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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 06021/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato dall' aver commesso il fatto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.).

Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

Con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, nonché dei dettami di costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità in ordine al contestato aggravante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il const#

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato dall' aver commesso il fatto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.). Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, nonché dei dettami di costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità in ordine al contestato aggravante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il const#
Sentenza Cassazione n. 06021/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris