CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 04838/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente la violazione di legge in ordine alla ritenuta nullità della contestazione ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 con riferimento alla contestazione e pagg. 2 e 3 in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato); che, dunque, trattasi di motivi non consentiti, in quanto non specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente