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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08329/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza della Corte di cassazione impugnata e, decidendo sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello, rigettarlo; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita note di udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 35184 del 2 luglio 2020 di questa Corte che rigettava il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 aprile 2019 che confermava la sua condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso quale componente della banda dei Casalesi.

2. L'errore rilevante, nella prospettiva della difesa, riguarda !a risposta al motivo di ricorso con il quale si chiedeva l'annullamento della sentenza di appello per motivazione illogica quanto alla partecipazione del ricorrente alla banda mafiosa «dal momento che agli atti erano presentì decine e decine di verbali di collaboratori di giustizia» che mai avevano fatto il nome del ricorrente quale appartenente alla banda criminale, neanche quale intestatario fittizio di beni immobili dì proprietà dell'associazione, che era il ruolo specifico attribuito al Borrata.

«A tale scopo, al ricorso per cassazione veniva allegata copia del verbale di collaborazione più recente reso da [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla sentenza di primo grado» segnalandone il rilievo perché si trattava di dichiarazioni recenti, provenienti da un esponente di spicco e perché pur parlando di persone "vicine" alla banda criminale non nominava mai il ricorrente.

2.1. Osserva quindi il Borrata che la Corte di Cassazione riteneva suggestivo iI contenuto di tale verbale facendo riferimento al suo contenuto ma, in definitiva, rigettava il motivo.

La Corte, però, riteneva che il soggetto dichiarante fosse non "Nicola" Schiavone bensì "Francesco" Schiavone detto sandokan, ovvero il capo della associazione camorristica dei Casalesi.

Il ragionamento svolto dalla Corte di cassazione per affermare la irrilevanza in concreto di tale dichiarazione era proprio basata sul ruolo di capo indiscusso di [OSCURATO:PERSONA]: considerata tale posizione apicale, secondo la sentenza di legittimità era comprensibile che Schiavone non conoscesse tutti gli affiliati di una organizzazione complessa, e, quindi, nulla sapesse del ricorrente il quale, del resto, era ritenuto collegato a una diversa articolazione della banda criminale.

Si tratta, quindi, di un errore di fatto che nel caso concreto ha condizìonato la decisione, non emendabile semplicemente con la correzione del nominativo per la posizione sostanziale ben diversa di Nicola e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. In conclusione, Borrata chiede, quindi, l'annullamento della sentenza con ia nuova valutazione del ricorso originario.

3. Per il caso di ritenuta fondatezza del ricorso sul piano "rescindente", espone nuovamente il motivo di ricorso erroneamente valutato e, quindi, da valutare nuovamente con esame da estendere anche ad eventuali motivi connessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dei due ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte di appello, è in questione quello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2019 nel quale vi era il motivo fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che l'accusa nei confronti del Borrata era di avere partecipato all'associazione mafiosa dei "casalesi" con un ruolo consistente nei fornire stabile apporto alla associazione facendosi intestare fittiziamente diversi beni immobili riconducibili al gruppo degli Schiavone.

Condotta contestata, nel capo di imputazione, sino al 10 novembre 2015.

1.1. Con il ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] si osservava l'erroneità della motivazione della Corte di appello che riteneva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto alla vicenda concreta servissero semplicemente alla ricostruzione dell'esistenza e funzionamento della banda criminale mentre, per dimostrare il ruolo del Borrata, si valorizzavano le intercettazioni ambientali.

Con il secondo motivo, quindi, si deduceva il vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato la totale assenza di dichiarazioni di accusa proveniente dai vari collaboratori di giustizia che avevano reso accusa nei confronti della banda criminale degli Schiavone, unitamente all'assenza di casi di intestazione fittizia; in tale ambito, si segnalavano in particolare le dichiarazioni rese dai collaboratori Panaro e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo figlio del capo assoluto del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] detto "sandokan".

Il ricorso allegava un verbale di dichiarazioni del 21 settembre 2018 nel quale, secondo la difesa, il collaboratore individuava gli imprenditori legati alla banda criminale che svolgevano un'attività di fittizi gestori dei beni.

2. Il ricorso è fondato nella parte in cui sì osserva che vi è un errore della sentenza di questa Corte, determinante ai fini della decisione adottata: è pacifico che l'atto allegato nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse uno stralcio (per essere parte del contenuto omissato) di brani di un verbale di audizione di [OSCURATO:PERSONA] mentre la sentenza di questa Corte, che ha ritenuto di fare riferimento a tale verbale ai fini della decisione, ha ritenuto che si trattasse delle dichiarazioni di altra persona ed ha tratto specifiche conclusioni collegate proprio alla qualità di quest'ultima.

Ciò, quindi, impone l'accoglimento del ricorso per la parte rescindente.

Va, quindi, rivalutato l'originario ricorso senza ripetere l'errore in questione.

In particolare, va riconsiderato il motivo e, secondo il suo contenuto e l'esito della rivalutazione, si dovrà considerare la necessità o meno di un nuovo esame degli altri motivi.

2.1. Si anticipa però che, essendo palesemente inammissibile il motivo fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna connessione con gli altri motivi, sarà sufficiente il rinvio alla motivazione della prima decisione di questa Corte che si fa propria.

3. La indisponibilità ai momento dell'udienza degli atti del fascicolo originario non consente di verificare se il verbale di dichiarazioni allegato al ricorso fosse già presente nel fascicolo della Corte di appello; si è, però, ritenuto superfluo il rinvio dell'udienza per acquisire tale atto essendo comunque ictu oculi irrilevanti gli argomenti che la difesa intendeva trarre da tale verbale e, perciò, possibile decidere allo stato.

Si precisa che, secondo gli atti presenti nel fascicolo: - La sentenza di primo grado è del 3 novembre 2017. - Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], allegate al ricorso in Cassazione, sono state rese dopo oltre 10 mesi, il 21 settembre 2018. - La prima udienza del giudizio di appello è stata tenuta il 12 novembre 2018. - Nella sentenza della Corte di appello non si fa alcun riferimento al deposito di verbali di dichiarazioni. 3.1.1 difensori presenti in udienza per discutere l'odierno ricorso, non essendo firmatari del ricorso Raucci, non sono stati in grado di precisare se il verbale allegato fosse già stato depositato agli atti della Corte di appello prima della decisione.

In definitiva, pur in assenza di dati completi, appare assai probabile che l'atto in questione sia stato prodotto per la prima volta in Corte di cassazione.

La decisione è, comunque, agevole poiché l'atto in questione non è in grado di avere alcuna influenza concreta sulla decisione del giudice di merito.

4. Una prima considerazione è che si tratta di un verbale di dichiarazioni "omissato"; quindi può tuttalpiù dimostrare che il collaboratore non ha nominato il Borrata negli stralci riportati ma non è certamente in grado di escludere che lo stesso abbia fatto riferimento al ricorrente nel corso dello stesso o di altri interrogatori.

Salva, peraltro, ogni valutazione su attendibilità az delle dichiarazioni.

4.1. Pur volendo superare tale prima considerazione, va considerato come la prova introduca un nuovo tema, non proposto in sede di appello e, comunque, assolutamente irrilevante rispetto alle decisioni di merito.

4.2. Nella sintesi fatta dalla Corte di appello dei motivi di impugnazione, con riferimento a quanto riferibile alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente, si legge che «con il secondo motivo dell'appello Raucci si contestava la responsabilità sulla scorta di una diversa valutazione delle intercettazioni ritenute significative».

Secondo la Corte di appello la affermazione della responsabilità dì Borrata era fondata essenzialmente sulle intercettazioni mentre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate dalla accusa erano state rese in epoca antecedente ai fatti di causa.

Perciò, non vi era alcun riferimento nella motivazione ad una portata significativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, né ai fini di affermare la partecipazione del ricorrente alla banda criminale né per escluderla.

Le dichiarazioni dei collaboratori erano utilizzate solo per dimostrare l' esistenza della associazione, dandosi invece atto che erano tutte riferibili ad epoca diversa da quella di svolgimento delle attività proprie del ricorrente.

4.3. Il ricorso, quindi, nella parte in cui afferma che non vi sia stata valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e in particolare di [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto dell'effettivo contenuto della sentenza, e, comunque, deduce un tema non proposto con l'atto di appello.

4.4. In questo contesto, quindi, la allegazione con il ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schiavone non era finalizzata a segnalare la omissione di valutazione di una prova sottoposta alla attenzione della Corte di appello (che, peraltro, probabilmente non l'ha avuta nei propri atti), bensì si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito del (nuovo) materiale probatorio, per di più in termini esplorativi in quanto il riferimento al contenuto del verbale del collaboratore era del tutto generico.

Palese la inammissibilità di una tale richiesta nel giudizio di legittimità.

5. Esclusa, quindi, la fondatezza del motivo, per il resto non può che essere richiamata la motivazione della sentenza di questa Corte oggetto del ricorso straordinario, non incisa dall'errore sul soggetto che aveva reso le dichiarazioni allegate al ricorso.

Ne consegue la conferma del rigetto dell'impugnazione della sentenza di merito.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza della Corte di cassazione impugnata e, decidendo sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello, rigettarlo; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita note di udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 35184 del 2 luglio 2020 di questa Corte che rigettava il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 aprile 2019 che confermava la sua condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso quale componente della banda dei Casalesi. 2. L'errore rilevante, nella prospettiva della difesa, riguarda !a risposta al motivo di ricorso con il quale si chiedeva l'annullamento della sentenza di appello per motivazione illogica quanto alla partecipazione del ricorrente alla banda mafiosa «dal momento che agli atti erano presentì decine e decine di verbali di collaboratori di giustizia» che mai avevano fatto il nome del ricorrente quale appartenente alla banda criminale, neanche quale intestatario fittizio di beni immobili dì proprietà dell'associazione, che era il ruolo specifico attribuito al Borrata. «A tale scopo, al ricorso per cassazione veniva allegata copia del verbale di collaborazione più recente reso da [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla sentenza di primo grado» segnalandone il rilievo perché si trattava di dichiarazioni recenti, provenienti da un esponente di spicco e perché pur parlando di persone "vicine" alla banda criminale non nominava mai il ricorrente. 2.1. Osserva quindi il Borrata che la Corte di Cassazione riteneva suggestivo iI contenuto di tale verbale facendo riferimento al suo contenuto ma, in definitiva, rigettava il motivo. La Corte, però, riteneva che il soggetto dichiarante fosse non "Nicola" Schiavone bensì "Francesco" Schiavone detto sandokan, ovvero il capo della associazione camorristica dei Casalesi. Il ragionamento svolto dalla Corte di cassazione per affermare la irrilevanza in concreto di tale dichiarazione era proprio basata sul ruolo di capo indiscusso di [OSCURATO:PERSONA]: considerata tale posizione apicale, secondo la sentenza di legittimità era comprensibile che Schiavone non conoscesse tutti gli affiliati di una organizzazione complessa, e, quindi, nulla sapesse del ricorrente il quale, del resto, era ritenuto collegato a una diversa articolazione della banda criminale. Si tratta, quindi, di un errore di fatto che nel caso concreto ha condizìonato la decisione, non emendabile semplicemente con la correzione del nominativo per la posizione sostanziale ben diversa di Nicola e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In conclusione, Borrata chiede, quindi, l'annullamento della sentenza con ia nuova valutazione del ricorso originario. 3. Per il caso di ritenuta fondatezza del ricorso sul piano "rescindente", espone nuovamente il motivo di ricorso erroneamente valutato e, quindi, da valutare nuovamente con esame da estendere anche ad eventuali motivi connessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dei due ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte di appello, è in questione quello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2019 nel quale vi era il motivo fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che l'accusa nei confronti del Borrata era di avere partecipato all'associazione mafiosa dei "casalesi" con un ruolo consistente nei fornire stabile apporto alla associazione facendosi intestare fittiziamente diversi beni immobili riconducibili al gruppo degli Schiavone. Condotta contestata, nel capo di imputazione, sino al 10 novembre 2015. 1.1. Con il ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] si osservava l'erroneità della motivazione della Corte di appello che riteneva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto alla vicenda concreta servissero semplicemente alla ricostruzione dell'esistenza e funzionamento della banda criminale mentre, per dimostrare il ruolo del Borrata, si valorizzavano le intercettazioni ambientali. Con il secondo motivo, quindi, si deduceva il vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato la totale assenza di dichiarazioni di accusa proveniente dai vari collaboratori di giustizia che avevano reso accusa nei confronti della banda criminale degli Schiavone, unitamente all'assenza di casi di intestazione fittizia; in tale ambito, si segnalavano in particolare le dichiarazioni rese dai collaboratori Panaro e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo figlio del capo assoluto del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] detto "sandokan". Il ricorso allegava un verbale di dichiarazioni del 21 settembre 2018 nel quale, secondo la difesa, il collaboratore individuava gli imprenditori legati alla banda criminale che svolgevano un'attività di fittizi gestori dei beni. 2. Il ricorso è fondato nella parte in cui sì osserva che vi è un errore della sentenza di questa Corte, determinante ai fini della decisione adottata: è pacifico che l'atto allegato nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse uno stralcio (per essere parte del contenuto omissato) di brani di un verbale di audizione di [OSCURATO:PERSONA] mentre la sentenza di questa Corte, che ha ritenuto di fare riferimento a tale verbale ai fini della decisione, ha ritenuto che si trattasse delle dichiarazioni di altra persona ed ha tratto specifiche conclusioni collegate proprio alla qualità di quest'ultima. Ciò, quindi, impone l'accoglimento del ricorso per la parte rescindente. Va, quindi, rivalutato l'originario ricorso senza ripetere l'errore in questione. In particolare, va riconsiderato il motivo e, secondo il suo contenuto e l'esito della rivalutazione, si dovrà considerare la necessità o meno di un nuovo esame degli altri motivi. 2.1. Si anticipa però che, essendo palesemente inammissibile il motivo fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna connessione con gli altri motivi, sarà sufficiente il rinvio alla motivazione della prima decisione di questa Corte che si fa propria. 3. La indisponibilità ai momento dell'udienza degli atti del fascicolo originario non consente di verificare se il verbale di dichiarazioni allegato al ricorso fosse già presente nel fascicolo della Corte di appello; si è, però, ritenuto superfluo il rinvio dell'udienza per acquisire tale atto essendo comunque ictu oculi irrilevanti gli argomenti che la difesa intendeva trarre da tale verbale e, perciò, possibile decidere allo stato. Si precisa che, secondo gli atti presenti nel fascicolo: - La sentenza di primo grado è del 3 novembre 2017. - Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], allegate al ricorso in Cassazione, sono state rese dopo oltre 10 mesi, il 21 settembre 2018. - La prima udienza del giudizio di appello è stata tenuta il 12 novembre 2018. - Nella sentenza della Corte di appello non si fa alcun riferimento al deposito di verbali di dichiarazioni. 3.1.1 difensori presenti in udienza per discutere l'odierno ricorso, non essendo firmatari del ricorso Raucci, non sono stati in grado di precisare se il verbale allegato fosse già stato depositato agli atti della Corte di appello prima della decisione. In definitiva, pur in assenza di dati completi, appare assai probabile che l'atto in questione sia stato prodotto per la prima volta in Corte di cassazione. La decisione è, comunque, agevole poiché l'atto in questione non è in grado di avere alcuna influenza concreta sulla decisione del giudice di merito. 4. Una prima considerazione è che si tratta di un verbale di dichiarazioni "omissato"; quindi può tuttalpiù dimostrare che il collaboratore non ha nominato il Borrata negli stralci riportati ma non è certamente in grado di escludere che lo stesso abbia fatto riferimento al ricorrente nel corso dello stesso o di altri interrogatori. Salva, peraltro, ogni valutazione su attendibilità az delle dichiarazioni. 4.1. Pur volendo superare tale prima considerazione, va considerato come la prova introduca un nuovo tema, non proposto in sede di appello e, comunque, assolutamente irrilevante rispetto alle decisioni di merito. 4.2. Nella sintesi fatta dalla Corte di appello dei motivi di impugnazione, con riferimento a quanto riferibile alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente, si legge che «con il secondo motivo dell'appello Raucci si contestava la responsabilità sulla scorta di una diversa valutazione delle intercettazioni ritenute significative». Secondo la Corte di appello la affermazione della responsabilità dì Borrata era fondata essenzialmente sulle intercettazioni mentre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate dalla accusa erano state rese in epoca antecedente ai fatti di causa. Perciò, non vi era alcun riferimento nella motivazione ad una portata significativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, né ai fini di affermare la partecipazione del ricorrente alla banda criminale né per escluderla. Le dichiarazioni dei collaboratori erano utilizzate solo per dimostrare l' esistenza della associazione, dandosi invece atto che erano tutte riferibili ad epoca diversa da quella di svolgimento delle attività proprie del ricorrente. 4.3. Il ricorso, quindi, nella parte in cui afferma che non vi sia stata valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e in particolare di [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto dell'effettivo contenuto della sentenza, e, comunque, deduce un tema non proposto con l'atto di appello. 4.4. In questo contesto, quindi, la allegazione con il ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schiavone non era finalizzata a segnalare la omissione di valutazione di una prova sottoposta alla attenzione della Corte di appello (che, peraltro, probabilmente non l'ha avuta nei propri atti), bensì si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito del (nuovo) materiale probatorio, per di più in termini esplorativi in quanto il riferimento al contenuto del verbale del collaboratore era del tutto generico. Palese la inammissibilità di una tale richiesta nel giudizio di legittimità. 5. Esclusa, quindi, la fondatezza del motivo, per il resto non può che essere richiamata la motivazione della sentenza di questa Corte oggetto del ricorso straordinario, non incisa dall'errore sul soggetto che aveva reso le dichiarazioni allegate al ricorso. Ne consegue la conferma del rigetto dell'impugnazione della sentenza di merito. PQM Annulla la sentenza impugnata e rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di
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