CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38445/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCIA °DELLO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia i vizi che affliggono la sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 21.4.2017, aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta loro rispettivamente ascritti ai capi D) ed E) dell'imputazione, qualificati i fatti di cui ai punti n. 1 e n. 2 del capo E), come fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ovvero per dissipazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA]", confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Con la stessa sentenza la corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero in relazione al trattamento sanzionatorio imposto al [OSCURATO:PERSONA] e revocava la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato e alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile "[OSCURATO:SOCIETA].", pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Può sinteticamente evidenziarsi che tutti i fatti depauperativi per cui si procede, secondo l'assunto accusatorio, sono stati posti in essere, in danno delle ragioni del ceto creditorio delle società fallite "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." (di seguito indicata come "[OSCURATO:SOCIETA].") e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]") su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], che, in qualità di extraneus rispetto alle anzidette compagini sociali, ha fatto sì che ingenti somme di denaro provenienti dal patrimonio di queste ultime, pervenissero nella sua diretta disponibilità ovvero in quella di società riconducibili a soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a lui legati in vario modo, senza che vi fosse alcuna valida giustificazione, in rapporto agli scopi sociali, alla base di tali elargizioni. • , 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i suddetti imputati, ciascuno con un autonomo atto di impugnazione. 2.1 n [OSCURATO:PERSONA], in particolare, del quale è stata affermata la responsabilità in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa di cui ai punti n. 1, n. 6, n. 7 del capo D) e n.1, n. 2 del capo E), nel ricorso a firma dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: a) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi. Premesso di essere rimasto del tutto estraneo alle vicende dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], rileva il ricorrente di essere stato destinatario di una serie di prestiti personali non onerosi da parte del capostipite [OSCURATO:PERSONA] senior (come si evince dalle diciture riportate nei documenti contabili) a partire dall'ottobre del 2009, erogati del tutto legittimamente, posto che, circostanza del tutto trascurata dal giudice di secondo grado, l'art. 23 dello Statuto della società fallita attribuiva al presidente la facoltà di emettere assegni "di qualsiasi specie", dunque, evidenzia il [OSCURATO:PERSONA], "anche per prestiti personali", potendo la società stessa, "come conseguenza logica", elargire anche prestiti, senza tacere che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] junior, nipote dell'[OSCURATO:PERSONA] in precedenza indicato, aveva dichiarato che il nonno era solito usare per motivi personali fondi della società, che provvedeva a reintegrare in un secondo momento. D'altro canto, osserva ancora il ricorrente, già da prima della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 20.7.2011, l'imputato aveva iniziato, a partire dal 16.10.2009, come sottolineato nella relazione del curatore fallimentare, a restituire parte degli importi ricevuti in prestito, restituzioni che infine ammontarono complessivamente a 580.000,00 euro, circostanza che, ad avviso dell'imputato, esclude la sussistenza del fatto di cui al punto n. 1 del capo D). Appare, pertanto, meramente assertiva l'affermazione della corte territoriale, secondo cui non di prestiti personali non onerosi si trattava, , ma di vere e proprie donazioni in favore del prevenuto, che trovavano giustificazione nella necessità di dovere sopportare i "costi della politica", come dichiarato dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, aveva riferito di semplici "sensazioni" personali e non di certezze acquisite e maturate, senza tacere che l'attività di parlamentare del [OSCURATO:PERSONA] era cessata nell'aprile del 2008, a oltre un anno dal primo prestito richiesto e ottenuto. Identiche lacune motivazionali vengono denunciate con riferimento agli episodi dissipativi di cui ai punti n. 6, n. 7 del capo D) e n. 1, n. 2 del capo E), in quanto difetta del tutto la prova che nelle operazioni in cui sono state coinvolte le società "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s" ed "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", rispettivamente riconducibili ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatarie, secondo l'impostazione accusatoria, di esborsi in denaro provenienti dalle società fallite senza giustificazione, il [OSCURATO:PERSONA] fosse tra i beneficiari delle suddette erogazioni, senza tacere che la corte territoriale, pur dichiarandole inutilizzabili, ha invece utilizzato a fini accusatori le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione del disposto dell'art. 521, c.p.p., in punto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la corte territoriale ha qualificato le condotte di cui al capo E), consistenti nell'erogazione di somme di denaro dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" in favore della "CMD" e della "EDIL [OSCURATO:PERSONA]", a fronte di prestazioni fittiziamente rese da queste ultime, in quanto oggettivamente inesistenti, originariamente ascritte a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 223, co. 2, n. 2), I. fall., come fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ovvero dissipazione, in tal modo operando un totale stravolgimento del fatto come originariamente contestato, sotto il triplice profilo della condotta, del nesso causale, relativo al fallimento, e dell'elemento soggettivo del reato, "al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non ha potuto utilmente sostenere la propria estraneità a fatti criminosi globalmente considerati" e ciò allo scopo di sopperire alla mancanza di prova della sussistenza della contestata bancarotta fraudolenta societaria; 3) vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione del reato di cui al punto n. 1 del capo D) in quello di ricettazione prefallimentare ex art. 232, co. 3, n. 2), I.fall., che appare configurabile nel caso in esame stante la mancata dimostrazione dell'esistenza di un accordo tra la proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." e il [OSCURATO:PERSONA], avendo la corte territoriale erroneamente equiparato l'accordo distrattivo tra gli amministratori della società e il [OSCURATO:PERSONA] alla mera consapevolezza da parte di quest'ultimo dello stato di dissesto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna generica al risarcimento dei danni derivanti da reato, posto che la corte territoriale non ha tenuto conto delle restituzioni effettuate dall'imputato, del contenzioso in corso e della mancanza di un danno da risarcire, senza tacere che avendo la curatela fallimentare duplicato l'azione civile già esercitata nel processo penale, attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, opposto dal [OSCURATO:PERSONA], la costituzione di parte civile della curatela fallimentare deve intendersi revocata, ai sensi dell'art. 82, co. 2, c.p.p. 2.2. L'[OSCURATO:PERSONA] del quale è stata affermata la responsabilità in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa di cui al punto n. 6 del capo D) e al punto n. 1 del capo E), nella sua qualità di titolare della società "CMD", nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) vizio di motivazione, in punto di valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi. Rileva il ricorrente di essersi limitato a ricevere tre assegni emessi dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" per regolare rapporti di debito/credito personali con [OSCURATO:PERSONA] junior, conosciuto attraverso il [OSCURATO:PERSONA], senza essere a conoscenza dello stato di dissesto dell'impresa, che, all'esterno, come ammesso dalla stessa corte territoriale, appariva come una società florida e affatto in crisi, circostanza che rileva ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, escludendo in capo all'imputato la consapevolezza e la volontarietà di realizzare con la propria condotta il pericolo concreto di un danno al ceto creditorio, senza tacere che il giudice di appello non ha effettuato alcuna verifica in ordine al contributo eziologico tra la condotta posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] e la messa in pericolo della massa creditoria, difettando, pertanto, anche la prova della offensività della condotta contestata. Il ricorrente, inoltre, contesta la possibilità di riqualificare l'originaria contestazione di bancarotta impropria di cui al capo E) in quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione, evidenziando, in generale, come, a tutto voler concedere, la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] possa essere ricondotta a una mera operazione negligente o imprudente, con conseguente riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217, I. fall.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anche con riferimento all'art. 27, co. 3, Cost. 2.2.1. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] lamenta, inoltre: 1) violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza ex art. 521, c.p.p., con riferimento, come si è visto a proposito del ricorso presentato nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla diversa qualificazione della condotta di cui al capo E), consistente nell'erogazione di somme di denaro dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" in favore della "CMD", a fronte di prestazioni fittiziamente rese da quest'ultima, in quanto oggettivamente inesistenti, originariamente ascritta a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 223, co. 2, n. 2), I. fall., come fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ovvero dissipazione, in tal modo affermando la responsabilità penale del ricorrente per un fatto nuovo, mai contestato, operando un totale stravolgimento del fatto come originariamente contestato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), posto che la corte territoriale ha omesso di considerare la mancanza di rapporti continuativi tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, che, nel periodo temporale in cui la "CMD" ricevette gli assegni in contestazione dalla società fallita, aveva fatto affidamento in piena buona fede su quelle che ai terzi apparivano come floride condizioni economiche della "[OSCURATO:SOCIETA]", sicché appare in contrasto con il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio affermare la colpevolezza del prevenuto perché egli non poteva certo ignorare che l'incasso delle somme da parte sua avrebbe avuto un'incidenza negativa sul patrimonio della società, risolvendosi in un evidente depauperamento delle casse sociali; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], del quale è stata affermata la responsabilità in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa di cui al punto n. 2 del capo E), nella sua qualità di titolare della società "EDIL [OSCURATO:PERSONA]", nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso che in sede di discussione innanzi alla corte territoriale, né il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], né il difensore dell'imputato conclusero, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, lamentando: 1) il mancato esame da parte della corte territoriale della memoria difensiva depositata dalla difesa dell'imputato nel corso della discussione, contenente una relazione a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], transitata nel fascicolo del dibattimento con il consenso del pubblico ministero, con conseguente violazione dell'art. 121, c.p.p.; 2) l'impossibilità di affermare la responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa contestatogli in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'assunto accusatorio, al fine di estinguere un debito contratto con il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consegnato direttamente a quest'ultimo, nella sua qualità di legale responsabile della "EDIL [OSCURATO:PERSONA]", un assegno dell'importo di 101.500,00 euro, proveniente dalla "[OSCURATO:PERSONA]", in assenza di ogni rapporto commerciale tra le due società, che giustificasse tale erogazione, in ordine alla quale il ricorrente rilasciò una fattura (peraltro senza mai spedirla alla "[OSCURATO:PERSONA]") per un importo di 112.722,00 euro, relativa a operazioni inesistenti Ciò, ad avviso del ricorrente, in quanto, da un lato, la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha avuto alcun rapporto con l'amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] RE" e ha agito al solo scopo di recuperare una somma prestata al [OSCURATO:PERSONA], non prova il dolo dell'extraneus, nei termini di volontarietà e consapevolezza, in quanto egli era completamente ignaro della condizione di decozione della società fallita L'illecita emissione della fattura oggettivamente e soggettivamente inesistente, osserva, in particolare, l'imputato, non ha giustificato la fuoriuscita dalle casse della società in questione della somma di cui all'assegno, atteso che il titolo venne consegnato già compilato dal [OSCURATO:PERSONA], per cui non si è realizzata la distrazione del patrimonio sociale da parte del [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, rileva il ricorrente, impregiudicata la natura distrattiva dell'operazione, non vi è prova di un contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione del reato, da addebitare all'organo di gestione della società fallita e al [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento all'elemento psicologico della fattispecie, sia in punto di volontario apporto da parte del ricorrente alla condotta dell'intraneus (amministratore della società fallita), sia in punto di necessaria consapevolezza che la propria condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio, realizzando l'evento del reato. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], del quale è stata affermata la responsabilità in ordine al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa di cui al punto 7 del capo D), nella sua qualità di titolare della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della motivazione apparente e del travisamento della prova, in punto di valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi. L'imputato rileva come la corte territoriale abbia omesso di considerare la circostanza obiettiva della mancata dimostrazione di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]." e il [OSCURATO:PERSONA], volto a depauperare il patrimonio della società fallita in pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, essendosi egli limitato a incassare, sia pure ingiustificatamente, gli assegni emessi da quest'ultima, sicché risulta indinnostrata la sussistenza dell'elemento psicologico della fattispecie per cui si procede, sia in punto di volontario apporto da parte del ricorrente alla condotta dell'intraneus, sia in punto di necessaria consapevolezza che la propria condotta determinasse un depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio, senza tacere che appare indimostrato anche l'ulteriore necessario requisito della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui ricevette gli assegni emessi dalla "[OSCURATO:SOCIETA]", dello stato di dissesto finanziario della società. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] insiste sulla omessa considerazione da parte della corte territoriale di quanto dimostrato dal prevenuto in ordine alla mancanza di un accordo trilaterale, volto al depauperamento del patrimonio della società fallita, posto che la corte territoriale ha desunto l'esistenza di tale accordo sulla base di un mero dato oggettivo (l'incasso degli assegni senza girata e senza attività giustificativa), giungendo ad affermare l'esistenza dell'elemento soggettivo sulla base di un mero dato presuntivo (il [OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere che l'operazione comportava il depauperamento delle risorse economiche della "[OSCURATO:SOCIETA].", laddove di siffatto accordo non vi è traccia alcuna. A sostegno della sua tesi sulla mancanza di ogni accordo sul punto, il ricorrente, inoltre, evidenzia non solo di non avere mai conosciuto l'intraneus [OSCURATO:PERSONA], ma anche come tutta la sua condotta (egli era stato costretto ad accettare i titoli di credito che gli vennero consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] a estinzione di un ingente debito derivante da un prestito concessogli dal [OSCURATO:PERSONA], perché altrimenti la "Delma" sarebbe stata protestata, con conseguente revoca del mandato di agente generale della compagnia assicuratrice, e, al tempo stesso, era stato citato in giudizio dalle figlie del [OSCURATO:PERSONA], sue sode in "Delma", per la mancata distribuzione degli utili della società) costituisca la prova evidente che alcun accordoo era mia intervenuto.3. Con memoria del 22.5.2023 il difensore di fiducia dell'Attanasio insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso relativi alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo dei reati in contestazione e alla violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p. Del pari il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] reitera le proprie doglianze, allegando documentazione a sostegno. 4. Va preliminarmente rilevato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ciò posto, tutti i ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. 5. Iniziando ad esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], va, innanzitutto presa in considerazione la condotta distrattiva a quest'ultimo addebitata nel punto n. 1 del capo D), consistente nell'avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] senior, da [OSCURATO:PERSONA], cl. '56 e da [OSCURATO:PERSONA], cl. '74, tra il 2009 e 2010, ingenti somme di denaro, in contanti o attraverso assegni bancari, per un importo complessivo di oltre un milione di euro, provenienti dal patrimonio della società fallita, in assenza di titoli giustificativi e nella consapevolezza dello stato di decozione in cui versava l'azienda, senza che tali elargizioni fossero giustificate da esigenze imprenditoriali. Come evidenziato, infatti, dalla corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, [OSCURATO:PERSONA] senior aveva rappresentato che tali elargizioni, annotate in contabilità sotto la voce di "prestiti non onerosi", rappresentavano in realtà delle vere e proprie donazioni a fondo perduto, sulla cui restituzione egli non nutriva alcuna legittima aspettativa, come evidenziato dalla circostanza che non era stato previsto alcun tipo di garanzia, né erano stati fissati tempi e termini della restituzione dei prestiti, e che, in prossimità del concordato fallimentare, gli stessi soci della "[OSCURATO:SOCIETA]" si erano accollati, con apposito scrittura privata, il debito dell'imputato, senza liberazione del debitore originario. Lo scopo di tali elargizioni, come chiarito da tutti gli [OSCURATO:PERSONA], era quello di garantirsi l'appoggio del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della sua particolare influenza negli ambienti politici e finanziari, derivante dalla sua attività politica, che lo aveva condotto in un recente passato a ricoprire il ruolo di presidente della commissione finanze della Camera dei deputati, appoggio di fondamentale importanza per contare sulla concessione di credito dagli istituti bancari. Orbene, non appare revocabile in dubbio che la condotta di cui si discute rientri a pieno titolo nel paradigma normativo della bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione. Come affermato, infatti, dal costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti sotto il profilo oggettivo, per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere, e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale (cfr. Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321; Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Rv. 251218). In caso di bancarotta fraudolenta, dunque, mentre la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550). In applicazione di tali principi si è ritenuto, ad esempio, che la stipula, da parte del legale rappresentante di una società fallita, di un contratto di locazione di un appartamento da destinare all'uso gratuito di un terzo, al fine di avvantaggiarlo e con finalità del tutto estranee agli interessi dell'impresa, costituisce motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio della società medesima ed integra, pertanto, condotta di dissipazione (cfr. Sez. 5, n. 20071 del 18/04/2013, Rv. 255657). Se ciò è vero, come è vero, non appare revocabile in dubbio la natura dissipativa delle elargizioni in favore del [OSCURATO:PERSONA], che non trovano giustificazione negli scopi della società fallita, operante da tempo a livello nazionale nel settore della produzione e del commercio di pasta e di altri generi alimentari, settore in relazione al quale non è emersa alcuna competenza specifica del ricorrente, essendo, piuttosto, finalizzate a remunerare l'appoggio politico garantito agli [OSCURATO:PERSONA] da quest' ultimo. Del resto la completa estraneità delle erogazioni di cui si discute rispetto agli scopi della società fallita, si evince anche dalla natura fittizia della formula utilizzata, come si è detto, per contabilizzare le uscite in favore di [OSCURATO:PERSONA] sotto la voce "prestiti non onerosi", all'evidente scopo di celare l'intento comune degli [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente di utilizzare il peso politico di quest'ultimo a vantaggio della società fallita, completamente al di fuori di un rapporto, che, in ossequio alla regole di trasparenza poste a tutela del mercato, desse contezza al ceto creditorio delle ragioni per cui la "[OSCURATO:SOCIETA]." dovesse avvalersi, remunerandolo, di un soggetto, quale il [OSCURATO:PERSONA], del tutto privo di competenze nel settore della produzione e commercializzazione su scala nazionale di prodotti alimentari. Non colgono, pertanto nel segno, gli argomenti difensivi articolati dal ricorrente al riguardo, che, anzi, a ben vedere, si collocano ai confini dell'inammissibilità, apparendo in larga parte tali da proporre una lettura alternativa ovvero una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Invero le circostanze, evidenziate dal ricorrente, che nello Statuto della società fallita fosse prevista la possibilità per il presidente di emettere assegni "di qualsiasi specie" e che [OSCURATO:PERSONA] senior fosse solito usare per motivi personali i fondi della società, non possono ritenersi idonee a contrastare l'assunto accusatorio, perché, indipendentemente dai poteri conferiti agli amministratori e dalla prassi da essi instaurata, è evidente che l'uso dei fondi del patrimonio sociale, posto a garanzia delle ragioni del ceto creditorio, non poteva essere completamente sganciato dallo scopo sociale e dagli interessi dell'impresa, che sono quelli strettamente connessi all'attività imprenditoriale svolta. Di natura meramente fattuale appaiono gli altri rilievi articolati dal ricorrente: le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] senior, non sono riconducibili a mere "sensazioni", ma hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cl. '56, e di [OSCURATO:PERSONA], cl. '74 (che non hanno formato oggetto di contestazione da parte dell'imputato), e nella oggettiva assenza di finalità degli emolumenti in favore del prevenuto, diverse da quella di assicurarsi l'appoggio politico di quest'ultimo, non rilevando, a tale proposito, osserva la corte di appello con logico argomentare, che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui beneficiò degli emolumenti, non ricoprisse incarichi parlamentari, in ragione del suo costante e mai interrotto impegno in politica, che, come già detto, gli aveva consentito in un recente passato di ricoprire il prestigioso ruolo di presidente della commissione finanze della Camera dei deputati, impegno che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva abbandonato, tanto da aspirare, come lo stesso imputato aveva affermato in sede di dichiarazioni spontanee del 22.2.2022, a ottenere "un seggio parlamentare tra le file del centro-destra". Inammissibile perché generico e manifestamente infondato, appare il rilievo volto a far valere la sussistenza, nel caso in esame, di un'ipotesi di bancarotta "riparata", figura di creazione giurisprudenziale, di cui appare opportuno delineare le principali caratteristiche. La bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025). Si è, inoltre, opportunamente precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati (cfr. Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Rv. 284383). Ne consegue che è onere dell'amministratore, sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, ovvero del soggetto che si sia reso responsabile di atti di distrazione o di dissipazione, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti prima della dichiarazione di fallimento e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922). Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente, a fronte di una specifica motivazione sul punto, con cui la corte territoriale, in applicazione dei richiamati principi, ha evidenziato come le restituzioni dei "prestiti" ricevuti, operate dal ricorrente nei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento, "hanno riguardato una minima parte delle elargizioni ricevute" (cfr. p. 28 delta sentenza impugnata).Passando ad esaminare le condotte di cui ai numeri 6 e 7, del capo D), e ai numeri 1 e 2 del capo E), va rilevato che si tratta di ulteriori condotte dissipative. Nei primi due casi, in particolare, viene addebitata al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, la dissipazione della somma di euro 230,000,00, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare della "[OSCURATO:SOCIETA]." e [OSCURATO:PERSONA] junior, corrisposta da quest'ultimo su indicazione del ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA], legato al [OSCURATO:PERSONA] da vincoli amicali e di natura politica (n. 6); dall'altro, la dissipazione della somma di euro 175.000, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." e [OSCURATO:PERSONA] junior, che era stata corrisposta, sempre su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], mediante assegni emessi direttamente dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" in favore della "Delma", a parziale copertura di un debito del ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (n.7). In relazione al capo E), invece, viene contestato al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] junior, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un'operazione dissipativa, con cui era stata creata l'apparenza di prestazioni d'opera eseguite dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." dell'[OSCURATO:PERSONA], in favore della "[OSCURATO:PERSONA]", in realtà inesistenti, "al fine di giustificare la fuoriuscita di denaro dalle casse della società immobiliare, per ben 400.000,00 euro, che poi gli artefici dell'operazione — vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior - si ripartivano, secondo gli importi indicati in imputazione" (n. 1); dall'altro, di avere concorso con gli amministratori della società fallita, [OSCURATO:PERSONA], titolare della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e [OSCURATO:PERSONA], in un'operazione dissipativa, con cui era stata creata l'apparenza di forniture di materiale d'opera eseguite dalla società del [OSCURATO:PERSONA] in favore della "[OSCURATO:PERSONA]", in realtà inesistenti, anche in questo caso al fine di giustificare la fuoriuscita di denaro dalle casse della società immobiliare, per 101.500,00 euro, da destinare a coprire l'esposizione debitoria del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Risultano, pertanto, manifestamente infondati, oltre che generici, i rilievi articolati sul punto dal ricorrente.Al riguardo non può non rilevarsi che, incontestate nella loro effettività le elargizioni in precedenza indicate, la corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso dell'extraneus (tale dovendosi considerare il [OSCURATO:PERSONA]) nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Come è stato affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'extraneus risponde a titolo di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione, nel caso in cui fornisca uno specifico apporto, vale a dire un contributo causalmente efficiente alla condotta di depauperamento del patrimonio sociale posta in essere dall'intraneus. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, costante è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (che può, semmai, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 I.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156).Orbene, in tutte le fattispecie contestate, come emerso dalle risultanze processuali, oggetto di analitica ed esaustiva valutazione da parte della corte di appello, lo schema dissipativo, nelle sue linee essenziali, si ripeteva, sulla base di quello che ben può definirsi come un collaudato modus operandi. In particolare, su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], gli amministratori all'epoca dei fatti delle società poi fallite, "[OSCURATO:SOCIETA]" ed "[OSCURATO:PERSONA] RE", avevano erogato fondi delle suddette società in assenza di ogni rapporto con i relativi beneficiari, che potesse giustificare, nell'ottica dell'interesse dell'impresa, tali esborsi, che, invece, trovavano la propria giustificazione nel fine di soddisfare precipui interessi del ricorrente, non coincidenti in alcun modo con quelli della società. Le condotte in questione, pertanto, rientrano a pieno titolo nel paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione alla luce delle considerazioni già svolte nelle pagine precedenti, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, tenuto conto, quanto meno della rilevante entità delle erogazioni e della mancanza di ogni valida giustificazione delle medesima, alla luce dell'interesse delle società fallite, di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiara contezza, anche perché, come correttamente rileva la corte territoriale, vi è prova che egli fosse a conoscenza della situazione di dissesto del gruppo, avendo assunto un ruolo di mediatore con il ceto bancario, "chiamato a finanziare, nel luglio del 2009, per ben 27 milioni di euro l'ingente esposizione debitoria" della "[OSCURATO:SOCIETA]", per risollevare le sorti della quale, giova evidenziare, era stata costituita, nel 2006, la "[OSCURATO:PERSONA]". (cfr. pp. 21 e ss.; 31). Inammissibile per genericità deve ritenersi anche il rilievo sulla prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato assumono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] junior (non contestate), il quale, con riferimento ai fatti di cui al n. 6 del capo D), riferì "che l'operazione fu eseguita su istigazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale gli chiese di intestare all'[OSCURATO:PERSONA] il prestito in suo favore, richiesta che l'[OSCURATO:PERSONA] esaudì in accordo con il nonno, essendo consapevole dei legami tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], nonché le prove documentali rappresentate "dai mastrini contabili esaminati dai testi di P.G., che riportavano, poco importa se tutti e tre o uno soltanto, annotazioni esplicite, indicative della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle elargizioni in favore della CMD" (cfr. pp. 37-38). Mentre, con riferimento ai fatti di cui al n. 1 del capo E), l'impianto accusatorio risulta incentrato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] junior e del Labonia, laddove le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sono state utilizzate a suo carico nella parte in cui egli ha ammesso di avere ricevuto elargizioni dalle casse della "[OSCURATO:SOCIETA].", in mancanza di una reale operazione commerciale che le giustificasse (cfr. pp.49-50). Infondata appare la dedotta violazione dei principi di cui all'art. 521, c.p.p., con riferimento ai fatti di cui al n. 1 e al n. 2 del capo E), originariamente contestati come fatti di bancarotta impropria, ex art. 223, I. fall. Da tempo, invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche nella sua espressione più autorevole, ha delineato il perimetro di operatività della violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., in termini sufficientemente chiari.Si è, così, affermato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521, c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438). Di particolare interesse è quanto affermato in altri condivisibili arresti, secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941). Presupposto indefettibile della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, dunque, è che il fatto storico ritenuto dal giudice risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930; Sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013, Rv. 258975). Applicando tali principi alle fattispecie in esame non appare revocabile in dubbio che difetti proprio la trasformazione radicale della fattispecie concreta, che nei suoi elementi essenziali è rimasta identica, in quanto anche le operazioni di cui al n. 1 e al n. 2 del capo E) sono consistite in un'ingiustificata dissipazione del patrimonio della fallita "[OSCURATO:PERSONA]", attraverso la remunerazione di operazioni commerciali inesistenti, su iniziativa del ricorrente, che, come si è detto, in questi casi, come negli altri, ha messo in opera un collaudato modus operandi, utilizzando le risorse patrimoniali delle società controllate dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] come una riserva finanziaria personale. Né la diversa qualificazione giuridica di cui si discute costituisce un epilogo decisorio giuridicamente imprevedibile, tale da ledere il concreto esercizio del diritto di difesa tecnica dell'imputato. Si tratta, al contrario, di un epilogo del tutto prevedibile, posto che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni, la remunerazione di operazioni inesistenti operata dal fallito e, più in generale, tutte le vicende che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, in assenza della prospettiva di un vantaggio per la società, come quelle in esame, integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (cfr. Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Rv. 265871; Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261740). Manifestamente infondato risulta anche il motivo di ricorso sintetizzato nelle pagine precedenti sub n. 3), posto che la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha da tempo affermato che il delitto di ricettazione prefallirnentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, come nel caso che ci occupa, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento in proprio favore è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Rv. 283757; Sez. 5, n. 12824 del 09/03/2005, Rv. 231699). Inammissibili appaiono i rilievi sulla dosimetria della pena, in quanto volti a sollecitare una rivisitazione sul merito dell'entità del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità dei fatti in addebito, su cui ha fondato anche la dosimetria della pena, di poco superiore al minimo edittale, rilevando, al tempo stesso, la mancanza di "significativi elementi positivi valutabili a tal fine", posto che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza degli altri imputati, non "ha collaborato attivamente nella ricostruzione delle vicende nelle quali è risultato a pieno titolo coinvolto".Sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. Infondato, infine, deve valutarsi anche l'ultimo motivo di ricorso, che, peraltro, appare del tutto generico nella parte in cui contesta l'intervenuta condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della curatela dell'[OSCURATO:SOCIETA]", senza tacere che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, tale profilo costituisce motivo inedito, non proposto al giudice di appello. Quanto al secondo profilo, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in un condivisibile arresto, la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (cfr. Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Rv. 273027). Nel caso in esame siffatta coincidenza è stata esclusa con logico argomentare dalla corte territoriale, in quanto, da un lato, il procedimento monitorio in sede civile è stato attivato solo per il recupero del credito, laddove in sede penale la curatela fallimentare ha agito anche per il maggior danno morale e materiale, ricollegabile ai reati commessi; dall'altro, il petitum civilistico non corrisponde completamente a quello articolato in sede penale, in quanto i crediti menzionati nell'atto di ingiunzione non risultano specificamente sovrapponibili agli importi delle condotte di depauperamento per cui è stata pronunciata condanna (cfr. pp. 98-99). 6. Anche il ricorso presentato nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] non può essere accolto, dovendosi rilevare, al riguardo, che le questioni poste dai difensori del ricorrente hanno già trovato adeguata risposta nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati esaminando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è chiamato a rispondere delle condotte dissipative, già descritte nelle pagine che precedono, di cui al n. 6 del capo D) e al numero 1 del capo E), in quanto beneficiario, nella sua qualità di titolare della "[OSCURATO:SOCIETA].", nel primo caso, della somma di 230.000,00 euro, corrisposta attraverso tre assegni emessi dalla "[OSCURATO:SOCIETA]", su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] soddisfatta dagli amministratori della società fallita, in assenza di qualsivoglia rapporto tra le due realtà imprenditoriali, che giustificasse tale esborso; nel secondo caso, di una parte dell'importo della somma di 400.000,00 euro, fuoriuscita dalle casse della "[OSCURATO:PERSONA]", sempre su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], "senza che ad essa corrispondesse un'effettiva controprestazione" da parte della "[OSCURATO:SOCIETA].", in quanto tale società, "che appariva quale contraente della [OSCURATO:PERSONA], non aveva svolto né i lavori di cui alle fatture di marzo e luglio 2010, per l'importo di 200.000,00 euro, di fatto eseguiti da soggetti diversi, e per importi pari a soli 53.000,00 euro; né quelli richiamati nella falsa scrittura privata redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], parimenti fittizi ed insussistenti". Incontestati tali fatti, appare evidente, sulla base delle considerazioni già svolte esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, la natura dissipativa delle operazioni ora indicate, che hanno determinato un depauperamento del patrimonio sociale, in quanto non corrispondenti ad alcun reale interesse imprenditoriale delle società fallite, operazioni di cui correttamente l'[OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere in qualità di extraneus, alla luce dei richiamati principi in materia elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Come si è detto, infatti costante è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo dell'extraneus (profilo su cui si erano concentrate le doglianze dell'[OSCURATO:PERSONA] in sede di appello) nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (che può, semmai, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 I.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). Tale consapevolezza, nel caso in esame, si ricava da una molteplicità di fattori quali la rilevante entità economica delle erogazioni; la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla "[OSCURATO:PERSONA]" degli emolumenti disposti direttamente in favore della sua società, da lui accettati senza obiezioni, pur sapendo della mancanza di rapporti commerciali tra le società fallite e la "[OSCURATO:SOCIETA].", che ne giustificassero l'erogazione in favore di quest'ultima; la creazione di fatture per operazioni, oggettivamente e soggettivamente inesistenti, in uno con la richiesta all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di predisporre una falsa scrittura privata, il tutto per giustificare il pagamento da parte della "[OSCURATO:PERSONA]" di lavori mai eseguiti; la partecipazione ad entrambe le operazioni del [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla gestione delle società fallite, ma in stretti rapporti, noti all'[OSCURATO:PERSONA], con la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Infondato, in questo contesto, risulta il rilievo sulla mancata dimostrazione di una messa in pericolo delle ragioni del ceto creditorio, profilo rilevante ai fini della offensività delle condotte contestate. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha affermato che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (ovvero per dissipazione) è reato di pericolo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933). In successivi arresti, si è precisato che il pericolo in questione deve connotarsi in termini di concretezza, nel senso che l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). In tale alveo giurisprudenziale si inserisce un condivisibile arresto, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763). Ne consegue che i già evidenziati indici rivelatori del dolo generico del ricorrente, rilevano anche quali indici rivelatori della concreta pericolosità dei fatti dissipativi, la cui reiterazione nel tempo in danno delle società facenti capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] da parte degli stessi soggetti, rendono evidente come la consistenza patrimoniale di entrambe le compagini sociali fosse costantemente esposta al rischio concreto di un ingiustificato depauperamento durante tutto il periodo precedente all'apertura della procedura fallimentare. Infondato appare il rilievo del ricorrente volto a contestare la violazione dei principi di cui all'art. 521, c.p.p., con riferimento ai fatti di cui al n.1) del capo E), per le ragioni già esposte nelle pagine precedenti, alla cui lettura si rimanda, rigettando l'identico motivo articolato dal [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibili risultano, infine, i rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, per le medesime ragioni già esposte in sede di esame dell'analogo motivo di ricorso prospettato dal [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Anche in questo caso, infatti, le censure difensive mirano a ottenere una nuova valutazione sul merito dell'entità del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione sul punto affatto manifestamente illogica o contraddittoria, con cui correttamente il giudice di appello ha fondato la decisione sull'entità della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, sul numero e la gravità degli episodi dissipativi di cui si è reso protagonista l'imputato e sulla esistenza a suo carico di precedenti penali (per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per omesso versamento di ritenute previdenziali). In tal modo la corte di appello ha confermato la valutazione operata dal tribunale, che, pur riconoscendo al ricorrente il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'"ampio contributo reso alla ricostruzione dei fatti di causa", non si era spinto al punto di considerarle, proprio alla luce dei precedenti penali dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo, inoltre, la corte territoriale, pur non essendo decisivo ai fini del rigetto della richiesta difensiva, che il comportamento processale dell'imputato non fosse valutabile in termini di completa collaborazione, essendosi egli rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, rendendo inutilizzabili contra alios le dichiarazioni rese. 7. Passando a esaminare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente rilevato che dalla lettura degli atti, consentita essendo comunque stata rappresentata una violazione della legge processuale, in relazione alla quale il ricorrente si è rimesso alla decisione di questa Corte, si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi alla corte territoriale, effettivamente il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] non concluse nei confronti dell'imputato, laddove nella successiva udienza del 5.4.2022, invece, le conclusioni nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], in assenza del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sono state rese dal difensore d'ufficio all'uopo nominato in sostituzione, che si è riportato ai motivi di ricorso. Orbene si tratta di un motivo del tutto generico, non avendo indicato il ricorrente il concreto vulnus derivato al diritto di difesa dell'appellante dalle mancate conclusioni del pubblico ministero. Per altro verso, si tratterebbe in ogni caso di una nullità a regime intermedio, sanata se non dedotta subito dopo il compimento dell'atto (le conclusioni del pubblico ministero), circostanza non riscontrabile nel caso in esame. Inammissibile perché non specifico e manifestamente infondato, appare il motivo di ricorso sintetizzato nelle pagine precedenti sub n. 1). Premesso che ad avviso del Collegio, in conformità all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199), va comunque rilevato che per poter verificare la sussistenza o meno di un vizio di motivazione occorre che si abbia contezza delle ragioni illustrate nella memoria, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione, che si assumono non valutate dal giudice procedente. In mancanza non può che trovare applicazione il consolidato principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). Senza tacere, peraltro, che le questioni poste dall'appellante nell'indicata memoria hanno formato oggetto di valutazione da parte della corte territoriale (cfr. pp. 54 e 57). Nel resto le questioni di diritto poste dal [OSCURATO:PERSONA] hanno già trovato risposta nelle osservazioni svolte affrontando le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è chiamato a rispondere della condotta dissipativa, già descritta nelle pagine che precedono, di cui al n. 2 del capo E), in quanto beneficiario, di due assegni emessi dalla "[OSCURATO:PERSONA]", il primo, con scadenza 6.4.2010, poi sostituito da un successivo assegno dell'importo di 101.500,00 euro, in assenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra la società fallita e la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", amministrata dal ricorrente, che giustificasse tale esborso. Anche in questo caso lo schema seguito ricalca quello già applicato nelle altre operazioni: su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], come ammesso da [OSCURATO:PERSONA] junior, l'assegno di cui si discute era stato tratto in favore della società del [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo lo aveva appreso, come riconosciuto dallo stesso imputato, in assenza di qualsivoglia rapporto sottostante con la società fallita, in restituzione di un prestito di complessivi 90.000,00 euro da lui concesso al [OSCURATO:PERSONA]. Giova evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA], ottenuto il primo assegno, poi richiamato, aveva rilasciato una quietanza liberatoria in favore della società emittente, mentre, allo scopo di giustificare l'incasso del secondo assegno, aveva emesso una fattura per l'importo di euro 112,722 (mai spedita alla "[OSCURATO:PERSONA]"), relativa a operazioni inesistenti. Incontestati tali fatti, appare evidente, sulla base delle considerazioni già svolte esaminando le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, la natura dissipativa della descritta operazione, che ha determinato un depauperamento del patrimonio sociale, in quanto non corrispondente ad alcun reale interesse imprenditoriale della società fallita, operazione di cui correttamente il [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere in qualità di extraneus, alla luce dei richiamati principi in materia elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Come si è detto, infatti costante è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo dell'extraneus (profilo su cui si erano concentrate le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello) nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (che può, semmai, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 I.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). Tale consapevolezza, nel caso in esame, si ricava da una molteplicità di fattori quali: la rilevante entità economica della somma erogata; la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza dalla "[OSCURATO:PERSONA]" degli assegni emessi direttamente in favore della sua società, da lui accettati senza obiezioni, pur sapendo della mancanza di rapporti commerciali tra la società fallita e la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che ne giustificassero l'erogazione in favore di quest'ultima; la creazione di una quietanza liberatoria e di una fattura per operazioni inesistenti, documenti creati, a prescindere dall'uso che ne è stato fatto in concreto, proprio allo scopo di giustificare l'esistenza di ordinari rapporti commerciali tra le due società, tale da giustificare il pagamento da parte della "[OSCURATO:PERSONA]" di lavori mai eseguiti; la partecipazione alle varie dell'operazione del [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla gestione della "[OSCURATO:PERSONA]". 8. In linea con le conclusioni cui si è pervenuti per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], va rigettato, per le medesime ragioni. Il ricorrente è chiamato a rispondere della condotta dissipativa, già descritta nelle pagine che precedono, di cui al n. 7 del capo D), in quanto beneficiario, di due assegni emessi dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." per un importo complessivo di 175.000,00 euro, in assenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra la società fallita e la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", società facente capo al ricorrente, che giustificasse tale esborso. Anche in questo caso lo schema seguito ricalca quello già applicato nelle altre operazioni: come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], gli assegni di cui si discute, consegnati da quest'ultimo al ricorrente, erano stati tratti direttamente in favore della società del [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo li aveva appresi, senza obiezioni, come riconosciuto dallo stesso imputato, in assenza di qualsivoglia rapporto sottostante con la società fallita, a titolo di restituzione di un prestito da lui concesso al [OSCURATO:PERSONA], che nel settembre del 2010 aveva raggiunto l'importo di 247.000,00 euro. Incontestati tali fatti, appare ancora una volta evidente, sulla base delle considerazioni già svolte esaminando le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, la natura dissipativa della descritta operazione, che ha determinato un depauperamento del patrimonio sociale, in quanto non corrispondente ad alcun reale interesse imprenditoriale della società fallita, operazione di cui correttamente il [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere in qualità di extraneus, alla luce dei più volte ribaditi principi in materia elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Come si è ripetutamente evidenziato, infatti, costante è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo dell'extraneus (profilo su cui si erano concentrate le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, chiedendo di essere assolto perché il fatto non costituisce reato) nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (che può, semmai, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 I.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). Tale consapevolezza, nel caso in esame, si ricava da una molteplicità di fattori quali: la rilevante entità economica della somma erogata; la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." degli assegni emessi direttamente in favore della sua società, da lui accettati senza obiezioni, pur sapendo della mancanza di rapporti commerciali tra la società fallita e la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s"„ che ne giustificassero l'erogazione in favore di quest'ultima; la partecipazione alle varie dell'operazione del Del M