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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40070/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 174-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - kti avverso la sentenza n. 1075/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: -con, con atto depositato il 17 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell'originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA], costituitisi a Wt/V mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese; -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2021.

Il idente [OSCURATO:PERSONA] --------------------- i 5 DIC 2021 .

E P .

CANCELLIE R [OSCURATO:PERSONA],7) R. CAr.C.

F PERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 174-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - kti avverso la sentenza n. 1075/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: -con, con atto depositato il 17 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell'originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA], costituitisi a Wt/V mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese; -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2021. Il idente [OSCURATO:PERSONA] --------------------- i 5 DIC 2021 . E P . CANCELLIE R [OSCURATO:PERSONA],7) R. CAr.C. F PERTO [OSCURATO:PERSONA]
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