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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 36572/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO con sentenza in data 16/9/2019 in parziale riforma della i Nj.je tv, 1

51. sentenza pronunciata dal TRIBUNALE dirl-kr nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

2. In data 27 maggio 2021 è pervenuta una memoria con la quale la difesa chiede che il ricorso sia trasmesso alla sezione competente.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'autocarro non avrebbe potuto essere adibito al trasporto di persone.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle mail in atti dell'ufficio [OSCURATO:PERSONA] della Mitsubishi e all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza e del mercato del 7 luglio 2010 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione degli elementi emersi, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO con sentenza in data 16/9/2019 in parziale riforma della i Nj.je tv, 1 51. sentenza pronunciata dal TRIBUNALE dirl-kr nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. 2. In data 27 maggio 2021 è pervenuta una memoria con la quale la difesa chiede che il ricorso sia trasmesso alla sezione competente. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'autocarro non avrebbe potuto essere adibito al trasporto di persone. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle mail in atti dell'ufficio [OSCURATO:PERSONA] della Mitsubishi e all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza e del mercato del 7 luglio 2010 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione degli elementi emersi, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 36572/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris