CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 20 novembre 2023, con la quale il Monni, a seguito di rito abbreviato, era stato ritenuto responsabile per i reati previsti: a9 dall' art. 624 e 625 n. 7 cod.pen, riferito al furto di una bicicletta elettrica parcheggiata sulla pubblica via; b) art. 493 ter c.p. per indebito possesso di carta di debito e di carta prepagata di cui non era titolare ed idonee al prelievo; possesso ingiustificato di un coltello ( art. 4 I. n. 110/1975), e condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1600 di multa. 2. A motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in sintesi, il vizio di motivazione relativamente al motivo di appello con il quale aveva chiesto che la condotta fosse qualificata quale tentativo di furto. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso riproduce un motivo di appello che la Corte territoriale ha adeguatamente esaminato e rigettato sulla base della considerazione che era emerso in fatto, pacificamente, che l'imputato si era impossessato della bicicletta elettrica della parte offesa, che svolgeva l'attività di rider. Questi l'aveva momentaneamente parcheggiata su via Tuscolana, e l'operante di polizia aveva riferito di aver notato la persona offesa che rincorreva l'uomo che si allontanava sulla bicicletta e che l'inseguimento era stato svolto per un lungo percorso. Pertanto, si era realizzato l'impossessamento del bene. La motivazione non è inficiata dai vizi logici che le si addebitano, peraltro genericamente, ed il motivo è anche manifestamente contrario al consolidato orientamento di legittimità secondo cui il momento consumativo del delitto di furto coincide con la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore ed il contemporaneo impossessamento da parte dell'agente Sez. 2, Sentenza n. 1318 del 04/07/1983 (dep.1984) Rv. 162601- 01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 La Consigliera est. 1 La PreÉ- te ) [OSCURATO:PERSONA] iore Donate , 191 rranti