CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 28912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è presentato contro provvedimento (il decreto di archiviazione) che, a seguito della novella della I. 23 giugno 2017, n. 103, non è più impugnabile dalle persone offese dal reato con ricorso per cassazione ma con reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, spetti al suo giudice naturale decidere se il ricorso è stato presentato per motivi previsti dalla legge o se lo stesso incorra in cause di inammissibilità; P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale militare di Roma. Così deciso il 13 aprile 2023.