CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17439/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2085 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2012/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/10/2020 R.G.N. 2576/2018;Numero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2012, la Corte d’appellodi Roma accoglieva parzialmente l’appello principale propostodall’Inps (e rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] U-COM)avverso la sentenza del tribunale di Roma, che aveva accoltol’opposizione avverso l’avviso di addebito proposto daquest’ultima società, avente ad oggetto l’esazione di “contributiaccertati e dovuti a titolo di [OSCURATO:PERSONA] con lavoratoridipendenti” e relative sanzioni e somme aggiuntive, perl’importo complessivo di euro 385.306,75.Il Tribunale, dato atto della tempestiva opposizione, ex art.617c.p.c., tuttavia ha ritenuto assorbite le doglianze procedurali eformali proposte con l’opposizione agli atti esecutivi, per effettodella decisione relativa alle doglianze di merito; con riferimentoa queste ultime, la sentenza evidenzia che sarebbe stato oneredell’Istituto previdenziale, creditore opposto, provare lasussistenza degli elementi necessari a ricondurre lecollaborazioni coordinate e continuative a rapporti di lavorosubordinato, anche con riferimento al lavoro non regolarizzato;quanto alle irregolarità relative alle trasferte o rimborsi fuoricomune, riteneva il verbale di accertamento generico.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentoparziale dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, ha ritenutoche: 1) le eccezioni di carattere procedurale e formale, oggettoin primo grado del ricorso, ex art. 617 c.p.c., riproposte dallasocietà appellata nella memoria difensiva del presente grado,ex art. 346 c.p.c., erano inammissibili, perché avrebbero dovutoessere oggetto di ricorso in cassazione; 2) c’era un difetto diNumero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026specificità nel progetto o programma dei diversi contratti dicollaborazione continuata e continuativa, pertanto, nonrispondendo ai requisiti richiesti, valeva la presunzione del loroper quanto d’interesse, la Corte del merito ha accolto laeccezione (subordinata) di prescrizione dei contributi maturatioltre i cinque anni prima dalla notifica del verbale ispettivo,avvenuta il 25.3.2010, e rigettato l’appello incidentalecondizionato sull’eccezione di compensazione legale richiestadalla società, tra i contributi dovuti all’Istituto e quelli giàversati, per i collaboratori, alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps, perdifetto di prova dei relativi presupposti. Infine, la Corte d’appelloha confermato le sanzioni, secondo il regime dell’evasione e nondell’omissione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] U-COM ricorre in cassazionesulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre Inps haresistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 112, 342,345, 346, 434, in riferimento all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., per mancanza di critica sulla motivazione della decisioneappellata, con conseguente inammissibilità dell’appello.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.112 e 324c.p.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché premessoche il profilo dell’assenza di uno specifico progetto, da un lato el’esistenza in fatto degli elementi tipici della subordinazioneNumero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026dall’altro, rappresentano, ad avviso del ricorrente, due diversecause petendi e formano oggetto di domande ontologicamentedifferenti nei loro presupposti e contenuti, l’omessaimpugnazione delle parti della sentenza del tribunale chetrattavano specificamente dell’idoneità dei progetti, ne avrebbedeterminato anche il loro passaggio in giudicato, conconseguente inammissibilità del gravame.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, degli artt. 414, 416, 434 e437 c.p.c. e dell’art. 1 comma 24 della legge n. 92/12, inriferimento all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Cortedel merito non aveva fatto alcun accenno alla ricorrenza, infatto, degli elementi tipici della subordinazione, nelle prestazionirese dai collaboratori e il verbale ispettivo non rivestirebbealcuna efficacia probatoria (neppure di presunzione semplice) ela Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere la mancata provadegli elementi caratterizzanti la subordinazione.Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 61, 62 e 69del d.lgs. n. 276/03, nonché dell’art. 1 comma 24 e 35 dellalegge n. 92/12 e degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., in riferimentoall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appellonon aveva correttamente valutato le caratteristiche peculiari delprogetto o programma delle collaborazioni nel settore dei callcenter.Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto didiscussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c., consistente nel mancato esame dei documentiprodotti, sui contributi versati alla gestione separata, cheNumero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026avrebbero permesso la compensazione legale e/o giudiziale conquelli pretesi dall’Inps.Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., dell’art.116 della legge n. 388/2000 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., inriferimento all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente, la Corte d’appello aveva applicato il regimesanzionatorio dell’evasione contributiva in luogo di quellodell’omissione contributiva.Il primo motivo è infondato, in quanto i motivi di appelloappaiono sufficientemente specifici atteso che, in tema diappello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica daeffettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consentadi individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioniimpugnate, in modo da consentire al giudice di comprenderecon certezza il contenuto delle censure ed alle controparti disvolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva,mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto chesi assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazionedelle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione (cfr. Cass.n. 5114/2022).Nella specie, l’appello dell’Inps (cfr. fascicolo telematico) èsicuramente volto ad incrinare le ragioni della sentenza di primogrado, e a fissare il devolutum sul quale la società ha potutoprendere posizione e la Corte del merito pronunciarsiaccogliendone in parte le ragioni.Il secondo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della selezionedelle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato internoNumero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026se non censurate e quindi devolute in appello, occorre averriguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivataanche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riaprela cognizione sull’intera statuizione che abbia affermatol’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 11811/2024).Nella specie, l’Inps alle pp. 5-6 dell’atto di appello (presente nelfascicolo telematico), evidenzia l’assenza di progetto rispetto aiparametri normativi, ricavandone come conseguenza chel’assenza di uno specifico progetto, ne determina la“conversione” in rapporti di lavoro subordinato a tempoindeterminato, fin dalla loro costituzione, cosicché la censura ènon solo specifica, ma idonea ad impedire la formazione diqualsivoglia giudicato interno.Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono inammissibili.In via preliminare, i motivi non si confrontano con la statuizioneespressa dalla Corte d’appello che sussiste una vera e propriapresunzione iuris et de iure che comporta la conversioneautomatica della collaborazione coordinata e continuativa, privadi uno specifico progetto, ex art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, inrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lavalutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferirel’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Cortedi cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorsoal ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;Numero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre èsindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’unoo nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 13071/2024); anchein riferimento all’accertamento della specificità del progettoinserito in un rapporto di collaborazione continuata econtinuativa, la giurisprudenza di questa Corte, ritiene che lainvalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenzadell’attività dedotta nel progetto o programma con l’oggettosociale della società è questione rimessa all’accertamentoconcreto della Corte di merito (Cass. n. 9311/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha verificato la genericità delprogetto, rispetto ai rapporti lavorativi oggetto del verbale diaccertamento ispettivo (cfr. pp. 6 e ss. della sentenzaimpugnata), di talché ne è precluso il riesame, ex se, nel giudiziodi legittimità.Il quinto motivo è infondato, in primo luogo, in quanto la provadel pagamento dei contributi alla [OSCURATO:PERSONA] per icollaboratori doveva essere costituito dal documento contabiledai Cud dei lavoratori, mere dichiarazioni unilaterali di scienzache non provano l’adempimento dell’obbligazione contributiva.Numero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Non solo.Data pubblicazione 02/06/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “8. (…) nel caso dispecie l'invocata forma di compensazione atecnica non puòtrovare ingresso per la semplice ragione che si è in presenza diun rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore di lavoroe prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversitàdelle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenticontributi di lavoro autonomo e dipendente; ne consegue cheeventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivoeseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestionidell'Inps relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono darvita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, inpresenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, manon di certo alla creazione di una posta contabile da regolarecon la compensazione impropria, per le ragioni sopraesposte(…)” (Cfr. Cass. n. 24618/2019).Pertanto, nella specie, qualora la società ricorrente fosse riuscitaa dimostrare il pagamento a Gestione previdenziale diversa,avrebbe potuto richiedere il rimborso di quanto indebitamentepagato, non certo compensare con il maggior importo daversare all’Istituto previdenziale.Il sesto motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “9. (…)in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioniprevidenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denunciamensile all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) dirapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registratinei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di"evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B),della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie diNumero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Data pubblicazione 02/06/2026"omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesimanorma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, puravendo provveduto a tutte le denunce e registrazioniobbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosiritenere che l'omessa o infedele denuncia configurioccultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi efaccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzaretale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi oi premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoroinadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intentofraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non puòtuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta correttaannotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelledenunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta." Cass. n.28966/2011, ripresa da Cass. n. 24618/2019, cit.).Nella specie, la Corte d’appello ha espresso un accertamento difatto sullo specifico coefficiente doloso della ricorrente che nonpoteva non conoscere l’effettività del diverso rapporto di lavorosubordinato instaurato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente apagare le spese di lite che liquida nell’importo di euro12.000,00, oltre euro 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spesegenerali, oltre accessori di legge.Numero registro generale 11323/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 17439/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,Data pubblicazione 02/06/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana Mancino