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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 02036/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27765/2017,proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 85/7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- 2di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. ciliati in Roma , Via S. [OSCURATO:PERSONA]A quino 116 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 864/2017 , depositata il06/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia, promossa nel 2013 dal C omune di Sant’Agata di Puglia nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e giunta oggi all’adunanza camerale presso questa Corte, ha ad oggetto : (a) il ripristino di un tratto di una strada comunale; (b) il rilascio del sedìme stradale abu- sivamente occupato, secondo la linea di confine determinata da una c.t.u. nell'am bito di un precedente giudizio definito con la pronuncia di Trib.

Foggia n. 1250/2001, con contraddittorio esteso allora, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA],ad altri proprietari di fondi finitimi.

Il nucleo della contesa risiede nell’ interpretazione della predetta pronuncia.

La sentenza di primo grado rigetta la domanda sul pre- supposto che nel 2001 sia stata dichiarata semplicemente la cessa- zionedella materia del contendere, che in quanto tale non è suscetti- bile di acquisire l’autorità di cosa giudicata.

La sentenza d’appello ro- vescia la sentenza di pr imo grado , attribuendo a Trib.

Foggia n. 1250/2001la qualità di giudicato determinativo della linea di confine, sulla base della c.t.u. 3di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illu- strati da memoria.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]Agata di Puglia.

Parimenti resistono con controricorso gli altri soggetti indi- cati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce - sotto un primo profilo - omesso esame circa un fatto decisi- vo, per averela Corte d’appello mancato di rilevare l’accordo tr ansat- tivo tra la parte ricorrentee il Comune di Sant'Agata di Puglia, il qua- le si evince dalla delibera 2/2000 di quest’ultimo, nonché - sotto un secondo profilo - vi ola zione e falsa applicazione de gli art t . 2909 c.c. , 100c.p.c., per avere la Corte di appello attribuito efficacia di giudica- to sul merito a Trib.

Foggia n. 1250/2001 , che sarebbe invece una pronuncia di cessazionedella materia del contendere, insuscettibile in quanto tale di conseguire autorità di cosa giudicata.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corte di appello assegnato a Trib.

Foggia n. 1250/2001 una portata precettiva sostanziale, determinativa della linea di confine de qua, eccedendo i limitidel valore giuridico da assegnare alla declara- toria di cessata materia del contendere.

Il terzo motivo si articola in due profili: (a) sotto il primo -proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c. -si deduce omesso esame circa un fatto deci- sivo, per avere la Corte di appello omesso di valutare l’impossibilità di determinare i confini sulla base della c.t.u. raccolta in seno a Trib.Foggia n. 1250/2001; (b) sotto il secondo – proposto ex art. 360, n. 3c.p.c. – si deduce violazione dell’art. 2953 c.c., per avere la Corte di appello omesso di considerare che l’autorità di Trib.

Foggia n. 1250/2001è invocata oltre il termine decennale. 4di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est.

Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 [rectius: n. 4 c.p.c.] si deduce violazione dell’art. 132, n. 4, per avere la Corte di appello omesso di motivare circa il mancato mutamento del rito del rito da sommario a ordinario.

2. – Ordine di priorità logica impone di esaminare per primo il quarto motivo.

Esso non è fondato.

Trattandosi di provvedimento di contenuto ordinatario ed efficacia endoprocessuale, il giudice assolve all’obbligo di motivare succinta- mente (arg. ex art. 134 c.p.c.) – in questo caso sull’istanza di muta- mento del rito da sommario ex art. 702-bis c.p.c.a ordinario - laddo- ve palesi l’intenzione di dare continuità alla motivazione adottata sul punto dal giudice nel pregresso grado di giudizio, pur attraverso un’implicita relatio a quest’ultima.

Ciò è accaduto nel caso di specie, giacché la Corte d’appello nel luogo rilevante ha argomentato: «pre- liminarmente, in rito, deve escludersi l’inammissibilità dell'appello dell'ordinanza di rigetto resa con rito sommario, perché il richiamo dell'articolo 702-quater c.p.c. al comma 6 dell'articolo 702 - ter va let- to in continuità con il comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accogli- mento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di egua- glianza, ragionevolezza e difesa un appellabilità secundum eventum litis».

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte.

L’argomentazione rende palese l’intenzione di aderire all’opinione - manifestata dal giu- dice di primo grado – che la causa fosse di pronta definizione e che pertanto il mutamento del rito fosse incongruo.

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

3. - I primi due motivi del ricorso sono da esaminare congiunta- mente, per connessione logica. 5di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est.

Essinon sono fondati.

Trib.

Foggia n. 1250/2001 argomenta in mo- tivazione: «Per quanto riguarda il merito della controversia, va pro- nunciata la cessazione della materia del contendere essendo stata la presente vertenza chiusa bonariamente con l'accordo deliberato dalla Giunta comunale del Comune attore e datata 18/1/2000, accordo che si riferisce ed accoglie le risultanze della c.t.u. espletata nel corso di questo giudizio.

Per effetto di tale consulenza, la linea di confine sui fondi va determinata secondo le direttive risultanti dalle conclusioni della predetta e che si intendono integralmente accettate dalle parti».

Trib.

Foggia n. 1250/2001 statuisce poi in dispositivo: «1) Dichiara cessata la materia del contendere come da delibera di G.M. del Co- mune di Sant'Agata di Puglia n. 2 del 18/01/2000 e per l’effetto de- termina la linea di confine e l’apposizione dei termini secondo le risul- tanze della c.t.u. espletata che qui si intendono integralmente riporta- te».

La Corte di appello interpreta tale decisione nei termini seguenti: il «giudice della sentenza numero 1250/2001 […] ha in realtà, di là del- la formula utilizzata nella prima parte della statuizione sub 1 del di- spositivo, esplicitamente determinato i confini, pronunciando certa- mente, di conseguenza, una decisione suscettibile di passare in cosa giudicata in quanto non impugnata».

La corte di merito assoggetta la pronuncia del 2001 ad una inter- pretazione che non si espone a censure plausibili, con il valorizzare dati testuali che consentono di cogliervi un accertamento giudiziale della linea di confine («per l’effetto determina la linea di confine e l’apposizione dei termini»).Tale interpretazione è altresì in linea con il canone di efficienza, poiché conferisce alla sentenza la maggiore utili- tà compatibilecon il suo tenore letterale e logico. 6di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est.

Inoltre, la sentenza della Corte d’appello si rende implicitamente interpretedi robusti orientamenti attuali che non vedono nella giuri- sdizione e nei metodi negoziali due mondi separati, ma ambienti che sempre più frequentemente vengono chiamati ad intersecarsi e a cooperare al comune fine di una composizione delle controversia che non può rinunciare ad essere giusta per il fatto di affidarsi, in tutto o in parte, a metodi negoziali.

Talché in altri ordinamenti si è fatta stra- da l’idea che -in materia di diritti disponibili - siano ammissibili anche sentenze giurisdizionali aventi per contenuto un previo accordo tra le parti.

In conclusione, il primo e il secondo motivodi ricorso sono rigettati.

4. - Il terzo motivo è infondato sotto ognu no dei due profili in cui esso si articola.

Quanto al primoprofilo, esso censura il seguente brano della moti- vazione della sentenza d’appello: «[…] La sentenza n. 264 del 2002, ritenuta dal primo giudice come causa di risoluzione dell'accordo con- tenuto in sentenza per impossibilità sopravvenuta, in realtà - come correttamente rilevato dagli altri appellati costituiti a mezzo dell’Avv.

R. [OSCURATO:PERSONA] - non influenza questa regola di giudicato perché concer- ne terreni diversi […]; la sentenza in esame, invece, recependo la ctu, ha tracciato la strada comunale in un tratto che ricade nei fogli di catasto 12 e 13 del Comune di Sant'Agata e, per quel che concerne il foglio 14, soltanto a confine con la particella 148, cioè con una parti- cella diversa da quelle interessate dalla successiva sentenza del 2002» (cfr. sentenza, p. 6 s).

Il ricorrente ritiene che la Corte d’appello abbia omesso una serie di valutazioni relative alla difficol tà di determinare con certezza la linea di confinesulla base della ctu. 7di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est.

Ilprimo profilo del terzo motivo è infondato.

Infatti, nel luogo ber- sagliato dalla critica del ricorrente la motivazione del la sentenza non si espone a quelle censure di assoluta omissione, mera apparenza o irriducibile contraddittorietà, che sono indicate da Cass.

SU 8053/2014e dalla giurisprudenza unanime collocatasi sulla scia della pronuncia delle Sezioni unite, affinché un motivo proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. possa essere valutato con prospettiva di ac- coglimento(in disparte la considerazione che le censure del ricorrente si appoggiano incisivamente ad eventi, come frane e smottamenti, anteriori alla c.t.u.e pertanto presenti al consulente tecnico).

In conclusione, il primo profilo del terzo motivo di ricorso è rigetta- to.

Quanto al secondo profilodel terzo motivo , esso è contrastato con successo da un’obiezione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, la qua- le non trova confutazione agli atti del giudizio di legittimità.

Si tratta dell’allegazione di atti interruttivi della prescrizione, risalenti agli anni 2004 e 2005 e richiamati nell’atto introduttivo del presente processo (cfr. ricorso, p. 24).

In conclusione, il secondo profilo del terzo motivo è rigettato e con ciò è rigettato quest’ultimo nel suo complesso

5. – L’infondatezza di ogni motivo determina l’infondatezza del ri- corso nel suo complesso, che pertanto deve essere rigettato.

Le spe- se seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co.17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. 8di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio - in favore di ciascuna delle parti controricorrenti – che liquida in complessivi 2.300 ,00 e uro, oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui com- pensi, ed accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27765/2017,proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 85/7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- 2di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. ciliati in Roma , Via S. [OSCURATO:PERSONA]A quino 116 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 864/2017 , depositata il06/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia, promossa nel 2013 dal C omune di Sant’Agata di Puglia nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e giunta oggi all’adunanza camerale presso questa Corte, ha ad oggetto : (a) il ripristino di un tratto di una strada comunale; (b) il rilascio del sedìme stradale abu- sivamente occupato, secondo la linea di confine determinata da una c.t.u. nell'am bito di un precedente giudizio definito con la pronuncia di Trib. Foggia n. 1250/2001, con contraddittorio esteso allora, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA],ad altri proprietari di fondi finitimi. Il nucleo della contesa risiede nell’ interpretazione della predetta pronuncia. La sentenza di primo grado rigetta la domanda sul pre- supposto che nel 2001 sia stata dichiarata semplicemente la cessa- zionedella materia del contendere, che in quanto tale non è suscetti- bile di acquisire l’autorità di cosa giudicata. La sentenza d’appello ro- vescia la sentenza di pr imo grado , attribuendo a Trib. Foggia n. 1250/2001la qualità di giudicato determinativo della linea di confine, sulla base della c.t.u. 3di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illu- strati da memoria. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]Agata di Puglia. Parimenti resistono con controricorso gli altri soggetti indi- cati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce - sotto un primo profilo - omesso esame circa un fatto decisi- vo, per averela Corte d’appello mancato di rilevare l’accordo tr ansat- tivo tra la parte ricorrentee il Comune di Sant'Agata di Puglia, il qua- le si evince dalla delibera 2/2000 di quest’ultimo, nonché - sotto un secondo profilo - vi ola zione e falsa applicazione de gli art t . 2909 c.c. , 100c.p.c., per avere la Corte di appello attribuito efficacia di giudica- to sul merito a Trib. Foggia n. 1250/2001 , che sarebbe invece una pronuncia di cessazionedella materia del contendere, insuscettibile in quanto tale di conseguire autorità di cosa giudicata. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corte di appello assegnato a Trib. Foggia n. 1250/2001 una portata precettiva sostanziale, determinativa della linea di confine de qua, eccedendo i limitidel valore giuridico da assegnare alla declara- toria di cessata materia del contendere. Il terzo motivo si articola in due profili: (a) sotto il primo -proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c. -si deduce omesso esame circa un fatto deci- sivo, per avere la Corte di appello omesso di valutare l’impossibilità di determinare i confini sulla base della c.t.u. raccolta in seno a Trib.Foggia n. 1250/2001; (b) sotto il secondo – proposto ex art. 360, n. 3c.p.c. – si deduce violazione dell’art. 2953 c.c., per avere la Corte di appello omesso di considerare che l’autorità di Trib. Foggia n. 1250/2001è invocata oltre il termine decennale. 4di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 [rectius: n. 4 c.p.c.] si deduce violazione dell’art. 132, n. 4, per avere la Corte di appello omesso di motivare circa il mancato mutamento del rito del rito da sommario a ordinario. 2. – Ordine di priorità logica impone di esaminare per primo il quarto motivo. Esso non è fondato. Trattandosi di provvedimento di contenuto ordinatario ed efficacia endoprocessuale, il giudice assolve all’obbligo di motivare succinta- mente (arg. ex art. 134 c.p.c.) – in questo caso sull’istanza di muta- mento del rito da sommario ex art. 702-bis c.p.c.a ordinario - laddo- ve palesi l’intenzione di dare continuità alla motivazione adottata sul punto dal giudice nel pregresso grado di giudizio, pur attraverso un’implicita relatio a quest’ultima. Ciò è accaduto nel caso di specie, giacché la Corte d’appello nel luogo rilevante ha argomentato: «pre- liminarmente, in rito, deve escludersi l’inammissibilità dell'appello dell'ordinanza di rigetto resa con rito sommario, perché il richiamo dell'articolo 702-quater c.p.c. al comma 6 dell'articolo 702 - ter va let- to in continuità con il comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accogli- mento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di egua- glianza, ragionevolezza e difesa un appellabilità secundum eventum litis». Si richiama la giurisprudenza di questa Corte. L’argomentazione rende palese l’intenzione di aderire all’opinione - manifestata dal giu- dice di primo grado – che la causa fosse di pronta definizione e che pertanto il mutamento del rito fosse incongruo. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 3. - I primi due motivi del ricorso sono da esaminare congiunta- mente, per connessione logica. 5di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. Essinon sono fondati. Trib. Foggia n. 1250/2001 argomenta in mo- tivazione: «Per quanto riguarda il merito della controversia, va pro- nunciata la cessazione della materia del contendere essendo stata la presente vertenza chiusa bonariamente con l'accordo deliberato dalla Giunta comunale del Comune attore e datata 18/1/2000, accordo che si riferisce ed accoglie le risultanze della c.t.u. espletata nel corso di questo giudizio. Per effetto di tale consulenza, la linea di confine sui fondi va determinata secondo le direttive risultanti dalle conclusioni della predetta e che si intendono integralmente accettate dalle parti». Trib. Foggia n. 1250/2001 statuisce poi in dispositivo: «1) Dichiara cessata la materia del contendere come da delibera di G.M. del Co- mune di Sant'Agata di Puglia n. 2 del 18/01/2000 e per l’effetto de- termina la linea di confine e l’apposizione dei termini secondo le risul- tanze della c.t.u. espletata che qui si intendono integralmente riporta- te». La Corte di appello interpreta tale decisione nei termini seguenti: il «giudice della sentenza numero 1250/2001 […] ha in realtà, di là del- la formula utilizzata nella prima parte della statuizione sub 1 del di- spositivo, esplicitamente determinato i confini, pronunciando certa- mente, di conseguenza, una decisione suscettibile di passare in cosa giudicata in quanto non impugnata». La corte di merito assoggetta la pronuncia del 2001 ad una inter- pretazione che non si espone a censure plausibili, con il valorizzare dati testuali che consentono di cogliervi un accertamento giudiziale della linea di confine («per l’effetto determina la linea di confine e l’apposizione dei termini»).Tale interpretazione è altresì in linea con il canone di efficienza, poiché conferisce alla sentenza la maggiore utili- tà compatibilecon il suo tenore letterale e logico. 6di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. Inoltre, la sentenza della Corte d’appello si rende implicitamente interpretedi robusti orientamenti attuali che non vedono nella giuri- sdizione e nei metodi negoziali due mondi separati, ma ambienti che sempre più frequentemente vengono chiamati ad intersecarsi e a cooperare al comune fine di una composizione delle controversia che non può rinunciare ad essere giusta per il fatto di affidarsi, in tutto o in parte, a metodi negoziali. Talché in altri ordinamenti si è fatta stra- da l’idea che -in materia di diritti disponibili - siano ammissibili anche sentenze giurisdizionali aventi per contenuto un previo accordo tra le parti. In conclusione, il primo e il secondo motivodi ricorso sono rigettati. 4. - Il terzo motivo è infondato sotto ognu no dei due profili in cui esso si articola. Quanto al primoprofilo, esso censura il seguente brano della moti- vazione della sentenza d’appello: «[…] La sentenza n. 264 del 2002, ritenuta dal primo giudice come causa di risoluzione dell'accordo con- tenuto in sentenza per impossibilità sopravvenuta, in realtà - come correttamente rilevato dagli altri appellati costituiti a mezzo dell’Avv. R. [OSCURATO:PERSONA] - non influenza questa regola di giudicato perché concer- ne terreni diversi […]; la sentenza in esame, invece, recependo la ctu, ha tracciato la strada comunale in un tratto che ricade nei fogli di catasto 12 e 13 del Comune di Sant'Agata e, per quel che concerne il foglio 14, soltanto a confine con la particella 148, cioè con una parti- cella diversa da quelle interessate dalla successiva sentenza del 2002» (cfr. sentenza, p. 6 s). Il ricorrente ritiene che la Corte d’appello abbia omesso una serie di valutazioni relative alla difficol tà di determinare con certezza la linea di confinesulla base della ctu. 7di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. Ilprimo profilo del terzo motivo è infondato. Infatti, nel luogo ber- sagliato dalla critica del ricorrente la motivazione del la sentenza non si espone a quelle censure di assoluta omissione, mera apparenza o irriducibile contraddittorietà, che sono indicate da Cass. SU 8053/2014e dalla giurisprudenza unanime collocatasi sulla scia della pronuncia delle Sezioni unite, affinché un motivo proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. possa essere valutato con prospettiva di ac- coglimento(in disparte la considerazione che le censure del ricorrente si appoggiano incisivamente ad eventi, come frane e smottamenti, anteriori alla c.t.u.e pertanto presenti al consulente tecnico). In conclusione, il primo profilo del terzo motivo di ricorso è rigetta- to. Quanto al secondo profilodel terzo motivo , esso è contrastato con successo da un’obiezione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, la qua- le non trova confutazione agli atti del giudizio di legittimità. Si tratta dell’allegazione di atti interruttivi della prescrizione, risalenti agli anni 2004 e 2005 e richiamati nell’atto introduttivo del presente processo (cfr. ricorso, p. 24). In conclusione, il secondo profilo del terzo motivo è rigettato e con ciò è rigettato quest’ultimo nel suo complesso 5. – L’infondatezza di ogni motivo determina l’infondatezza del ri- corso nel suo complesso, che pertanto deve essere rigettato. Le spe- se seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co.17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. 8di 8 – RG 27765/2017 - S2 - – CC 21/09/2022 (n. 22) – Caponi est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio - in favore di ciascuna delle parti controricorrenti – che liquida in complessivi 2.300 ,00 e uro, oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui com- pensi, ed accessori d
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