CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, lamentando disparità di trattamento con il coimputato, sollecita la concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione o quanto meno la correzione della sentenza nella parte in cui ha ingiustificatamente negato il medesimo beneficio. Tuttavia , né l'art. 676 cod. proc. pen. iné altra norma del codice rito prevede l'applicazione nella fase esecutiva dell'istituto invocato, se non nel caso di cui all'art. 671, comma 3, di riconoscimento della continuazione. Non risulta neanche un errore emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Al contrario, la negazione del beneficio in sede cognitiva, come rileva il provvedimento impugnato, è stata imposta dal superamento dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 202