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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 02559/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal la corte di appello di Torino nei confronti del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21/4/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino - investita del giudizio di secondo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di concorso nel delitto di cui all'art. 642 cod. pen., in relazione alla contestata falsità di una denuncia di sinistro stradale, diretta alla Compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente sede legale nel capoluogo piemontese - ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Milano, dinanzi al quale pende il giudizio sulla medesima regiudicanda, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

La Corte rimettente rivendica a sé, ratione foci, la competenza a procedere, reputando essere Torino, sede della compagnia assicurativa frodata, e non Napoli, teatro dell'incidente che si assume simulato, il luogo di consumazione del reato per cui si procede.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto, in presenza di più giudici ordinari, che prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, risulta ammissibile.

2. La Corte di appello di Torino correttamente intesta a sé la competenza per territorio.

2.1. Quest'ultima, infatti, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., si radica presso il giudice del luogo nel quale la fraudolenta richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale compromesso.; luogo che, in caso di frode assicurativa, coincide con la sede legale della Compagnia, soggetto giuridico legittimato a disporre del diritto stesso (giurisprudenza consolidata: tra le molte, Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri; Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, confl. comp. in proc.

Gallucci, Rv. 275663-01; Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio, Rv. 268349-01).

Essendo tale sede collocata nel circondario del Tribunale di Torino, il processo di primo grado è stato lì ritualmente celebrato e la cognizione del giudizio di appello spetta senz'altro alla Corte omonima corrispondente.2.2.

Occorre inoltre considerare che, secondo un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc.

Marando, Rv. 279895-01; Sez. 1, n. 1299 del 08/05/1989, Rotolo, Rv.181325-01; Sez. 1, n. 91 del 10/01/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01), nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetta in ogni caso al giudice del procedimento che si trova nello stadio più avanzato; ciò non solo per ragioni evidenti di economia dei giudizi, ma stante altresì l'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento ammessi dal codice di rito.

Anche in applicazione di tale principio, qui rilevante in via concorrente, la competenza deve essere assegnata alla Corte di appello di Torino, giudice dinanzi al quale il processo si trova nella fase processuale più avanzata.

P.Q.M.

In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal la corte di appello di Torino nei confronti del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21/4/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino - investita del giudizio di secondo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di concorso nel delitto di cui all'art. 642 cod. pen., in relazione alla contestata falsità di una denuncia di sinistro stradale, diretta alla Compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente sede legale nel capoluogo piemontese - ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Milano, dinanzi al quale pende il giudizio sulla medesima regiudicanda, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. La Corte rimettente rivendica a sé, ratione foci, la competenza a procedere, reputando essere Torino, sede della compagnia assicurativa frodata, e non Napoli, teatro dell'incidente che si assume simulato, il luogo di consumazione del reato per cui si procede. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto, in presenza di più giudici ordinari, che prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, risulta ammissibile. 2. La Corte di appello di Torino correttamente intesta a sé la competenza per territorio. 2.1. Quest'ultima, infatti, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., si radica presso il giudice del luogo nel quale la fraudolenta richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale compromesso.; luogo che, in caso di frode assicurativa, coincide con la sede legale della Compagnia, soggetto giuridico legittimato a disporre del diritto stesso (giurisprudenza consolidata: tra le molte, Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri; Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, confl. comp. in proc. Gallucci, Rv. 275663-01; Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio, Rv. 268349-01). Essendo tale sede collocata nel circondario del Tribunale di Torino, il processo di primo grado è stato lì ritualmente celebrato e la cognizione del giudizio di appello spetta senz'altro alla Corte omonima corrispondente.2.2. Occorre inoltre considerare che, secondo un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. Marando, Rv. 279895-01; Sez. 1, n. 1299 del 08/05/1989, Rotolo, Rv.181325-01; Sez. 1, n. 91 del 10/01/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01), nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetta in ogni caso al giudice del procedimento che si trova nello stadio più avanzato; ciò non solo per ragioni evidenti di economia dei giudizi, ma stante altresì l'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento ammessi dal codice di rito. Anche in applicazione di tale principio, qui rilevante in via concorrente, la competenza deve essere assegnata alla Corte di appello di Torino, giudice dinanzi al quale il processo si trova nella fase processuale più avanzata. P.Q.M. In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Torino. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere est
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