqui o altri elementi, dimostrativi dell'apporto concorsuale fornito.

La presenza silenziosa alle fasi della trattativa non può suffragare la tesi accusatoria né a tal fine è sufficiente l'espressione irridente utilizzata dai fratelli Pataffio per accomunarlo a [OSCURATO:PERSONA] (Gianni e Pinotto) e desumerne un ruolo attivo. 5.2 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta per essere state immotivatamente negate le circostanze attenuanti generiche con valutazione generalizzata, riferita a tutti gli imputati ed eccessiva la determinazione della pena base alla luce del ruolo ausiliario svolto ed è immotivato anche l'aumento operato per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui reitera censure, esaminate e disattese con argomentazioni congrue, del tutto ignorate nel ricorso, che si limita a riproporle.

2. Del tutto infondate sono le eccezioni preliminari, genericamente richiamate nella premessa del ricorso. 2.1 L'eccezione preliminare di "travisamento dell'attribuzione delle utenze all'imputato" solo in apparenza è specifica, risolvendosi nella contestazione del metodo utilizzato dalla polizia giudiziaria per attribuire le utenze intercettate a [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della risposta della Corte di appello che dà atto della sicura riconducibilità delle stesse al Pepé in base al riconoscimento vocale, operato dalla polizia giudiziaria, e alla circostanza che proprio in base ad una sua conversazione intercettata il 25 ottobre 2009 fu possibile predisporre un servizio mirato presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], dove il Pepé aveva inviato il figlio a bordo dell'autovettura intestata alla moglie per prelevare l'albanese [OSCURATO:PERSONA] e condurlo a Rosarno (pag. 509 sentenza) nella fase di organizzazione dell'importazione di cui al capo B1).

La contestazione difensiva sulla validità di detto accertamento è destituita di fondamento, in quanto trascura che nel colloquio del 23 ottobre 2009 il Pepé aveva comunicato all'albanese di avere prenotato a suo nome un volo per il 25 ottobre, preannunciandogli che avrebbe mandato qualcuno a prenderlo all'aeroporto di Lamezia e dagli accertamenti svolti dagli investigatori risultava la prenotazione a nome di [OSCURATO:PERSONA] sul volo [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre (pag. 93-94 sentenza impugnata), sicché il servizio di osservazione forniva pieno riscontro alle acquisizioni tecniche.

Peraltro, la difesa trascura del tutto gli incontri del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], monitorati dagli inquirenti proprio sulla scorta delle conversazioni intercettate ed i riscontri acquisiti, attestati dai sequestri eseguiti in base alle risultanze dei colloqui intercettati.

Trascurata è anche la premessa contenuta nella sentenza di primo grado relativa alla valutazione del G.u.p. sulla certa identificazione dei conversanti in base agli elementi ed alle indicazioni fornite dagli stessi interlocutori (su rapporti familiari, soprannomi, noti alla polizia giudiziaria, luoghi), al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria e allo sviluppo dei dialoghi, incrociato con gli altri elementi investigativi (pag. 8-9 sentenza di primo grado, pag.241 sentenza impugnata). 2.2 Del tutto generica e, pertanto, destinata all'inammissibilità, è l'eccepita mancanza nel "faldone audio" di tutti gli audio delle intercettazioni, molti dei quali sarebbero danneggiati e incomprensibili e, quindi, inutilizzabili, senza precisare di quali file si tratti e quale la rilevanza ad essi attribuibile.E' principio consolidato in tema di intercettazioni di comunicazioni che, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02). 2.3 Analogamente inammissibile è il motivo con cui si denuncia il travisamento del contenuto dei colloqui intercettati.

Ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164) costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, nel caso in esame non sono ravvisabili distorsioni interpretative né incongruenze logiche, avendo i giudici correttamente correlato il contenuto dei colloqui intercettati al contesto rivelato dalle indagini ed al momento in cui avvenivano i colloqui e ritenuto, con argomentazioni prive di illogicità manifeste e contraddittorietà, quindi, incensurabili in questa sede, che oggetto delle conversazioni fosse il traffico di stupefacenti.

La censura in realtà mira a proporre una lettura alternativa delle espressioni utilizzate dagli interlocutori, secondo la quale i termini "operaio, architetto, muratori, ecc.", ritenuti dai giudici termini di copertura, sarebbero, invece, in chiaro, avendo le conversazioni oggetto lecito, collegato all'attività dell'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], ma tale lettura è stata respinta con argomentazione logica dalla Corte di appello, che ha ritenuto singolare che tali termini venissero utilizzati durante il periodo di permanenza in Perù di [OSCURATO:PERSONA], mal conciliandosi gli stessi con l'ipotesi che si riferissero alla costruzione di una casa (pag. 514).

Inoltre, non va trascurato che tali termini venivano utilizzati ancor prima anche dai fratelli Pataffio, affatto coinvolti nell'attività edilizia di [OSCURATO:PERSONA], a riprova del ricorso ad una terminologia comune e concordata per schermare l'oggetto illecito dei colloqui; ed ancora, non può ignorarsi la pacifica non inerenza di termini relativi all'edilizia all'oggetto apparente dei colloqui, risultanti, invece, avere senso compiuto solo se riferiti al traffico di stupefacenti, come riscontrato dalla piena corrispondenza tra i quantitativi sequestrati e quelli preannunciati nei colloqui riferiti ai capi B2) e B2bis) anche in relazione alle modalità di trasporto e occultamento della cocaina.

Superfluo rimarcare che, come già affermato dal primo giudice, la correttezza dell'interpretazione dei dialoghi è dimostrata dai sequestri e dagli arresti eseguiti in base alle conversazioni captate.3.

Anche nel merito il ricorso è infondato.

Insussistente è il vizio di motivazione sul reato associativo e sul ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] denunciato nel ricorso a fronte della conforme valutazione espressa dai giudici di merito, fondata sull'imponente significatività dei colloqui intercettati, che ne delineano il ruolo direttivo e di coordinamento dell'attività dei sodali, la capacità programmatica e l'intraprendenza, confermata dai reati fine ascrittigli.

E' noto che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è qualificata dalla specificità dei reati fine e che la sua esistenza può essere desunta dalla commissione di detti reati, attuativi del programma criminoso, ma tale operazione, del tutto legittima, è contestata dalla difesa, che, oltre a fornire una lettura alternativa dei colloqui intercettati, tenta di far leva sui contrasti insorti con i Pataffio, sui termini dispregiativi da loro utilizzati per indicare il ricorrente, il figlio e il cognato o sulla diffidenza nutrita da [OSCURATO:PERSONA] nei sodali al punto da inviare in Perù i propri congiunti per escludere Paffectio societatis, ignorando che i giudici di merito hanno ritenuto che l'occasionalità dei contrasti non avesse intaccato né fatto venir meno Paffectio societatis, provata dalla stabilità dei rapporti, dai ruoli predefiniti e dai compiti a ciascuno affidati per la realizzazione del programma criminoso.

Peraltro, a differenza di quanto assunto dalla difesa del ricorrente, sono gli stessi Pataffio nel corso dei colloqui a dimostrare insofferenza per l'atteggiamento autoritario del Pepé e per l'eccessivo controllo esercitato sul loro operato, convocando subito e pretendendo di incontrare [OSCURATO:PERSONA] non appena sorgevano difficoltà con i fornitori esteri, dunque, con atteggiamento confermativo del ruolo di vertice ascrittogli e riconosciuto dai sodali, che, infatti, non si opposero all'iniziativa del Pepé di inviare il figlio e il cognato in Perù per seguire direttamente le trattative e la spedizione dello stupefacente.

Neppure può ignorarsi che i contrasti si collocano nella fase finale della collaborazione con i Pataffio, che mal tolleravano, specie Massimiliano, l'intraprendenza di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso della trasferta peruviana aveva tentato di scavalcarlo, rapportandosi direttamente con i fornitori, senza, tuttavia, contestarlo al padre.

La difesa si concentra su tali punti e ne enfatizza la portata, trascurando che in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data, come nel caso di specie, anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610).Una palese smentita della prospettazione difensiva si trae dalla prosecuzione della collaborazione tra il Pepé e i Pataffio e dalla programmazione di sempre nuove importazioni, nonostante il fallimento di ben tre importazioni precedenti quella oggetto del capo B3), dimostrativa sia dell'affidamento riposto nella professionalità e capacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire i rapporti con fornitori esteri e organizzare le spedizioni dello stupefacente, sia della indeterminatezza del programma criminoso e della progettualità illecita incessantemente coltivata; risulta, peraltro, chiaro che l'interruzione del rapporto fu dovuta all'infruttuosità della collaborazione e alla ricerca di nuovi canali sia da parte dei Pataffio che del Pepé.

Detto rapporto non può essere riduttivamente confinato nel concorso di persone nel reato continuato, come prospetta la difesa del ricorrente in base ad una lettura parcellizzata dei dati probatori, in quanto la lettura coordinata dei colloqui, la sequenza e la frequenza dei contatti tra i sodali, la continua e frenetica ricerca di canali di approvvigionamento esteri, la pluralità e complessità delle operazioni programmate, il ricorso all'utilizzo di utenze dedicate e ad un comune linguaggio di copertura, i viaggi e i trasferimenti di denaro restituiscono un quadro complesso e articolato, dimostrativo della continuità di rapporti, dell'esistenza di un accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, della permanenza del vincolo associativo e dell'esistenza di un'organizzazione che consente la realizzazione del programma nonché del comune e durevole interesse dei sodali ad immettere sostanza stupefacente sul mercato nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione.

4. Destituita di fondamento è anche la contestazione della responsabilità del ricorrente per i reati fine di cui ai capi B1), B2), B2bis), B3) e DI.), affidata all'obiezione sul mancato perfezionamento dei reati per mancato raggiungimento dell'accordo su quantità, qualità e prezzo, tanto da essere rimasti alla fase degli atti prodromici, precedenti al tentativo punibile, o addirittura integranti il reato impossibile per mancanza originaria dell'oggetto.

La censura, oltre ad essere generica perché non articolata in termini specifici per ciascun reato fine, mira a privare di concretezza le operazioni di importazione programmate dal Pepé e dai Pataffio al fine di sostenere la tesi, del tutto infondata del tentativo o addirittura del reato impossibile relativamente al reato, oggetto del capo B3).

La tesi, oltre ad essere smentita dai plurimi elementi indicati nelle sentenze di merito, sembra far leva sul fallimento delle imprese illecite piuttosto che sulle energie spese e sui mezzi impiegati per realizzarle, con netta inversione dei poli del ragionamento probatorio applicabile al fine di valutare la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti.

E' noto che, perché possa parlarsi di tentativo di importazione di stupefacenti, si deve avere riguardo alla fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, essendo il tentativo configurabile solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, Sentenza n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).

In più occasioni questa Corte ha chiarito che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 34396 del 18/06/2021, Sestito e altri, n.nn.; Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272446).

Ancor più chiaramente si è affermato che ai fini della punibilità del tentativo assumono rilievo le trattative che presentano una connotazione di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento del consenso, che regola il contratto di compravendita, e che la trattativa "affidante" potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimono una seria volontà di concludere un accordo.

Tale connotazione è stata ravvisata in condotte individuate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella condotta di recarsi all'estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere dell'affare in più occasioni, cercando l'accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi, oppure in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento dell'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari, di assaggi di campioni di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Pmt ed altri, Rv. 272446), escludendosi, conseguentemente, l'idoneità di meri contatti informativi, non seguiti da condotte concrete di avvicinamento tra le parti.

Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito, che hanno valorizzato il contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate, correlandolo alla sequenza dei fatti, alla complessità delle operazioni, coinvolgenti più referenti stranieri, difficili da coordinare e particolarmente diffidenti, nonché al progressivo stadio di sviluppo delle trattative, arenatisi per il tentativo di importazione oggetto del capo B3) non per incapacità di [OSCURATO:PERSONA], ma per le pretese dei fornitori, contemporaneamente in contatto con altri acquirenti.

La tesi difensiva ignora le risultanze dei colloqui intercettati, che danno conto della programmazione e delle fasi di procacciamento della sostanza, della serietà delle trattative con i fornitori, della ricerca dei corrieri, delle modalità e dei tempi di spedizione della cocaina, seguite in modo continuativo e costante dal Pepé. .

Gli elementi indicati nelle sentenze di merito dimostrano, infatti, .che il grado di evoluzione delle trattative aveva raggiunto una consistenza tale da rendere altamente verosimile, secondo il giudizio ex ante formulabile in base agli elementi noti ai soggetti coinvolti nel progetto illecito al momento in cui ponevano in essere le rispettive condotte, la conclusione dell'affare, sicché i giudici hanno correttamente ravvisato l'oggettiva serietà delle prospettive di realizzazione delle importazioni, riconoscendo efficienza e idoneità causale alle condotte degli imputati e non solo univocità e ferma determinazione di realizzare l'impresa illecita. 4.1 Quanto al tentativo di importazione di un quantitativo non accertato di cocaina, oggetto del capo B1), è sufficiente il riferimento all'ampio materiale probatorio riportato in sentenza (pag. da 92 a 121), che dà atto dei continui contatti del ricorrente con l'albanese [OSCURATO:PERSONA], giunto in Italia per incontrare il Pepé e [OSCURATO:PERSONA]; del viaggio di quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA]1g° per incontrare l'albanese e [OSCURATO:PERSONA], il quale assicurava al Pepé di avere la disponibilità dello stupefacente; del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei trasferimenti di denaro all'estero per finanziare l'acquisto, effettuati da [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il reperimento dello stupefacente ad opera dello Sciacca; dell'individuazione del corriere ([OSCURATO:PERSONA]), il cui arrivo era previsto per il 13 dicembre 2009 all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] con volo proveniente da Amsterdam; della prenotazione presso il residence L'Oasi di Fiumicino di una stanza per la donna, ove l'attesero invano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controllati dalla p.g..

Tali elementi, dimostrativi dell'esito infausto dell'importazione, essendo emerso che il corriere era giunto in Olanda dal Perù, ma non aveva proseguito il viaggio per Roma, sono stati correttamente ritenuti integrare il tentativo, stante la emersa disponibilità e la spedizione dello stupefacente (pag. 508- 509 sentenza impugnata). 4.2 Anche il tentativo difensivo di escludere la riconducibilità al ricorrente dei plichi sequestrati il 18 e 25 febbraio 2010 presso l'aeroporto milanese di Malpensa, ma spediti a [OSCURATO:PERSONA] e destinati a [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di una cugina dei Pataffio ([OSCURATO:PERSONA]) trova smentita nei colloqui intercettati, riportati in sentenza (pag. da 122 a 137) e, soprattutto nella richiesta di acquisto di "etere e acetone" rivolta da [OSCURATO:PERSONA] al fratello, concretamente riferibile all'operazione di estrazione della cocaina di cui erano intrisi i capi di abbigliamento, contenuti nei plichi.Correttamente la sentenza impugnata (pag. 509-510) fonda il coinvolgimento del Pepé in entrambe le operazioni di importazione sulle risultanze intercettative, che ne attestano il ruolo di promotore e cofinanziatore e documentano il continuo raccordo con i sodali, i frequenti incontri con i Pataffio ed il costante aggiornamento sull'evoluzione delle trattative, condotte all'estero da [OSCURATO:PERSONA], e sulle operazioni di occultamento e di spedizione dello stupefacente: coinvolgimento ulteriormente confermato dal colloquio di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo aver incontrato il ricorrente, contestava al fratello di avergli fatto fare una pessima figura, riportandogli il commento e il giudizio negativo del Pepé per l'esito dell'operazione (pag. 136).

Né può trascurarsi la divergente opinione sul fallimento dell'operazione espressa dal ricorrente, che, a differenza di [OSCURATO:PERSONA] (il quale si diceva certo che i plichi erano partiti, ma si erano persi) riteneva che i plichi non fossero mai partiti. 4.2.1 Genericissima nonché infondata è l'obiezione circa il mancato accertamento del peso e della natura della sostanza, oggetto di dette importazioni, invece, non contestabile alla luce del narcotest per la cocaina eseguito dagli operanti e del peso degli indumenti accertato dalla p.g. (1.222 grammi per la prima spedizione, pag. 132; 2.078 grammi per la seconda, pag. 136), ma soprattutto, della natura e della quantità del materiale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto acquistare su indicazione del fratello (20 litri di etere e acetone), trattandosi di solventi per l'estrazione della cocaina nonché del coinvolgimento del Garcia, ingaggiato da [OSCURATO:PERSONA] per coadiuvarlo nell'estrazione dello stupefacente dagli indumenti. 4.3 Analogamente infondata, alla luce delle coordinate ermeneutiche prima indicate, è la tesi del reato impossibile formulata in relazione al reato oggetto del capo B3) per mancanza originaria dell'oggetto, non essendo emersa la possibilità di ottenere i 2 kg di sostanza da acquistare.

La genericità del motivo giustifica il silenzio della sentenza sul punto per l'originaria inammissibilità della censura, peraltro, smentita dalla sequenza delle conversazioni intercettate, dalle quali risulta, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, che: 1) l'invio in Perù e il periodo di permanenza degli emissari del Pepé erano concordati, tant'è che sin dal 15 marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA] assicurava al ricorrente che per preparare "due stanze" sarebbero stati necessari almeno sei giorni; 2) [OSCURATO:PERSONA] garantiva al padre di aver partecipato alle trattative e verificato la fattibilità ("abbiamo definito il progetto con l'architetto e ora iniziano i lavori", "ci siamo visti e abbiamo definito tutto, adesso si stanno preparando per iniziare i lavori"; "loro sono sicuri come parlano ora vediamo, adesso la vediamo tutta"); 3) [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé il denaro per pagare lo stupefacente e aveva versato un acconto (infatti, il ricorrente chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] "ma la caparra ve l'ha data l'architetto mio?", ottenendone conferma, ed al figlio l'importo da inviargli, apprendendo che "per adesso non c'è bisogno, ce la facciamo con questi per tutto");4) [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente delle difficoltà insorte con il fornitore, che, modificando gli accordi, aveva chiesto il pagamento anticipato dello stupefacente, tanto da indurlo ad interrompere le trattative, sebbene avessero già preparato il lavoro per loro ("già a noi ce l'hanno fatto il lavoro.. .la casa è finita e mi devono portare le ferramenta ora per cominciare a finire la facciata; vogliono consegnarmi a me le chiavi della casa, ora gli devo dire di no"); 5) il ricorrente intimava a [OSCURATO:PERSONA] di.sistemare le cose, lasciando partire i suoi inviati e portare a termine l'acquisto con l'operaio che aveva là; 6) dalle conversazioni successive risultava che le trattative erano ancora in corso e vi era ancora possibilità di concludere l'acquisto dello stupefacente ed in tal senso [OSCURATO:PERSONA] esortava il fratello a concludere, sollecitandolo a controllare personalmente la lavorazione e il confezionamento così da dimostrare al Pepé che non erano persone inaffidabili; tuttavia, l'affare non si concluse con conseguente necessità di restituire a [OSCURATO:PERSONA] il denaro investito (12 mila euro, v. pag. da 205 a 207 sentenza impugnata).

Gli elementi illustrati dimostrano l'infondatezza della tesi difensiva, atteso che può parlarsi di reato impossibile solo quando l'oggetto del reato sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non quando l'oggetto sia mancante per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Rv. 264396), mentre, nel caso di specie, le conversazioni intercettate, riportate in sentenza, danno conto della concretezza delle trattative e dello stato avanzato delle stesse, non andate a buon fine per le ragioni illustrate: pertanto, del tutto correttamente ed in linea con i principi in precedenza illustrati i giudici di merito hanno ravvisato il tentativo di importazione e la responsabilità del ricorrente (pag. 511-513 sentenza impugnata). 4.4 Infondata e generica è la censura relativa all'autonomia delle associazioni di cui ai capi B) e D) e all'assenza di condotte illecite del ricorrente nell'aprile 2010 alla luce del ritenuto assorbimento dei fatti, oggetto dei capi D) e D1), nell'unica associazione descritta al capo B), trattandosi della prosecuzione dell'attività illecita di detta associazione, facente capo al Pepé, consistente nella ricerca di canali di fornitura nazionali dopo l'interruzione dei rapporti con i fratelli Pataffio, e nella riattivazione di contatti o instaurazione di rapporti con soggetti gravati da precedenti specifici in materia di stupefacenti, utilizzando lo stesso modulo operativo con ricorso ad utenze dedicate, linguaggio criptico e termini di copertura, che non hanno impedito agli operanti di decifrarlo, di seguire i viaggi del Pepé e dei figli a Roma, in Lombardia e in Sardegna, di ricostruire i contatti e i viaggi in Calabria di [OSCURATO:PERSONA] e di rintracciarne le rimesse di denaro.

Anche in ordine a tale attivismo del Pepé la difesa tenta di fornire una lettura alternativa, ascrivendo la mobilità del ricorrente e gli spostamenti tra varie regioni italiane a motivi di salute, in netto contrasto con le risultanze dei colloqui intercettati, logicamente interpretati dai giudici di merito e contestualizzati nel periodo immediatamente successivo al fallimento dell'ultima importazione oggetto del capo B3) sì da rendere coerente la ricerca di nuove fonti e mercati.

La ritenuta continuità operativa dell'associazione rende del tutto infondata la censura relativa alle conversazioni intercettate nel periodo intermedio - aprile - maggio 2010-.

5. Infondato è il motivo relativo all'aggravante della transnazionalità, la cui sussistenza è giustificata dalla commissione dei reati in più Stati ad opera dell'associazione delineata.

La difesa fonda la censura sulla mancanza di prova dell'esistenza di un distinto gruppo organizzato, operante all'estero, dotato di organizzazione stabile e stabilità di rapporti, così dimostrando di confondere l'aggravante riferita al reato associativo piuttosto che ai reati fine.

Precisato che a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18374 del 2013, Adami, è stata sempre riconosciuta la compatibilità dell'aggravante con i reati fine, non esistendo «alcuna ragione perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione», detta aggravante, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato trasnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481).

E ciò in considerazione del fatto che in caso di immedesimazione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato è ontologicamente esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 4

I. n. 146 del 2006 al reato associativo, in quanto il contributo causale previsto dalla norma postula l'esistenza di due distinte realtà organizzate, ciò non è, invece, richiesto per i reati- fine, rispetto ai quali, il "gruppo criminale organizzato" ben può coincidere con la stessa associazione a delinquere, se questa possieda i caratteri della transnazionalità, dovendosi valutare, ai fini dell'applicabilità della predetta aggravante, l'idoneità del "gruppo criminale" a fornire un contributo causalmente rilevante non per la costituzione dell'associazione, ma per la commissione dei reati che rientrano nel programma indefinito dell'associazione.

Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dell'attività dell'associazione diretta dal Pepé, operante in più Stati grazie ai contatti con canali di approvvigionamento e fornitori esteri dei sodali Sciascia e [OSCURATO:PERSONA], delle articolate modalità di preparazione e spedizione dei carichi, come per i plichi sequestrati di cui ai capi B2) e B2bis), deve ritenersi correttamente ravvisata l'aggravante in oggetto, essendo i reati fine riconducibili alla sfera di azione di un "gruppo criminale organizzato" operante in più Stati esteri, tale da assumere una dimensione transnazionale, che giustifica l'aggravio sanzionatorio correlato alla maggiore pericolosità e potenzialità criminale del gruppo.6.

Inammissibile è l'ultimo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena a fronte della giustificazione resa in sentenza, che attribuisce assoluto rilievo all'assoluta gravità delle condotte, ritenute dimostrative di spiccata capacità a delinquere e reputa del tutto congrua e proporzionata la pena inflitta dal primo giudice.

E' peraltro, consolidato il principio secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, come nella specie, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da detta valutazione.

Parimenti pacifico è il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

7. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, tranne che in punto di determinazione della pena.

Come anticipato, il difensore ha proposto per il ricorrente motivi sovrapponibili a quelli illustrati nel ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA], sicché per le eccezioni preliminari e per i primi tre motivi si rimanda alle argomentazioni spese per la posizione del padre.

Ciò vale per l'attribuzione delle utenze al ricorrente, per il travisamento del contenuto dei colloqui e del linguaggio di copertura utilizzato, per la partecipazione associativa fondata sul coinvolgimento nell'unica operazione, oggetto del capo B3), non realizzata neppure a livello di tentativo e integrante la fattispecie del reato impossibile, per l'illegittima configurazione di un'unica associazione in luogo delle due originariamente contestate e per l'illegittima contestazione dell'aggravante transnazionale.

L'inconsistenza delle censure difensive relative alla trasferta peruviana del ricorrente insieme allo Zangari è provata dalla frequenza e significatività dei colloqui intercorsi con il padre, dai quali risulta, come già detto, che l'invio di emissari del capo del sodalizio era previsto e concordato con i Pataffio a seguito del fallimento delle due precedenti spedizioni, della cui sorte ancora non si aveva notizia, ipotizzando il Pataffio che i plichi si fossero persi e [OSCURATO:PERSONA] che non fossero mai partiti, sicché l'invio del figlio e del cognato per partecipare alle trattative e presenziare alla preparazione e alla spedizione del narcotico rispondeva ad esigenze di controllo dell'operato dei sodali, dimostrative della posizione di vertice ricoperta e al contempo della massima fiducia riposta nei suoi emissari cui era affidato un compito delicatissimo, non delegabile ad estranei al sodalizio, ulteriormente comprovata dalla circostanza che a lui era affidato il denaro da versare come acconto per l'acquisto programmato di "due muratori".

Si è già detto dell'irrilevanza dei toni irridenti con i quali i Pataffio appellavano lui e lo Zangari ai fini della sussistenza del vincolo associativo e del ruolo attivo svolto dal ricorrente nel corso della trasferta al punto da infastidire [OSCURATO:PERSONA] per l'intraprendenza dimostrata nel trattare direttamente con i fornitori, nel partecipare alle trattative e valutare la fattibilità dell'operazione sulla quale nutriva dubbi e non conclusasi non per inesistenza dell'oggetto, come prospetta la difesa, bensì per la modifica delle condizioni imposte dai fornitori nonché per le assicurazioni richieste dal ricorrente sul buon esito dell'importazione ("vorrebbero la sicurezza totale che esce tutto il lavoro per bene, che i muratori escano lisci", v. pag. 194 sentenza impugnata).

Affidamento, intraprendenza e capacità operativa affatto isolata, ma dimostrata sia prima che dopo la trasferta in Perù, come si ricava dai contatti procurati al padre alla ricerca di nuovi canali (pag. 292) dopo l'interruzione della collaborazione con i Pataffio, dai viaggi a Roma nell'ottobre 2010 e dal coinvolgimento nelle transazioni oggetto del capo D1): ne deriva che, contrariamente all'assunto difensivo, il ruolo attivo svolto nell'interesse dell'associazione giustifica l'affermazione di responsabilità per la partecipazione associativa.

8. E' invece, fondato l'ultimo motivo in punto di determinazione della pena.

Pur potendo risultare giustificato dal rilievo attribuito alla gravità dei reati commessi, ritenuta espressiva di elevata capacità a delinquere, non solo va rilevato che tale valutazione è espressa indistintamente per tutti gli imputati, dunque, con valutazione generalizzata, ma la determinazione della pena è immotivata, riducendosi alla mera indicazione della pena base comprensiva degli aumenti di pena per le aggravanti ritenute sussistenti, senza alcuna specificazione quantitativa e qualitativa, con applicazione dell'aumento per la continuazione per il reato fine e la riduzione per il rito.

In tal modo la Corte di appello non ha assolto l'obbligo di motivazione, risultando inesistente la giustificazione dei singoli fattori di calcolo, meramente indicati quali componenti del risultato complessivo, senza alcuna specificazione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Conseguentemente la sentenza va annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto.

9. A soluzione analoga si perviene per il ricorso del Sosa. 9.1 I motivi attinenti al merito sono infondati.

Il ricorrente era risultato già coinvolto nella precedente indagine del 2005, che vedeva quale protagonista principale del narcotraffico [OSCURATO:PERSONA], ma all'epoca non era stato compiutamente identificato; tuttavia, i dubbi avanzati dalla difesa sull'identificazione del ricorrente sono destituiti di fondamento perché superati dalle dichiarazioni del Bellandi, che, durante la latitanza in [OSCURATO:PERSONA] aveva riorganizzato il traffico di cocaina insieme al fratello Roberto, al ricorrente, al Lucchiari e a [OSCURATO:PERSONA].

E' ben vero che nel corso dell'interrogatorio reso il 25 marzo 2011 il Bellandi, che ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, non ha riconosciuto il fornitore di nome Lino, ma all'identificazione del Sosa si perviene in modo certo in base alle missive inviategli dal Bellandi dal carcere, tramite il fratello, intercettate e sfociate nel sequestro della sostanza importata, nonché al riconoscimento effettuato dai corrieri ovulatori.

Destituita di ogni fondamento è la contestazione della validità di detto riconoscimento per la mancanza in atti degli interrogatori e degli album fotografici esaminati dai corrieri e delle allegazioni sull'attribuibilità delle utenze al ricorrente.

L'eccezione è manifestamente infondata alla luce dell'attestazione contenuta nella sentenza di primo grado (pag. 391), ove si dà atto della presenza in atti degli interrogatori del Belleli e del Benatti del 9 e 15 marzo 2010 con allegato il relativo fascicolo fotografico e della nota del Ros del 18 marzo 2010 relativa ai riscontri alle dichiarazioni dei corrieri; nella stessa pagina il G.u.p. esclude ogni dubbio sull'identificazione del Sosa sia in base alle dichiarazioni del Bellandi e dei corrieri e al riconoscimento effettuato, sia in ragione del fatto che nei colloqui il ricorrente veniva chiamato con il suo nome Lino.

La manifesta infondatezza del motivo giustifica il silenzio sul punto in sentenza, atteso che il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez.6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268). 9.2 A differenza di quanto dedotto nel ricorso, è pacifico il coinvolgimento del ricorrente nelle importazioni contestate, in primo luogo, in quella oggetto del capo A3), conclusasi con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a Bologna il 19 aprile 2009 perché trovato in possesso di 4 kg di cocaina pura, suddivisi in 5 involucri trovati nel suo bagaglio, come si ricava dalla richiesta di informazioni sull'esito del viaggio e sulla sorte del Bellandi diretta dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Giacomo, nonché dalla contestuale richiesta di informazioni anche sulla sorte di "Angelo", il Lucchiari appunto, finanziatore dell'operazione, recatosi a [OSCURATO:PERSONA] il precedente 11 aprile e rientrato in Italia insieme al Bellandi.

Del tutto coerentemente è stato attribuito il massimo rilievo a tale circostanza, in quanto ritenuta prova del rapporto diretto avuto dal Sosa con l'acquirente ( pag. 497-498 sentenza impugnata); inoltre, le dichiarazioni del Bellandi confermano che nell'occasione il ricorrente aveva fornito 4- 5 kg di cocaina per il Lucchiari. 9.2.1 Del tutto infondata è la contestata sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione a detta importazione per mancanza di analisi tossicologica, correttamente respinta in sentenza (pag. 498) in base alle analisi della sostanza stupefacente sequestrata al Bellandi ed alla sentenza emessa a suo carico, cui rinvia; risulta, inoltre, dirimente il dato riportato nella sentenza di primo grado (pag. 143) ove si dà atto che si trattava di grammi 3.935,166 di cocaina pura. 9.3 Analoga solidità probatoria fonda il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nell'importazione di 841 grammi di cocaina ingeriti dai corrieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrestati a Milano in data 1 settembre 2009, oggetto del capo A4).

L'operazione fu organizzata dal carcere dal Bellandi, che tramite il fratello faceva recapitare via fax lettere destinate al Sosa, reperiva corrieri e finanziatori; in particolare, al Sosa veniva richiesta sin dall'agosto precedente una fornitura di tabacco in ovuli da almeno 10 grammi ciascuno (pag. 48 sentenza impugnata) e incontestabilmente i corrieri hanno riconosciuto nel ricorrente colui che aveva loro consegnato gli ovuli da ingerire. 9.4 Infondate sono anche le censure relative al reato associativo e al ruolo del ricorrente, avuto riguardo alla significatività dei dati ricavabili dalla mole dei colloqui intercettati, riportati in sentenza, che attestano l'esistenza e operatività di un gruppo organizzato, facente capo al Bellandi, operativo in Italia e all'estero in forza della disponibilità di canali di fornitura in [OSCURATO:PERSONA], ove il Bellandi riparava dopo la fuga da una comunità nel 2007 per riorganizzare il traffico di cocaina, riattivando subito i contatti ed avvalendosi della professionalità dello Sciacca e del Sosa, fornitori stabili in grado di fornire cocaina di ottima qualità.

La partecipazione associativa del ricorrente, in luogo del ruolo propulsivo originariamente contestatogli, è stata ricavata dalla stabilità del ruolo di fornitore, dal risalente rapporto con il Bellandi, dalla disponibilità a collaborare in sempre nuove importazioni, persino dopo l'arresto e durante la detenzione del Bellandi, interfacciandosi con il fratello di questi, con corrieri e finanziatori diversi, assicurando espressamente la disponibilità a spedire anche il residuo quantitativo di cocaina non trasportato dai corrieri, che non erano riusciti ad ingerire più di 850 grammi, a riprova della stabilità dell'accordo, della progettualità condivisa e dell'intento di realizzare un numero indeterminato di importazioni. 9.5 Quanto all'aggravante della transnazionalità vi è motivazione sintetica, ma correttamente argomentata, in applicazione dei principi illustrati in precedenza, con riferimento ai reati commessi da un gruppo organizzato operante in più Stati (pag. 519 anche con riferimento all'associazione di cui al capo A).9.6 Inammissibile per genericità è il motivo sulla mancata riqualificazione dei reati fine nell'ipotesi lieve, non trattandosi affatto di droga parlata in presenza dei sequestri eseguiti, dei quantitativi sequestrati e della complessità delle operazioni di importazione realizzate.

Analoga inammissibilità connota l'eccepita mancanza di motivazione relativa all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 90, risultando la motivazione superflua a fronte del numero dei componenti del gruppo. 9.7 E' invece, fondato. il motivo relativo alla determinazione della pena per le ragioni già illustrate per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Si è già detto della motivazione resa in modo generalizzato per tutti gli imputati con riferimento al diniego delle attenuanti generiche giustificato dalla gravità dei fatti, ritenuta espressiva di elevata capacità a delinquere.

Ma, specie a fronte del notevole ridimensionamento degli addebiti e del ruolo del ricorrente, risulta fondata la censura sulla determinazione della pena, mancando la motivazione sia per la pena base, determinata per il reato più grave di cui al capo A3) in 8 anni di reclusione senza giustificare lo scostamento dal minimo edittale, sia per gli aumenti relativi alle aggravanti ritenute sussistenti, risultando solo menzionata, ma non argomentata l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., né motivati gli aumenti per la continuazione, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), sicché la determinazione della pena si risolve solo in un'operazione di calcolo.

Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto.

10. Identica sorte spetta al ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui contesta il merito della decisione, facendo leva sulla mancanza di conversazioni intercettate di cui è protagonista diretto il ricorrente e sulla mancata precisazione del ruolo e del contributo apportato dallo Zangari, assolto dal reato associativo.

L'affermazione di responsabilità è, invece, fondata su dati oggettivi e logici, quali la partecipazione alla trasferta in Perù insieme a [OSCURATO:PERSONA] su mandato del cognato [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alle trattative e definire l'acquisto della cocaina da importare nonché controllare l'operato di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello: partecipazione correttamente ritenuta espressiva del rapporto fiduciario con il capo dell'associazione per la delicatezza della trasferta e dell'affare da concludere, impensabile per persona non di massima affidabilità.

I giudici di merito hanno, inoltre, valorizzato l'espressione irridente con cui i fratelli Pataffio definivano il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], accomunandoli e riferendosi sempre ad entrambi, benché non sia contestabile il ruolo più attivo e intraprendente del Pepé, che avrebbe dovuto pagare e versare l'acconto per la sostanza da importare; né è sostenibile che il ricorrente fosse ignaro della finalità del viaggio e delle trattative in corso, specie a fronte delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] che li accomunava nelle richieste e nelle pretese, dando quindi, atto di un ruolo affatto passivo e silente.

Come anticipato il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena.

Per il diniego delle attenuanti generiche si rimanda alle considerazioni già esposte per le posizioni esaminate in precedenza, rilevandosi la fondatezza del motivo sulla determinazione della pena e sugli aumenti per le aggravanti contestate che risultano immotivati, nonostante la consistenza dell'aggravio apportato sulla pena base per il reato tentato e l'evidente errore di calcolo rilevabile a pag. 520 (la pena base di 6 anni di reclusione e 30 mila euro di multa, risulta aumentata per l'aggravante dell'art. 4

I. 146/06 ad anni 10 di reclusione e 40 mila euro di multa con ulteriore aumento ex

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 15/10/1960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2020della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa in data 11 maggio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riformandola, limitatamente alla pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi B) e B3), di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi del comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 309 del 90, e per i reati di cui ai capi A3) e A4) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B3), esclusa la recidiva; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B), in esso assorbiti i fatti di cui al capo D), per non aver commesso il fatto e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi Al), A2) e A5) per non aver commesso il fatto. A [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto il ruolo di promotore e capo dell'associazione, descritta al capo B), operativa dall'estate 2009 alla fine di marzo 2010 e finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, reperita tramite fornitori dominicani e peruviani, avvalendosi dei rapporti e dei contatti di [OSCURATO:PERSONA], promotore e organizzatore, deputato a gestire i rapporti con i fornitori esteri ed a coordinare le operazioni di importazione, del ruolo di intermediario svolto dal fratello di questi Bruno, della collaborazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] e del cognato [OSCURATO:PERSONA], inviati all'estero per controllare le operazioni relative all'importazione, oggetto del capo B3) nonché della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], intermediario con i fornitori dominicani e di altri soggetti non identificati. La Corte di appello ha condiviso la valutazione del primo giudice circa l'esistenza di un'unica associazione, quella descritta al capo B), ritenendo in essa assorbiti i fatti di cui ai capi D) e D1), considerati una prosecuzione dell'attività illecita con estensione temporale (sino al gennaio 2011) del periodo di attività del gruppo criminale, impegnato nella ricerca di canali di approvvigionamento nazionali; ha affermato la responsabilità del Pepé per i reati di cui ai capo B1), B2), B2 bis) e B3), aventi ad oggetto, rispettivamente, il tentativo di importazione di un quantitativo non potuto accertare di cocaina, tramite corriere, reperito dai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma mai giunto a destinazione; l'importazione di cocaina, spedita in due plichi destinati a [OSCURATO:PERSONA] ed occultata in 4 magliette del peso di 1.222 grammi e in un giubbotto del peso di grammi 2078, entrambi sequestrati il 18 e il 25 febbraio 2010 all'aeroporto Malpensa; il tentativo di importazione di un quantitativo non precisato di cocaina, non realizzato per mancato accordo con i fornitori sulle modalità di consegna e pagamento: reati aggravati dal numero delle persone e dalla transnazionalità in ragione dei rapporti intessuti da [OSCURATO:PERSONA] con i fornitori esteri. Per tutti i reati riuniti, ritenuto più grave il reato associativo e ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 20 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della partecipazione all'associazione di cui al capo B) e del concorso nel tentativo di importazione di cui al capo B3), mente lo Zangari è stato assolto dal reato associativo e condannato unicamente per il concorso nel reato di cui al capo B3). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe, non organizzatore, dell'associazione finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dalla Repubblica dominicana, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo A) dell'imputazione, operativa dal 2008 al settembre 2009, con il ruolo di fornitore stabile della cocaina, spedita in Italia tramite corrieri, e responsabile in tale qualità delle importazioni di cui ai capi A3) e A4), aventi ad oggetto, rispettivamente, 4 kg di cocaina pura, trasportati da [OSCURATO:PERSONA], arrestato a Bologna il 19 aprile 2009, e 841 grammi di cocaina (quota del maggior quantitativo di kg. 1,50 procurato dal Sosa e dallo Sciascia), suddivisi in 61 ovuli ingeriti dai corrieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti in arresto a Milano in data 1 settembre 2009: reati aggravati dall'essere stati commessi da più di tre persone in concorso, facenti parte di un gruppo criminale operante in più Stati e dall'ingente quantità della sostanza importata, per i quali è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione e 110 mila euro di multa. L'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata sulle risultanze di un imponente numero di conversazioni intercettate e di servizi di osservazione, che avevano rivelato la continuità dell'attività illecita di importazione e il traffico di ingenti quantitativi di cocaina dalla Repubblica Dominicana, svolta da soggetti già coinvolti in una precedente indagine del 2005, identificati in [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, nel fratello Roberto (deceduto), nel Lucchiari, quale finanziatore, e nel Sosa, che aveva trovato riscontro in due sequestri di cocaina e nell'arresto dei corrieri, cui erano state affidate le due importazioni organizzate dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], arrestato a Bologna il 19 aprile 2009 e divenuto collaboratore di giustizia. Le dichiarazioni del Bellandi e il riconoscimento fotografico effettuato dai corrieri arrestati a Milano sono state poste a fondamento del giudizio di condanna del Sosa. Sempre dai colloqui intercettati era emersa l'analoga attività di importazione programmata e svolta da [OSCURATO:PERSONA], al vertice di un altro gruppo, ugualmente dedito al narcotraffico dalla Repubblica dominicana e dal Perù, grazie all'esperienza, ai contatti e alla presenza all'estero di [OSCURATO:PERSONA], in grado di contattare i fornitori e procurare lo stupefacente da inviare in Italia tramite corrieri, e alla collaborazione del fratello Bruno, che fungeva da anello di collegamento con il Pepé; gli accertamenti svolti dagli inquirenti sulle trasferte estere, sugli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle spedizioni inviate a [OSCURATO:PERSONA], sui trasferimenti di denaro ed i sequestri operati, secondo i giudici di merito riscontravano l'accusa, confermando anche il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], inviati dal capo del sodalizio a controllare il lavoro del referente estero del gruppo. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso il travisamento delle attribuzioni delle utenze telefoniche, degli sms e dei colloqui intercettati al ricorrente e il travisamento del contenuto dei colloqui intercettati, aventi oggetto lecito, collegato all'attività edilizia della ditta del figlio Ferdinando, articola i seguenti motivi: 2.1 Con il primo, articolato motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B) e ai reati fine. La sentenza omette di motivare sull'esistenza e sull'operatività dell'associazione di cui farebbe parte il ricorrente, sulla gerarchia interna e sul suo ruolo; manca la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, e della stabilità dell'accordo. La sentenza è illogica nell'attribuire al ricorrente la responsabilità per il reato di cui al capo D), assorbito al pari del capo D1), nel capo B), relativo ai rapporti con i sodali romani, in quanto, essendo stato assolto il figlio [OSCURATO:PERSONA], doveva essere assolto anche il ricorrente, che come il figlio non aveva posto in essere alcuna condotta illecita. Quanto ai fatti oggetto dei capi D) e D1) il ricorrente veniva intercettato nell'aprile 2010, periodo non rientrante nell'arco temporale di operatività delle associazioni contestate ai capi B) e D): in detto periodo si spostava in varie regioni per motivi di salute e la somma di 500 euro, richiesta al figlio Ferdinando, era destinata ad una visita medica e non ad un affare illecito; l'unico dato oggettivo della presunta attività associativa e del reato contestato al capo D1) è costituito dal sequestro della somma di 42 mila euro, trovata in possesso del figlio Salvatore, al quale fu subito restituita in quanto ne fu provata la lecita provenienza, sicché non vi sono condotte, che possano indicare il ruolo del ricorrente di capo e promotore della struttura organizzata, oggetto del capo D), risultando configurabile solo quella del capo B) e dei reati fine di cui ai capi B1), B2) B2bis) e B3). Ma anche in relazione a detta associazione le conversazioni e i messaggi intercettati non consentono di convalidare la tesi di accusa, che individua [OSCURATO:PERSONA] come capo del gruppo, in quanto dai colloqui intercettati risulta che i fratelli Pataffio manifestavano fastidio e intendevano escluderlo dal loro progetto di importazione, evidentemente ritenendolo un operatore occasionale, coinvolto in un singolo affare, e non un capo. Di ciò si ha conferma nell'appellativo ("lo storto") con cui i fratelli indicano [OSCURATO:PERSONA], dimostrativo della scarsa considerazione nutrita dai Pataffio e della mancanza di un rapporto fiduciario. Smentisce l'esistenza del vincolo associativo la stessa diffidenza nutrita dal ricorrente nei confronti dei Pataffio al punto da inviare in Perù il figlio Ferdinando e il cognato [OSCURATO:PERSONA] per assistere a tutte le operazioni di acquisto e importazione, dunque, con condotta ispirata dal sospetto e dall'intento di controllare l'operato dei Pataffio. Analoga sfiducia animava questi ultimi, che organizzavano una importazione parallela tramite un corriere, indicato come Gelsomino, all'insaputa del ricorrente e dei suoi emissari, definiti in modo dispregiativo ("questi due mongoloidi") perché avevano tentato di scavalcare [OSCURATO:PERSONA], avviando contatti diretti con i fornitori. Anche i colloqui tra padre e figlio durante il soggiorno estero di [OSCURATO:PERSONA] dimostrano la diffidenza nutrita nei confronti dei Pataffio, sospettati di volerli fregare: manca pertanto, l'accordo e il vincolo associativo, risultando al più configurabile il coinvolgimento in un singolo affare, oggetto del capo B3). Si sostiene che detto reato non aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile, trattandosi di reato impossibile per mancanza originaria dell'oggetto, non essendo mai emersa la oggettiva possibilità di ottenere lo stupefacente da acquistare (2 Kg), come risulta dalla delusione di [OSCURATO:PERSONA]; al più si trarrebbe di tentativo o di desistenza, aspetti sui quali la sentenza omette di motivare. Il ricorrente doveva essere assolto dal reato associativo, ravvisandosi al più profili di responsabilità per il reato di cui al capo B3), non risultando coinvolto in altri reati fine; la sentenza riconnette efficacia dimostrativa dell'esistenza dell'associazione e della responsabilità del ricorrente ai reati fine di cui ai capi B1), B2), B2 bis), B3) e D1), ritenendo sufficiente la partecipazione anche ad un solo reato, omettendo però, di verificare l'esistenza dell'affectio societatis in capo al ricorrente, in assenza di un contributo continuativo e di ogni elemento che ne attesti il riconoscimento interno della qualità di capo. Priva di fondamento è l'interpretazione dei colloqui intercettati e dei termini utilizzati, ritenuti criptici, invece, direttamente riferibili all'attività edilizia, lecitamente svolta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edilpiana. A differenza di quanto ritenuto in sentenza, i reati fine non si sono mai perfezionati con raggiungimento dell'accordo sulla quantità, qualità e prezzo da pagare, essendo rimasti alla fase degli atti prodromici, precedenti la soglia del tentativo punibile, come risulta dal colloquio del 25 marzo 2010 in cui [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente di non essere più convinto in quanto i fornitori stavano trattando con altri e anche il ricorrente suggerì al figlio di rientrare e di non avere più rapporti con i Pataffio: si sostiene che l'azione si era arrestata per desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen. che si chiede di ritenere. Manca, quindi, la chiarezza dei colloqui intercettati in senso illecito; mancano sequestri di stupefacente; manca la stabilità dei rapporti e del canale di fornitura; manca la coesione tra gli associati; manca un contributo stabile; manca la prova dell'attribuibilità delle utenze al ricorrente né vi è prova del collegamento del ricorrente e del suo nucleo familiare al sequestro di sostanza stupefacente avvenuto a Milano nel febbraio 2010 indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; nessun collegamento esiste con i due sequestri del 18 e 25 febbraio 2010 per i quali manca anche l'accertamento del peso e della natura della sostanza; la modestia delle somme inviate in Perù e i contrasti con i Pataffio smentiscono l'esistenza del reato associativo; non sussistono gli estremi dell'associazione di cui al capo D) in quanto il ricorrente si recò a Pavia, a Milano e in Sardegna solo per effettuare visite mediche. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006. La Corte di appello ha reso una motivazione apodittica, non risultando provata l'esistenza di un distinto gruppo organizzato, operante all'estero, dotato di organizzazione stabile e stabilità di rapporti, essendo emersi solo contatti occasionali con fornitori esteri. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, applicata nella misura massima per una sola importazione di 2 kg di sostanza stupefacente, che non si è accertato essere cocaina o sostanza di altra natura, ad un soggetto incensurato, senza tener conto del ruolo di minima importanza e del limitato coinvolgimento nel solo affare, oggetto del capo B3), per il quale è stato apportato un aumento senza alcuna motivazione, anche relativamente alle aggravanti ritenute. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso difensore ha formulato motivi in larga parte sovrapponibili a quelli appena illustrati per la posizione del padre. Premesso il travisamento dell'utenza peruviana e degli sms inviati da detta utenza relativi al capo B3) e delle conversazioni sulle due utenze relative al capo B), non essendovi alcuna prova che ne fondi l'attribuzione al ricorrente; il travisamento dell'annotazione di servizio del 17 marzo 2010 per la modalità del riconoscimento, effettuato a distanza dagli operanti, che non fornisce alcuna certezza; il travisamento del contenuto dei colloqui, riferibile all'attività della ditta del ricorrente e del coinvolgimento nell'unica operazione, peraltro, non realizzata, neppure a livello di tentativo, oggetto del capo B3), deduce i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al reato associativo e ai reati fine per mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione e del vincolo associativo, specie con riferimento all'illegittima configurazione di un'unica associazione per effetto dell'assorbimento del capo D) nel capo B), a differenza delle due contestate, nonché al reato di cui al capo B3), per le ragioni esposte al precedente punto 2.1. 3.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati fine oggetto dei capi B3) e D1) da ritenere non consumati, neppure tentati, ma reati impossibili ex art. 49 cod. pen. per mancanza originaria dell'oggetto, non risultando neppure iniziata l'esecuzione per difficoltà e diffidenza verso i Pataffio, al punto che il padre ribadiva al figlio di rientrare, disinteressandosi di avere ulteriori rapporti con i Pataffio. 3.3 Con il terzo motivo si contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità per le stesse ragioni prima illustrate per la posizione del padre. 3.4 Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, che, sebbene dimezzata, è prossima alla media edittale senza considerare il ruolo minimo, il limitato coinvolgimento in due soli reati fine e l'assenza di precedenti e senza motivare anche l'aumento di pena per il reato di cui al capo B3). 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti motivi: 4.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo A) nonché mancata risposta alle censure difensive. La Corte di appello ha tentato di colmare il vuoto di motivazione della sentenza di primo grado, anziché dichiararne la nullità, sull'esistenza e sugli elementi costitutivi dell'associazione, ma la sentenza è ugualmente carente sul punto, essendosi limitata a rimarcare il concorso del ricorrente in due reati fine dell'associazione senza verificare da quali elementi di desuma l'esistenza dell'associazione, tenuto anche conto del breve periodo in cui si collocano i reati fine e la partecipazione del ricorrente (aprile- settembre 2009). La sentenza si limita a dar conto dell'esatto verificarsi dei fatti, ma non spiega perché da essi si desuma l'affectio societatis; non chiarisce da quale elemento si desuma il ruolo del ricorrente di fornitore stabile dell'associazione in oggetto né come tale ruolo si traduca in un inserimento organico e in un rapporto stabile, specie alla luce dei due soli episodi cui ha partecipato. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 90 di cui al capo A3). La prova del coinvolgimento del ricorrente nell'importazione conclusasi con l'arresto a Bologna di [OSCURATO:PERSONA] il 19 aprile 2009 si ricaverebbe dalla preoccupazione del Sosa per la sorte del Bellandi, dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio del 25 marzo 2011, dal riconoscimento fotografico, che si ritiene dubbio, e dall'incerta identificazione del Lino nel fornitore. 4.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo A4). La prova sarebbe costituita dal riconoscimento operato dai corrieri tratti in arresto, ma non si ha prova certa che l'interlocutore spagnolo fosse il ricorrente, non avendo la p.g. proceduto al riconoscimento vocale o alla attribuzione dell'utenza; gli atti cui si fa riferimento in sentenza non risultano acquisiti; mancano gli interrogatori dei corrieri e gli album fotografici della Procura di [OSCURATO:PERSONA] e anche gli allegati alle dichiarazioni del Bellandi sicché le stesse non sono riscontrabili. 4.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146/2006. La sentenza non motiva sul punto, limitandosi ad affermare l'esistenza dell'aggravante senza dimostrare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato operante all'estero. 4.5 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 90 in relazione al capo A3) dell'imputazione, affermata in assenza di analisi sullo stupefacente, trattandosi di droga parlata. 4.6 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del comma 5 e del comma 6 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 in relazione al capo A3)e A4), mancando ogni riferimento al reale quantitativo di stupefacente importato, trattandosi di droga parlata, con conseguente mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi lieve e del comma 6 dell'art. 73 cit. 4.7 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione della misura limitata dell'apporto del ricorrente. Alcuna motivazione è offerta per giustificare gli aumenti di pena per le aggravanti ritenute ed è errato il calcolo della pena in relazione agli aumenti apportati per le tre aggravanti in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 5.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B3), limitandosi la motivazione ad attribuire rilievo al contributo fornito, desunto dalla partecipazione alla missione in Perù insieme a [OSCURATO:PERSONA], su mandato di [OSCURATO:PERSONA], anche in assenza di conversazioni o colloqui o altri elementi, dimostrativi dell'apporto concorsuale fornito. La presenza silenziosa alle fasi della trattativa non può suffragare la tesi accusatoria né a tal fine è sufficiente l'espressione irridente utilizzata dai fratelli Pataffio per accomunarlo a [OSCURATO:PERSONA] (Gianni e Pinotto) e desumerne un ruolo attivo. 5.2 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta per essere state immotivatamente negate le circostanze attenuanti generiche con valutazione generalizzata, riferita a tutti gli imputati ed eccessiva la determinazione della pena base alla luce del ruolo ausiliario svolto ed è immotivato anche l'aumento operato per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui reitera censure, esaminate e disattese con argomentazioni congrue, del tutto ignorate nel ricorso, che si limita a riproporle. 2. Del tutto infondate sono le eccezioni preliminari, genericamente richiamate nella premessa del ricorso. 2.1 L'eccezione preliminare di "travisamento dell'attribuzione delle utenze all'imputato" solo in apparenza è specifica, risolvendosi nella contestazione del metodo utilizzato dalla polizia giudiziaria per attribuire le utenze intercettate a [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della risposta della Corte di appello che dà atto della sicura riconducibilità delle stesse al Pepé in base al riconoscimento vocale, operato dalla polizia giudiziaria, e alla circostanza che proprio in base ad una sua conversazione intercettata il 25 ottobre 2009 fu possibile predisporre un servizio mirato presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], dove il Pepé aveva inviato il figlio a bordo dell'autovettura intestata alla moglie per prelevare l'albanese [OSCURATO:PERSONA] e condurlo a Rosarno (pag. 509 sentenza) nella fase di organizzazione dell'importazione di cui al capo B1). La contestazione difensiva sulla validità di detto accertamento è destituita di fondamento, in quanto trascura che nel colloquio del 23 ottobre 2009 il Pepé aveva comunicato all'albanese di avere prenotato a suo nome un volo per il 25 ottobre, preannunciandogli che avrebbe mandato qualcuno a prenderlo all'aeroporto di Lamezia e dagli accertamenti svolti dagli investigatori risultava la prenotazione a nome di [OSCURATO:PERSONA] sul volo [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre (pag. 93-94 sentenza impugnata), sicché il servizio di osservazione forniva pieno riscontro alle acquisizioni tecniche. Peraltro, la difesa trascura del tutto gli incontri del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], monitorati dagli inquirenti proprio sulla scorta delle conversazioni intercettate ed i riscontri acquisiti, attestati dai sequestri eseguiti in base alle risultanze dei colloqui intercettati. Trascurata è anche la premessa contenuta nella sentenza di primo grado relativa alla valutazione del G.u.p. sulla certa identificazione dei conversanti in base agli elementi ed alle indicazioni fornite dagli stessi interlocutori (su rapporti familiari, soprannomi, noti alla polizia giudiziaria, luoghi), al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria e allo sviluppo dei dialoghi, incrociato con gli altri elementi investigativi (pag. 8-9 sentenza di primo grado, pag.241 sentenza impugnata). 2.2 Del tutto generica e, pertanto, destinata all'inammissibilità, è l'eccepita mancanza nel "faldone audio" di tutti gli audio delle intercettazioni, molti dei quali sarebbero danneggiati e incomprensibili e, quindi, inutilizzabili, senza precisare di quali file si tratti e quale la rilevanza ad essi attribuibile.E' principio consolidato in tema di intercettazioni di comunicazioni che, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02). 2.3 Analogamente inammissibile è il motivo con cui si denuncia il travisamento del contenuto dei colloqui intercettati. Ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164) costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, nel caso in esame non sono ravvisabili distorsioni interpretative né incongruenze logiche, avendo i giudici correttamente correlato il contenuto dei colloqui intercettati al contesto rivelato dalle indagini ed al momento in cui avvenivano i colloqui e ritenuto, con argomentazioni prive di illogicità manifeste e contraddittorietà, quindi, incensurabili in questa sede, che oggetto delle conversazioni fosse il traffico di stupefacenti. La censura in realtà mira a proporre una lettura alternativa delle espressioni utilizzate dagli interlocutori, secondo la quale i termini "operaio, architetto, muratori, ecc.", ritenuti dai giudici termini di copertura, sarebbero, invece, in chiaro, avendo le conversazioni oggetto lecito, collegato all'attività dell'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], ma tale lettura è stata respinta con argomentazione logica dalla Corte di appello, che ha ritenuto singolare che tali termini venissero utilizzati durante il periodo di permanenza in Perù di [OSCURATO:PERSONA], mal conciliandosi gli stessi con l'ipotesi che si riferissero alla costruzione di una casa (pag. 514). Inoltre, non va trascurato che tali termini venivano utilizzati ancor prima anche dai fratelli Pataffio, affatto coinvolti nell'attività edilizia di [OSCURATO:PERSONA], a riprova del ricorso ad una terminologia comune e concordata per schermare l'oggetto illecito dei colloqui; ed ancora, non può ignorarsi la pacifica non inerenza di termini relativi all'edilizia all'oggetto apparente dei colloqui, risultanti, invece, avere senso compiuto solo se riferiti al traffico di stupefacenti, come riscontrato dalla piena corrispondenza tra i quantitativi sequestrati e quelli preannunciati nei colloqui riferiti ai capi B2) e B2bis) anche in relazione alle modalità di trasporto e occultamento della cocaina. Superfluo rimarcare che, come già affermato dal primo giudice, la correttezza dell'interpretazione dei dialoghi è dimostrata dai sequestri e dagli arresti eseguiti in base alle conversazioni captate.3. Anche nel merito il ricorso è infondato. Insussistente è il vizio di motivazione sul reato associativo e sul ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] denunciato nel ricorso a fronte della conforme valutazione espressa dai giudici di merito, fondata sull'imponente significatività dei colloqui intercettati, che ne delineano il ruolo direttivo e di coordinamento dell'attività dei sodali, la capacità programmatica e l'intraprendenza, confermata dai reati fine ascrittigli. E' noto che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è qualificata dalla specificità dei reati fine e che la sua esistenza può essere desunta dalla commissione di detti reati, attuativi del programma criminoso, ma tale operazione, del tutto legittima, è contestata dalla difesa, che, oltre a fornire una lettura alternativa dei colloqui intercettati, tenta di far leva sui contrasti insorti con i Pataffio, sui termini dispregiativi da loro utilizzati per indicare il ricorrente, il figlio e il cognato o sulla diffidenza nutrita da [OSCURATO:PERSONA] nei sodali al punto da inviare in Perù i propri congiunti per escludere Paffectio societatis, ignorando che i giudici di merito hanno ritenuto che l'occasionalità dei contrasti non avesse intaccato né fatto venir meno Paffectio societatis, provata dalla stabilità dei rapporti, dai ruoli predefiniti e dai compiti a ciascuno affidati per la realizzazione del programma criminoso. Peraltro, a differenza di quanto assunto dalla difesa del ricorrente, sono gli stessi Pataffio nel corso dei colloqui a dimostrare insofferenza per l'atteggiamento autoritario del Pepé e per l'eccessivo controllo esercitato sul loro operato, convocando subito e pretendendo di incontrare [OSCURATO:PERSONA] non appena sorgevano difficoltà con i fornitori esteri, dunque, con atteggiamento confermativo del ruolo di vertice ascrittogli e riconosciuto dai sodali, che, infatti, non si opposero all'iniziativa del Pepé di inviare il figlio e il cognato in Perù per seguire direttamente le trattative e la spedizione dello stupefacente. Neppure può ignorarsi che i contrasti si collocano nella fase finale della collaborazione con i Pataffio, che mal tolleravano, specie Massimiliano, l'intraprendenza di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso della trasferta peruviana aveva tentato di scavalcarlo, rapportandosi direttamente con i fornitori, senza, tuttavia, contestarlo al padre. La difesa si concentra su tali punti e ne enfatizza la portata, trascurando che in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data, come nel caso di specie, anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610).Una palese smentita della prospettazione difensiva si trae dalla prosecuzione della collaborazione tra il Pepé e i Pataffio e dalla programmazione di sempre nuove importazioni, nonostante il fallimento di ben tre importazioni precedenti quella oggetto del capo B3), dimostrativa sia dell'affidamento riposto nella professionalità e capacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire i rapporti con fornitori esteri e organizzare le spedizioni dello stupefacente, sia della indeterminatezza del programma criminoso e della progettualità illecita incessantemente coltivata; risulta, peraltro, chiaro che l'interruzione del rapporto fu dovuta all'infruttuosità della collaborazione e alla ricerca di nuovi canali sia da parte dei Pataffio che del Pepé. Detto rapporto non può essere riduttivamente confinato nel concorso di persone nel reato continuato, come prospetta la difesa del ricorrente in base ad una lettura parcellizzata dei dati probatori, in quanto la lettura coordinata dei colloqui, la sequenza e la frequenza dei contatti tra i sodali, la continua e frenetica ricerca di canali di approvvigionamento esteri, la pluralità e complessità delle operazioni programmate, il ricorso all'utilizzo di utenze dedicate e ad un comune linguaggio di copertura, i viaggi e i trasferimenti di denaro restituiscono un quadro complesso e articolato, dimostrativo della continuità di rapporti, dell'esistenza di un accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, della permanenza del vincolo associativo e dell'esistenza di un'organizzazione che consente la realizzazione del programma nonché del comune e durevole interesse dei sodali ad immettere sostanza stupefacente sul mercato nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione. 4. Destituita di fondamento è anche la contestazione della responsabilità del ricorrente per i reati fine di cui ai capi B1), B2), B2bis), B3) e DI.), affidata all'obiezione sul mancato perfezionamento dei reati per mancato raggiungimento dell'accordo su quantità, qualità e prezzo, tanto da essere rimasti alla fase degli atti prodromici, precedenti al tentativo punibile, o addirittura integranti il reato impossibile per mancanza originaria dell'oggetto. La censura, oltre ad essere generica perché non articolata in termini specifici per ciascun reato fine, mira a privare di concretezza le operazioni di importazione programmate dal Pepé e dai Pataffio al fine di sostenere la tesi, del tutto infondata del tentativo o addirittura del reato impossibile relativamente al reato, oggetto del capo B3). La tesi, oltre ad essere smentita dai plurimi elementi indicati nelle sentenze di merito, sembra far leva sul fallimento delle imprese illecite piuttosto che sulle energie spese e sui mezzi impiegati per realizzarle, con netta inversione dei poli del ragionamento probatorio applicabile al fine di valutare la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti. E' noto che, perché possa parlarsi di tentativo di importazione di stupefacenti, si deve avere riguardo alla fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, essendo il tentativo configurabile solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, Sentenza n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736). In più occasioni questa Corte ha chiarito che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 34396 del 18/06/2021, Sestito e altri, n.nn.; Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272446). Ancor più chiaramente si è affermato che ai fini della punibilità del tentativo assumono rilievo le trattative che presentano una connotazione di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento del consenso, che regola il contratto di compravendita, e che la trattativa "affidante" potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimono una seria volontà di concludere un accordo. Tale connotazione è stata ravvisata in condotte individuate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella condotta di recarsi all'estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere dell'affare in più occasioni, cercando l'accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi, oppure in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento dell'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari, di assaggi di campioni di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Pmt ed altri, Rv. 272446), escludendosi, conseguentemente, l'idoneità di meri contatti informativi, non seguiti da condotte concrete di avvicinamento tra le parti. Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito, che hanno valorizzato il contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate, correlandolo alla sequenza dei fatti, alla complessità delle operazioni, coinvolgenti più referenti stranieri, difficili da coordinare e particolarmente diffidenti, nonché al progressivo stadio di sviluppo delle trattative, arenatisi per il tentativo di importazione oggetto del capo B3) non per incapacità di [OSCURATO:PERSONA], ma per le pretese dei fornitori, contemporaneamente in contatto con altri acquirenti. La tesi difensiva ignora le risultanze dei colloqui intercettati, che danno conto della programmazione e delle fasi di procacciamento della sostanza, della serietà delle trattative con i fornitori, della ricerca dei corrieri, delle modalità e dei tempi di spedizione della cocaina, seguite in modo continuativo e costante dal Pepé. . Gli elementi indicati nelle sentenze di merito dimostrano, infatti, .che il grado di evoluzione delle trattative aveva raggiunto una consistenza tale da rendere altamente verosimile, secondo il giudizio ex ante formulabile in base agli elementi noti ai soggetti coinvolti nel progetto illecito al momento in cui ponevano in essere le rispettive condotte, la conclusione dell'affare, sicché i giudici hanno correttamente ravvisato l'oggettiva serietà delle prospettive di realizzazione delle importazioni, riconoscendo efficienza e idoneità causale alle condotte degli imputati e non solo univocità e ferma determinazione di realizzare l'impresa illecita. 4.1 Quanto al tentativo di importazione di un quantitativo non accertato di cocaina, oggetto del capo B1), è sufficiente il riferimento all'ampio materiale probatorio riportato in sentenza (pag. da 92 a 121), che dà atto dei continui contatti del ricorrente con l'albanese [OSCURATO:PERSONA], giunto in Italia per incontrare il Pepé e [OSCURATO:PERSONA]; del viaggio di quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA]1g° per incontrare l'albanese e [OSCURATO:PERSONA], il quale assicurava al Pepé di avere la disponibilità dello stupefacente; del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei trasferimenti di denaro all'estero per finanziare l'acquisto, effettuati da [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il reperimento dello stupefacente ad opera dello Sciacca; dell'individuazione del corriere ([OSCURATO:PERSONA]), il cui arrivo era previsto per il 13 dicembre 2009 all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] con volo proveniente da Amsterdam; della prenotazione presso il residence L'Oasi di Fiumicino di una stanza per la donna, ove l'attesero invano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controllati dalla p.g.. Tali elementi, dimostrativi dell'esito infausto dell'importazione, essendo emerso che il corriere era giunto in Olanda dal Perù, ma non aveva proseguito il viaggio per Roma, sono stati correttamente ritenuti integrare il tentativo, stante la emersa disponibilità e la spedizione dello stupefacente (pag. 508- 509 sentenza impugnata). 4.2 Anche il tentativo difensivo di escludere la riconducibilità al ricorrente dei plichi sequestrati il 18 e 25 febbraio 2010 presso l'aeroporto milanese di Malpensa, ma spediti a [OSCURATO:PERSONA] e destinati a [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di una cugina dei Pataffio ([OSCURATO:PERSONA]) trova smentita nei colloqui intercettati, riportati in sentenza (pag. da 122 a 137) e, soprattutto nella richiesta di acquisto di "etere e acetone" rivolta da [OSCURATO:PERSONA] al fratello, concretamente riferibile all'operazione di estrazione della cocaina di cui erano intrisi i capi di abbigliamento, contenuti nei plichi.Correttamente la sentenza impugnata (pag. 509-510) fonda il coinvolgimento del Pepé in entrambe le operazioni di importazione sulle risultanze intercettative, che ne attestano il ruolo di promotore e cofinanziatore e documentano il continuo raccordo con i sodali, i frequenti incontri con i Pataffio ed il costante aggiornamento sull'evoluzione delle trattative, condotte all'estero da [OSCURATO:PERSONA], e sulle operazioni di occultamento e di spedizione dello stupefacente: coinvolgimento ulteriormente confermato dal colloquio di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo aver incontrato il ricorrente, contestava al fratello di avergli fatto fare una pessima figura, riportandogli il commento e il giudizio negativo del Pepé per l'esito dell'operazione (pag. 136). Né può trascurarsi la divergente opinione sul fallimento dell'operazione espressa dal ricorrente, che, a differenza di [OSCURATO:PERSONA] (il quale si diceva certo che i plichi erano partiti, ma si erano persi) riteneva che i plichi non fossero mai partiti. 4.2.1 Genericissima nonché infondata è l'obiezione circa il mancato accertamento del peso e della natura della sostanza, oggetto di dette importazioni, invece, non contestabile alla luce del narcotest per la cocaina eseguito dagli operanti e del peso degli indumenti accertato dalla p.g. (1.222 grammi per la prima spedizione, pag. 132; 2.078 grammi per la seconda, pag. 136), ma soprattutto, della natura e della quantità del materiale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto acquistare su indicazione del fratello (20 litri di etere e acetone), trattandosi di solventi per l'estrazione della cocaina nonché del coinvolgimento del Garcia, ingaggiato da [OSCURATO:PERSONA] per coadiuvarlo nell'estrazione dello stupefacente dagli indumenti. 4.3 Analogamente infondata, alla luce delle coordinate ermeneutiche prima indicate, è la tesi del reato impossibile formulata in relazione al reato oggetto del capo B3) per mancanza originaria dell'oggetto, non essendo emersa la possibilità di ottenere i 2 kg di sostanza da acquistare. La genericità del motivo giustifica il silenzio della sentenza sul punto per l'originaria inammissibilità della censura, peraltro, smentita dalla sequenza delle conversazioni intercettate, dalle quali risulta, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, che: 1) l'invio in Perù e il periodo di permanenza degli emissari del Pepé erano concordati, tant'è che sin dal 15 marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA] assicurava al ricorrente che per preparare "due stanze" sarebbero stati necessari almeno sei giorni; 2) [OSCURATO:PERSONA] garantiva al padre di aver partecipato alle trattative e verificato la fattibilità ("abbiamo definito il progetto con l'architetto e ora iniziano i lavori", "ci siamo visti e abbiamo definito tutto, adesso si stanno preparando per iniziare i lavori"; "loro sono sicuri come parlano ora vediamo, adesso la vediamo tutta"); 3) [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé il denaro per pagare lo stupefacente e aveva versato un acconto (infatti, il ricorrente chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] "ma la caparra ve l'ha data l'architetto mio?", ottenendone conferma, ed al figlio l'importo da inviargli, apprendendo che "per adesso non c'è bisogno, ce la facciamo con questi per tutto");4) [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente delle difficoltà insorte con il fornitore, che, modificando gli accordi, aveva chiesto il pagamento anticipato dello stupefacente, tanto da indurlo ad interrompere le trattative, sebbene avessero già preparato il lavoro per loro ("già a noi ce l'hanno fatto il lavoro.. .la casa è finita e mi devono portare le ferramenta ora per cominciare a finire la facciata; vogliono consegnarmi a me le chiavi della casa, ora gli devo dire di no"); 5) il ricorrente intimava a [OSCURATO:PERSONA] di.sistemare le cose, lasciando partire i suoi inviati e portare a termine l'acquisto con l'operaio che aveva là; 6) dalle conversazioni successive risultava che le trattative erano ancora in corso e vi era ancora possibilità di concludere l'acquisto dello stupefacente ed in tal senso [OSCURATO:PERSONA] esortava il fratello a concludere, sollecitandolo a controllare personalmente la lavorazione e il confezionamento così da dimostrare al Pepé che non erano persone inaffidabili; tuttavia, l'affare non si concluse con conseguente necessità di restituire a [OSCURATO:PERSONA] il denaro investito (12 mila euro, v. pag. da 205 a 207 sentenza impugnata). Gli elementi illustrati dimostrano l'infondatezza della tesi difensiva, atteso che può parlarsi di reato impossibile solo quando l'oggetto del reato sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non quando l'oggetto sia mancante per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Rv. 264396), mentre, nel caso di specie, le conversazioni intercettate, riportate in sentenza, danno conto della concretezza delle trattative e dello stato avanzato delle stesse, non andate a buon fine per le ragioni illustrate: pertanto, del tutto correttamente ed in linea con i principi in precedenza illustrati i giudici di merito hanno ravvisato il tentativo di importazione e la responsabilità del ricorrente (pag. 511-513 sentenza impugnata). 4.4 Infondata e generica è la censura relativa all'autonomia delle associazioni di cui ai capi B) e D) e all'assenza di condotte illecite del ricorrente nell'aprile 2010 alla luce del ritenuto assorbimento dei fatti, oggetto dei capi D) e D1), nell'unica associazione descritta al capo B), trattandosi della prosecuzione dell'attività illecita di detta associazione, facente capo al Pepé, consistente nella ricerca di canali di fornitura nazionali dopo l'interruzione dei rapporti con i fratelli Pataffio, e nella riattivazione di contatti o instaurazione di rapporti con soggetti gravati da precedenti specifici in materia di stupefacenti, utilizzando lo stesso modulo operativo con ricorso ad utenze dedicate, linguaggio criptico e termini di copertura, che non hanno impedito agli operanti di decifrarlo, di seguire i viaggi del Pepé e dei figli a Roma, in Lombardia e in Sardegna, di ricostruire i contatti e i viaggi in Calabria di [OSCURATO:PERSONA] e di rintracciarne le rimesse di denaro. Anche in ordine a tale attivismo del Pepé la difesa tenta di fornire una lettura alternativa, ascrivendo la mobilità del ricorrente e gli spostamenti tra varie regioni italiane a motivi di salute, in netto contrasto con le risultanze dei colloqui intercettati, logicamente interpretati dai giudici di merito e contestualizzati nel periodo immediatamente successivo al fallimento dell'ultima importazione oggetto del capo B3) sì da rendere coerente la ricerca di nuove fonti e mercati. La ritenuta continuità operativa dell'associazione rende del tutto infondata la censura relativa alle conversazioni intercettate nel periodo intermedio - aprile - maggio 2010-. 5. Infondato è il motivo relativo all'aggravante della transnazionalità, la cui sussistenza è giustificata dalla commissione dei reati in più Stati ad opera dell'associazione delineata. La difesa fonda la censura sulla mancanza di prova dell'esistenza di un distinto gruppo organizzato, operante all'estero, dotato di organizzazione stabile e stabilità di rapporti, così dimostrando di confondere l'aggravante riferita al reato associativo piuttosto che ai reati fine. Precisato che a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18374 del 2013, Adami, è stata sempre riconosciuta la compatibilità dell'aggravante con i reati fine, non esistendo «alcuna ragione perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione», detta aggravante, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato trasnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481). E ciò in considerazione del fatto che in caso di immedesimazione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato è ontologicamente esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006 al reato associativo, in quanto il contributo causale previsto dalla norma postula l'esistenza di due distinte realtà organizzate, ciò non è, invece, richiesto per i reati- fine, rispetto ai quali, il "gruppo criminale organizzato" ben può coincidere con la stessa associazione a delinquere, se questa possieda i caratteri della transnazionalità, dovendosi valutare, ai fini dell'applicabilità della predetta aggravante, l'idoneità del "gruppo criminale" a fornire un contributo causalmente rilevante non per la costituzione dell'associazione, ma per la commissione dei reati che rientrano nel programma indefinito dell'associazione. Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dell'attività dell'associazione diretta dal Pepé, operante in più Stati grazie ai contatti con canali di approvvigionamento e fornitori esteri dei sodali Sciascia e [OSCURATO:PERSONA], delle articolate modalità di preparazione e spedizione dei carichi, come per i plichi sequestrati di cui ai capi B2) e B2bis), deve ritenersi correttamente ravvisata l'aggravante in oggetto, essendo i reati fine riconducibili alla sfera di azione di un "gruppo criminale organizzato" operante in più Stati esteri, tale da assumere una dimensione transnazionale, che giustifica l'aggravio sanzionatorio correlato alla maggiore pericolosità e potenzialità criminale del gruppo.6. Inammissibile è l'ultimo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena a fronte della giustificazione resa in sentenza, che attribuisce assoluto rilievo all'assoluta gravità delle condotte, ritenute dimostrative di spiccata capacità a delinquere e reputa del tutto congrua e proporzionata la pena inflitta dal primo giudice. E' peraltro, consolidato il principio secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, come nella specie, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da detta valutazione. Parimenti pacifico è il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 7. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, tranne che in punto di determinazione della pena. Come anticipato, il difensore ha proposto per il ricorrente motivi sovrapponibili a quelli illustrati nel ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA], sicché per le eccezioni preliminari e per i primi tre motivi si rimanda alle argomentazioni spese per la posizione del padre. Ciò vale per l'attribuzione delle utenze al ricorrente, per il travisamento del contenuto dei colloqui e del linguaggio di copertura utilizzato, per la partecipazione associativa fondata sul coinvolgimento nell'unica operazione, oggetto del capo B3), non realizzata neppure a livello di tentativo e integrante la fattispecie del reato impossibile, per l'illegittima configurazione di un'unica associazione in luogo delle due originariamente contestate e per l'illegittima contestazione dell'aggravante transnazionale. L'inconsistenza delle censure difensive relative alla trasferta peruviana del ricorrente insieme allo Zangari è provata dalla frequenza e significatività dei colloqui intercorsi con il padre, dai quali risulta, come già detto, che l'invio di emissari del capo del sodalizio era previsto e concordato con i Pataffio a seguito del fallimento delle due precedenti spedizioni, della cui sorte ancora non si aveva notizia, ipotizzando il Pataffio che i plichi si fossero persi e [OSCURATO:PERSONA] che non fossero mai partiti, sicché l'invio del figlio e del cognato per partecipare alle trattative e presenziare alla preparazione e alla spedizione del narcotico rispondeva ad esigenze di controllo dell'operato dei sodali, dimostrative della posizione di vertice ricoperta e al contempo della massima fiducia riposta nei suoi emissari cui era affidato un compito delicatissimo, non delegabile ad estranei al sodalizio, ulteriormente comprovata dalla circostanza che a lui era affidato il denaro da versare come acconto per l'acquisto programmato di "due muratori". Si è già detto dell'irrilevanza dei toni irridenti con i quali i Pataffio appellavano lui e lo Zangari ai fini della sussistenza del vincolo associativo e del ruolo attivo svolto dal ricorrente nel corso della trasferta al punto da infastidire [OSCURATO:PERSONA] per l'intraprendenza dimostrata nel trattare direttamente con i fornitori, nel partecipare alle trattative e valutare la fattibilità dell'operazione sulla quale nutriva dubbi e non conclusasi non per inesistenza dell'oggetto, come prospetta la difesa, bensì per la modifica delle condizioni imposte dai fornitori nonché per le assicurazioni richieste dal ricorrente sul buon esito dell'importazione ("vorrebbero la sicurezza totale che esce tutto il lavoro per bene, che i muratori escano lisci", v. pag. 194 sentenza impugnata). Affidamento, intraprendenza e capacità operativa affatto isolata, ma dimostrata sia prima che dopo la trasferta in Perù, come si ricava dai contatti procurati al padre alla ricerca di nuovi canali (pag. 292) dopo l'interruzione della collaborazione con i Pataffio, dai viaggi a Roma nell'ottobre 2010 e dal coinvolgimento nelle transazioni oggetto del capo D1): ne deriva che, contrariamente all'assunto difensivo, il ruolo attivo svolto nell'interesse dell'associazione giustifica l'affermazione di responsabilità per la partecipazione associativa. 8. E' invece, fondato l'ultimo motivo in punto di determinazione della pena. Pur potendo risultare giustificato dal rilievo attribuito alla gravità dei reati commessi, ritenuta espressiva di elevata capacità a delinquere, non solo va rilevato che tale valutazione è espressa indistintamente per tutti gli imputati, dunque, con valutazione generalizzata, ma la determinazione della pena è immotivata, riducendosi alla mera indicazione della pena base comprensiva degli aumenti di pena per le aggravanti ritenute sussistenti, senza alcuna specificazione quantitativa e qualitativa, con applicazione dell'aumento per la continuazione per il reato fine e la riduzione per il rito. In tal modo la Corte di appello non ha assolto l'obbligo di motivazione, risultando inesistente la giustificazione dei singoli fattori di calcolo, meramente indicati quali componenti del risultato complessivo, senza alcuna specificazione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente la sentenza va annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. 9. A soluzione analoga si perviene per il ricorso del Sosa. 9.1 I motivi attinenti al merito sono infondati. Il ricorrente era risultato già coinvolto nella precedente indagine del 2005, che vedeva quale protagonista principale del narcotraffico [OSCURATO:PERSONA], ma all'epoca non era stato compiutamente identificato; tuttavia, i dubbi avanzati dalla difesa sull'identificazione del ricorrente sono destituiti di fondamento perché superati dalle dichiarazioni del Bellandi, che, durante la latitanza in [OSCURATO:PERSONA] aveva riorganizzato il traffico di cocaina insieme al fratello Roberto, al ricorrente, al Lucchiari e a [OSCURATO:PERSONA]. E' ben vero che nel corso dell'interrogatorio reso il 25 marzo 2011 il Bellandi, che ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, non ha riconosciuto il fornitore di nome Lino, ma all'identificazione del Sosa si perviene in modo certo in base alle missive inviategli dal Bellandi dal carcere, tramite il fratello, intercettate e sfociate nel sequestro della sostanza importata, nonché al riconoscimento effettuato dai corrieri ovulatori. Destituita di ogni fondamento è la contestazione della validità di detto riconoscimento per la mancanza in atti degli interrogatori e degli album fotografici esaminati dai corrieri e delle allegazioni sull'attribuibilità delle utenze al ricorrente. L'eccezione è manifestamente infondata alla luce dell'attestazione contenuta nella sentenza di primo grado (pag. 391), ove si dà atto della presenza in atti degli interrogatori del Belleli e del Benatti del 9 e 15 marzo 2010 con allegato il relativo fascicolo fotografico e della nota del Ros del 18 marzo 2010 relativa ai riscontri alle dichiarazioni dei corrieri; nella stessa pagina il G.u.p. esclude ogni dubbio sull'identificazione del Sosa sia in base alle dichiarazioni del Bellandi e dei corrieri e al riconoscimento effettuato, sia in ragione del fatto che nei colloqui il ricorrente veniva chiamato con il suo nome Lino. La manifesta infondatezza del motivo giustifica il silenzio sul punto in sentenza, atteso che il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez.6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268). 9.2 A differenza di quanto dedotto nel ricorso, è pacifico il coinvolgimento del ricorrente nelle importazioni contestate, in primo luogo, in quella oggetto del capo A3), conclusasi con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a Bologna il 19 aprile 2009 perché trovato in possesso di 4 kg di cocaina pura, suddivisi in 5 involucri trovati nel suo bagaglio, come si ricava dalla richiesta di informazioni sull'esito del viaggio e sulla sorte del Bellandi diretta dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Giacomo, nonché dalla contestuale richiesta di informazioni anche sulla sorte di "Angelo", il Lucchiari appunto, finanziatore dell'operazione, recatosi a [OSCURATO:PERSONA] il precedente 11 aprile e rientrato in Italia insieme al Bellandi. Del tutto coerentemente è stato attribuito il massimo rilievo a tale circostanza, in quanto ritenuta prova del rapporto diretto avuto dal Sosa con l'acquirente ( pag. 497-498 sentenza impugnata); inoltre, le dichiarazioni del Bellandi confermano che nell'occasione il ricorrente aveva fornito 4- 5 kg di cocaina per il Lucchiari. 9.2.1 Del tutto infondata è la contestata sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione a detta importazione per mancanza di analisi tossicologica, correttamente respinta in sentenza (pag. 498) in base alle analisi della sostanza stupefacente sequestrata al Bellandi ed alla sentenza emessa a suo carico, cui rinvia; risulta, inoltre, dirimente il dato riportato nella sentenza di primo grado (pag. 143) ove si dà atto che si trattava di grammi 3.935,166 di cocaina pura. 9.3 Analoga solidità probatoria fonda il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nell'importazione di 841 grammi di cocaina ingeriti dai corrieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrestati a Milano in data 1 settembre 2009, oggetto del capo A4). L'operazione fu organizzata dal carcere dal Bellandi, che tramite il fratello faceva recapitare via fax lettere destinate al Sosa, reperiva corrieri e finanziatori; in particolare, al Sosa veniva richiesta sin dall'agosto precedente una fornitura di tabacco in ovuli da almeno 10 grammi ciascuno (pag. 48 sentenza impugnata) e incontestabilmente i corrieri hanno riconosciuto nel ricorrente colui che aveva loro consegnato gli ovuli da ingerire. 9.4 Infondate sono anche le censure relative al reato associativo e al ruolo del ricorrente, avuto riguardo alla significatività dei dati ricavabili dalla mole dei colloqui intercettati, riportati in sentenza, che attestano l'esistenza e operatività di un gruppo organizzato, facente capo al Bellandi, operativo in Italia e all'estero in forza della disponibilità di canali di fornitura in [OSCURATO:PERSONA], ove il Bellandi riparava dopo la fuga da una comunità nel 2007 per riorganizzare il traffico di cocaina, riattivando subito i contatti ed avvalendosi della professionalità dello Sciacca e del Sosa, fornitori stabili in grado di fornire cocaina di ottima qualità. La partecipazione associativa del ricorrente, in luogo del ruolo propulsivo originariamente contestatogli, è stata ricavata dalla stabilità del ruolo di fornitore, dal risalente rapporto con il Bellandi, dalla disponibilità a collaborare in sempre nuove importazioni, persino dopo l'arresto e durante la detenzione del Bellandi, interfacciandosi con il fratello di questi, con corrieri e finanziatori diversi, assicurando espressamente la disponibilità a spedire anche il residuo quantitativo di cocaina non trasportato dai corrieri, che non erano riusciti ad ingerire più di 850 grammi, a riprova della stabilità dell'accordo, della progettualità condivisa e dell'intento di realizzare un numero indeterminato di importazioni. 9.5 Quanto all'aggravante della transnazionalità vi è motivazione sintetica, ma correttamente argomentata, in applicazione dei principi illustrati in precedenza, con riferimento ai reati commessi da un gruppo organizzato operante in più Stati (pag. 519 anche con riferimento all'associazione di cui al capo A).9.6 Inammissibile per genericità è il motivo sulla mancata riqualificazione dei reati fine nell'ipotesi lieve, non trattandosi affatto di droga parlata in presenza dei sequestri eseguiti, dei quantitativi sequestrati e della complessità delle operazioni di importazione realizzate. Analoga inammissibilità connota l'eccepita mancanza di motivazione relativa all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 90, risultando la motivazione superflua a fronte del numero dei componenti del gruppo. 9.7 E' invece, fondato. il motivo relativo alla determinazione della pena per le ragioni già illustrate per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si è già detto della motivazione resa in modo generalizzato per tutti gli imputati con riferimento al diniego delle attenuanti generiche giustificato dalla gravità dei fatti, ritenuta espressiva di elevata capacità a delinquere. Ma, specie a fronte del notevole ridimensionamento degli addebiti e del ruolo del ricorrente, risulta fondata la censura sulla determinazione della pena, mancando la motivazione sia per la pena base, determinata per il reato più grave di cui al capo A3) in 8 anni di reclusione senza giustificare lo scostamento dal minimo edittale, sia per gli aumenti relativi alle aggravanti ritenute sussistenti, risultando solo menzionata, ma non argomentata l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., né motivati gli aumenti per la continuazione, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), sicché la determinazione della pena si risolve solo in un'operazione di calcolo. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. 10. Identica sorte spetta al ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui contesta il merito della decisione, facendo leva sulla mancanza di conversazioni intercettate di cui è protagonista diretto il ricorrente e sulla mancata precisazione del ruolo e del contributo apportato dallo Zangari, assolto dal reato associativo. L'affermazione di responsabilità è, invece, fondata su dati oggettivi e logici, quali la partecipazione alla trasferta in Perù insieme a [OSCURATO:PERSONA] su mandato del cognato [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alle trattative e definire l'acquisto della cocaina da importare nonché controllare l'operato di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello: partecipazione correttamente ritenuta espressiva del rapporto fiduciario con il capo dell'associazione per la delicatezza della trasferta e dell'affare da concludere, impensabile per persona non di massima affidabilità. I giudici di merito hanno, inoltre, valorizzato l'espressione irridente con cui i fratelli Pataffio definivano il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], accomunandoli e riferendosi sempre ad entrambi, benché non sia contestabile il ruolo più attivo e intraprendente del Pepé, che avrebbe dovuto pagare e versare l'acconto per la sostanza da importare; né è sostenibile che il ricorrente fosse ignaro della finalità del viaggio e delle trattative in corso, specie a fronte delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] che li accomunava nelle richieste e nelle pretese, dando quindi, atto di un ruolo affatto passivo e silente. Come anticipato il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena. Per il diniego delle attenuanti generiche si rimanda alle considerazioni già esposte per le posizioni esaminate in precedenza, rilevandosi la fondatezza del motivo sulla determinazione della pena e sugli aumenti per le aggravanti contestate che risultano immotivati, nonostante la consistenza dell'aggravio apportato sulla pena base per il reato tentato e l'evidente errore di calcolo rilevabile a pag. 520 (la pena base di 6 anni di reclusione e 30 mila euro di multa, risulta aumentata per l'aggravante dell'art. 4 I. 146/06 ad anni 10 di reclusione e 40 mila euro di multa con ulteriore aumento ex
Sentenza Cassazione n. 05873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris