CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 20487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di MACERATA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CL Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 11 ottobre 2024 con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, la pena di 6 mesi di reclusione in relazione al delitto di furto aggravato; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento dei presupposti delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (nella specie la mancata proposizione della querela) e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; ritenuto che, comunque, la censura sia manifestamente infondata, posto che agli atti del procedimento è presente la querela della cui mancanza il ricorrente si duole; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, precluda la considerazione della mancata proposizione della querela (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente