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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31549/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo aver illustrato i punti salienti del ricorso, ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Velletri, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di omicidio colposo, ai danni di FEICIUC Gheorghe, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, concesse le generiche e riconosciuti i doppi benefici.

Si è contestato all'imputato di avere, alla guida di un autocarro per lo smaltimento dei rifiuti, operato una svolta a destra, agganciando con le componenti sporgenti del mezzo un ciclista che si trovava alla destra dello stesso, trascinandolo a terra e causandone l'immediato decesso, constatato dai soccorritori.

L'affermazione di penale responsabilità poggia su un compendio probatorio, nel quale sono confluiti i rilievi tecnici e fotografici dell'organo accertatore, ma anche il .sapere scientifico dei consulenti delle parti pubblica e private e del perito nominato dal primo giudice.

I giudici del gravame hanno condiviso le conclusioni del GUP, muovendo dalla stessa ricostruzione del sinistro e ritenendo infondata quella offerta dalla difesa sulla scorta del parere del proprio consulente.

Costui, infatti, aveva affermato che, nell'occorso, la vittima sarebbe giunta da tergo rispetto al mezzo condotto dall'imputato, poco prima che questi intraprendesse la manovra di svolta, ponendosi in un cono di non visibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della tipologia di specchietti retrovisori installati sul mezzo, dell'orario notturno, del fatto che la bicicletta non era dotata di impianto di illuminazione e che il ciclista indossava abiti scuri.

Di contro, il consulente del PM e il perito del giudice avevano smentito le conclusioni del tecnico della difesa, ricostruendo una diversa dinamica, alla stregua della quale il motocarro avrebbe affiancato la bicicletta prima di effettuare la svolta a destra, senza arrestare la marcia e stringendo verso l'angolo dell'intersezione, come i giudici del merito hanno ritenuto visibile dai fotogrammi allegati al fascicolo dei rilievi tecnici dei Carabinieri e confermato dall'esame del cronotachigrafo, quanto alla velocità e alla decelerazione del mezzo durante la manovra di svolta.

Il [OSCURATO:PERSONA], dunque, si sarebbe trovato dietro la biciletta, perfettamente consapevole della sua presenza, omettendo però di accodarsi al mezzo precedente prima di svoltare.

A tale conclusione il consulente del PM era giunto anche all'esito di un esperimento condotto personalmente (postosi alla guida del mezzo egli aveva, infatti, verificato la visione laterale offerta dallo specchietto).

Inoltre, secondo i giudici territoriali, era rimasto accertato che il ciclista non indossava, nell'occorso, abiti scuri.

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA], formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio per omissione, quanto ad alcuni elementi fattuali che, secondo il deducente, incrinerebbero la tenuta del ragionamento probatorio articolato dai due giudici, tenuto conto dell'errata misurazione dell'autocarro che avrebbe per ciò solo alterato i parametri cinematici e dinamici delle ricostruzioni svolte dal consulente del pubblico ministero e dal perito del giudice.

Si contesta, altresì, l'argomento in fatto riguardante il "punto cieco" e la ritenuta visibilità del ciclista da parte del conducente dell'autocarro, oltre alla valutazione del colore degli abiti della Jr` vittima, tenuto anche conto dell'orario notturno e dell'assenza di impianto di illuminazione sulla bicicletta.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo è manifestamente infondato, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile.

Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Nella specie, in ordine alla valutazione del compendio probatorio e del sapere scientifico veicolato nel processo, deve rilevarsi che le censure riprendono temi ampiamente esaminati dai giudici del doppio grado, senza neppure un effettivo, previo e necessarip confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattendere la tesi difensiva: quel giudice, infatti, ha dato motivatamente maggior credito alla ricostruzione alternativa operata da ben due esperti, traendo conferma delle loro conclusioni anche da alcuni dati oggettivi, rappresentati dai rilievi fotografici e dall'esperimento condotto sull'autocarro.

Inoltre, ha doverosamente valutato, dandone ampiamente conto in motivazione, le conclusioni del consulente della difesa che ha disatteso in maniera coerente alle evidenze raccolte.

3. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo aver illustrato i punti salienti del ricorso, ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Velletri, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di omicidio colposo, ai danni di FEICIUC Gheorghe, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, concesse le generiche e riconosciuti i doppi benefici. Si è contestato all'imputato di avere, alla guida di un autocarro per lo smaltimento dei rifiuti, operato una svolta a destra, agganciando con le componenti sporgenti del mezzo un ciclista che si trovava alla destra dello stesso, trascinandolo a terra e causandone l'immediato decesso, constatato dai soccorritori. L'affermazione di penale responsabilità poggia su un compendio probatorio, nel quale sono confluiti i rilievi tecnici e fotografici dell'organo accertatore, ma anche il .sapere scientifico dei consulenti delle parti pubblica e private e del perito nominato dal primo giudice. I giudici del gravame hanno condiviso le conclusioni del GUP, muovendo dalla stessa ricostruzione del sinistro e ritenendo infondata quella offerta dalla difesa sulla scorta del parere del proprio consulente. Costui, infatti, aveva affermato che, nell'occorso, la vittima sarebbe giunta da tergo rispetto al mezzo condotto dall'imputato, poco prima che questi intraprendesse la manovra di svolta, ponendosi in un cono di non visibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della tipologia di specchietti retrovisori installati sul mezzo, dell'orario notturno, del fatto che la bicicletta non era dotata di impianto di illuminazione e che il ciclista indossava abiti scuri. Di contro, il consulente del PM e il perito del giudice avevano smentito le conclusioni del tecnico della difesa, ricostruendo una diversa dinamica, alla stregua della quale il motocarro avrebbe affiancato la bicicletta prima di effettuare la svolta a destra, senza arrestare la marcia e stringendo verso l'angolo dell'intersezione, come i giudici del merito hanno ritenuto visibile dai fotogrammi allegati al fascicolo dei rilievi tecnici dei Carabinieri e confermato dall'esame del cronotachigrafo, quanto alla velocità e alla decelerazione del mezzo durante la manovra di svolta. Il [OSCURATO:PERSONA], dunque, si sarebbe trovato dietro la biciletta, perfettamente consapevole della sua presenza, omettendo però di accodarsi al mezzo precedente prima di svoltare. A tale conclusione il consulente del PM era giunto anche all'esito di un esperimento condotto personalmente (postosi alla guida del mezzo egli aveva, infatti, verificato la visione laterale offerta dallo specchietto). Inoltre, secondo i giudici territoriali, era rimasto accertato che il ciclista non indossava, nell'occorso, abiti scuri. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA], formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio per omissione, quanto ad alcuni elementi fattuali che, secondo il deducente, incrinerebbero la tenuta del ragionamento probatorio articolato dai due giudici, tenuto conto dell'errata misurazione dell'autocarro che avrebbe per ciò solo alterato i parametri cinematici e dinamici delle ricostruzioni svolte dal consulente del pubblico ministero e dal perito del giudice. Si contesta, altresì, l'argomento in fatto riguardante il "punto cieco" e la ritenuta visibilità del ciclista da parte del conducente dell'autocarro, oltre alla valutazione del colore degli abiti della Jr` vittima, tenuto anche conto dell'orario notturno e dell'assenza di impianto di illuminazione sulla bicicletta. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo è manifestamente infondato, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile. Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla valutazione del compendio probatorio e del sapere scientifico veicolato nel processo, deve rilevarsi che le censure riprendono temi ampiamente esaminati dai giudici del doppio grado, senza neppure un effettivo, previo e necessarip confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattendere la tesi difensiva: quel giudice, infatti, ha dato motivatamente maggior credito alla ricostruzione alternativa operata da ben due esperti, traendo conferma delle loro conclusioni anche da alcuni dati oggettivi, rappresentati dai rilievi fotografici e dall'esperimento condotto sull'autocarro. Inoltre, ha doverosamente valutato, dandone ampiamente conto in motivazione, le conclusioni del consulente della difesa che ha disatteso in maniera coerente alle evidenze raccolte. 3. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estenso