CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27852/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato per il reato di cui all'art. 6 L.401/1989, per non aver rispettato l'obbligo di presentazione innanzi agli uffici di polizia in occasione delle competizioni sportive, prescritto con Daspo emesso dal Questore di Trapani. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione del principio di offensività di cui all'art 49 cod. pen., rappresentando di non aver mai fatto accesso nei luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La prima doglianza è manifestamente infondata posto che il reato in contestazione consiste nella violazione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione delle competizioni sportive, non rilevando che non .4/è stata segnalata la presenza dell'imputato all'interno o nei pressi degli impianti sportivi. Nel caso in esame il ricorrente ha violato reiteratamente l'obbligo senza neppure esporre una ragione giustificativa in ordine all' impossibilità a presentarsi presso gli uffici di polizia. La seconda doglianza non è stata dedotta con i motivi di appello ed è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]