CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno, qualificato il fatto di cui al capo A) dell'imputazione nel reato estorsione (fatto già ritenuto, dal giudice di primo grado, integrare il reato di violenza privata), confermava la sentenza del 01/06/2021 del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il predetto fatto, oltre che per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (capo B dell'imputazione). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla prova degli elementi oggettivi del reato, è privo di specificità ed è comunque manifestamente infondato in quanto, non potendosi ravvisare la decisività dell'utilizzazione di un'informazione eventualmente inesistente per l'inidoneità della forza dimostrativa dell'elemento frainteso a disarticolare l'intero ragionamento probatorio rendendo manifestamente illogica la motivazione (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 e Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, oltre a essere sostenuto da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 17012 del 17/03/2022, Romano, non massIMATAsul punto), risulta esente da criticità logiche (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sull'ingiusto profitto con altrui danno, ove si sottolinea, quanto alla patrimonialità del danno e alla consumazione del reato, l'irrilevanza della mancata utilizzazione della carta relativa al reddito di cittadinanza in ragione del valore strumentale della stessa e, con riguardo all'ingiustizia del profitto, l'impossessamento, finalizzato all'illegittimo acquisto di sostanze stupefacenti, di un bene non proprio, trattandosi di sussidio a beneficio dell'intero nucleo familiare per far fronte alle esigenze primarie legalmente individuate); Ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione del divieto di reformatio in peius in conseguenza della menzionata riqualificazione del fatto di cui al capo A) dell'imputazione, è manifestamente infondato in quanto esso prospetta interpretazioni in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143) con riguardo alla riqualificazione giuridica del fatto in appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato (ed invero, nel caso di specie, la riqualificazione, certamente prevedibile trattandosi di sussunzione del fatto nell'originaria imputazione, non ha comportato modifiche peggiorative né del trattamento sanzionatorio, né ai fini del calcolo della prescrizione, né della misura non custodiale, già applicata dal giudice di primo grado); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del