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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14700/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la SUA condanna per il reato di furto di energia elettrica, perpetrato mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una linea di distribuzione dell'Enel; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; esso è anche manifestamente infondato essendo pacifico che la fattispecie in esame integra l'ipotesi del furto aggravato e non quella della truffa (cfr. tra tutte Sez.

U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996, Rv. 206174 - 01 che ha affermato che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo,a differenza di quanto si assume in ricorso i ben motivato, la sentenza impugnata, le ragioni per le quali la pena dovesse ritenersi congrua in relazione alla gravità della condotta e ai precedenti penali anche specifici risultanti a carico dell'imputato; d'altra parte, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.

Pen. e non è sindacabile nella presente sede ove sorretta - come nel caso di specie - da adeguata motivazione; Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci), ivi compresa la prescrizione del reato (il cui termine tenuto anche conto della recidiva contestata e ritenuta dal giudice scade ben oltre la sentenza impugnata e non è neppure ancora scaduto); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la SUA condanna per il reato di furto di energia elettrica, perpetrato mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una linea di distribuzione dell'Enel; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; esso è anche manifestamente infondato essendo pacifico che la fattispecie in esame integra l'ipotesi del furto aggravato e non quella della truffa (cfr. tra tutte Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996, Rv. 206174 - 01 che ha affermato che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo,a differenza di quanto si assume in ricorso i ben motivato, la sentenza impugnata, le ragioni per le quali la pena dovesse ritenersi congrua in relazione alla gravità della condotta e ai precedenti penali anche specifici risultanti a carico dell'imputato; d'altra parte, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. Pen. e non è sindacabile nella presente sede ove sorretta - come nel caso di specie - da adeguata motivazione; Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci), ivi compresa la prescrizione del reato (il cui termine tenuto anche conto della recidiva contestata e ritenuta dal giudice scade ben oltre la sentenza impugnata e non è neppure ancora scaduto); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore del
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