CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01149/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]