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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 44398/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG j. i CL4 . (..t.Q_ Cicala-V )rifejib otk c_.0~ udito il 5err§bre [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Alessandria con sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, depositata il 31 gennaio 2022, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. 1.1 In data 25 marzo 2022 il difensore del Gatti ha proposto, in via telematica, atto di appello, inoltrando l'atto ad un indirizzo della Corte di Appello di Torino e non del Tribunale di Alessandria.

2. Da ciò è derivato il passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, con posteriore domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione, depositata presso il Tribunale di Alessandria in data 15 maggio 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Provvedendo sull'istanza, con decreto del 24 maggio 2023, il Tribunale di Alessandria, in veste di giudice della esecuzione, ne ha affermato la inammissibilità.

4. Avverso il decreto da ultimo menzionato ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

5. Tanto premesso, il Collegio rileva che sulla domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione - impregiudicata ogni valutazione di merito - la competenza a provvedere spetta al giudice che «sarebbe competente sulla impugnazione» ai sensi dell'art.175 comma 4 cod.proc.pen. . 5.1 II provvedimento impugnato è pertanto affetto da un radicale vizio di incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio, con trasmissione degli atti al giudice competente, da individuarsi nella Corte di Appello di Torino. / P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG j. i CL4 . (..t.Q_ Cicala-V )rifejib otk c_.0~ udito il 5err§bre [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Alessandria con sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, depositata il 31 gennaio 2022, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. 1.1 In data 25 marzo 2022 il difensore del Gatti ha proposto, in via telematica, atto di appello, inoltrando l'atto ad un indirizzo della Corte di Appello di Torino e non del Tribunale di Alessandria. 2. Da ciò è derivato il passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, con posteriore domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione, depositata presso il Tribunale di Alessandria in data 15 maggio 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Provvedendo sull'istanza, con decreto del 24 maggio 2023, il Tribunale di Alessandria, in veste di giudice della esecuzione, ne ha affermato la inammissibilità. 4. Avverso il decreto da ultimo menzionato ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 5. Tanto premesso, il Collegio rileva che sulla domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione - impregiudicata ogni valutazione di merito - la competenza a provvedere spetta al giudice che «sarebbe competente sulla impugnazione» ai sensi dell'art.175 comma 4 cod.proc.pen. . 5.1 II provvedimento impugnato è pertanto affetto da un radicale vizio di incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio, con trasmissione degli atti al giudice competente, da individuarsi nella Corte di Appello di Torino. / P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alla Corte di Appello di Torino. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]