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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33158/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bs cod. pen. 2.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia formulando doglianze in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vi è stata rinunzia, formalizzata con atto a firma del ricorrente, controfirmato dal difensore e depositato presso questa Corte nelle more della celebrazione dell'udienza odierna.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bs cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia formulando doglianze in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vi è stata rinunzia, formalizzata con atto a firma del ricorrente, controfirmato dal difensore e depositato presso questa Corte nelle more della celebrazione dell'udienza odierna. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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