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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06959/2023

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11358/2015R.G. proposto da C.R.F. società fiduciaria e di revisione s. r.l. , in persona de l legal e rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1782 /201 4 , depositata il9 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la C.R.F. società fiduciaria e di revisione s.r.l. propon e ricorso per Oggetto:fallimento - opposizione allo stato passivo -prescrizione cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Torino , depositata il 9 ottobre 2014 , di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale cheaveva respinto la su a domand a di insinuazione del credito di euro 6.880.496,20 al passivo dell’Amministrazione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la C orte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado a veva respinto la domanda di insinuazione, fondata sul diritto di rivalsa, mediante regresso o surrogazione, del pagamento effettuatoa seguito di escussione di garanzia pignoratizia prestata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per prescrizione delcredito vantato; -ha, quindi, condiviso la valutazione del Tr ibunale evid enziando che la escussione della garanzia era avvenuta l’11 febbraio 2000 e che, potendo la creditrice esercitare il diritto vantato sin da tale data, tardiva era la sua domanda di insinuazione presentata solo in data 12 febbraio 2010; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:PERSONA]: la fissazione della trattazione del ricorso per l’odierna adunanza non risulta essere stata ritualmente notificata al difensore di parte ricorrente P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11358/2015R.G. proposto da C.R.F. società fiduciaria e di revisione s. r.l. , in persona de l legal e rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1782 /201 4 , depositata il9 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la C.R.F. società fiduciaria e di revisione s.r.l. propon e ricorso per Oggetto:fallimento - opposizione allo stato passivo -prescrizione cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Torino , depositata il 9 ottobre 2014 , di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale cheaveva respinto la su a domand a di insinuazione del credito di euro 6.880.496,20 al passivo dell’Amministrazione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la C orte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado a veva respinto la domanda di insinuazione, fondata sul diritto di rivalsa, mediante regresso o surrogazione, del pagamento effettuatoa seguito di escussione di garanzia pignoratizia prestata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per prescrizione delcredito vantato; -ha, quindi, condiviso la valutazione del Tr ibunale evid enziando che la escussione della garanzia era avvenuta l’11 febbraio 2000 e che, potendo la creditrice esercitare il diritto vantato sin da tale data, tardiva era la sua domanda di insinuazione presentata solo in data 12 febbraio 2010; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:PERSONA]: la fissazione della trattazione del ricorso per l’odierna adunanza non risulta essere stata ritualmente notificata al difensore di parte ricorrente P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così de
Sentenza Cassazione n. 06959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris