CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 22 ottobre 2021, il Tribunale per il riesame di Bologna ha confermato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 16 luglio 2021, emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto di rilievo in questa sede, con il provvedimento genetico del 16 luglio 2021, G.I.P. aveva disposto: il sequestro preventivo impeditivo, in riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. sub a), delle quote sociali e del correlato compendio aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il sequestro preventivo diretto di tre automezzi di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo d). 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Premessi i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti emessi in tema di misure cautelari reali, con un primo, articolato, motivo si deduce violazione di legge, anche sub specie di mancanza di motivazione, quanto al sequestro preventivo strumentale alla confisca. Ricostruiti i lineamenti del sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e le diverse declinazioni - diretta o per equivalente - dell'oggetto, nel quadro della tutela dei terzi, evidenzia il ricorrente come la confisca del profitto del reato ex art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto misura recuperatoria o risarcitoria, e non sanzionatoria, non possa avere ad oggetto beni di terzi che, pur concorrendo nel reato, non ne abbiano tratto personale profitto. E tanto poiché l'imputazione concorsuale non consente di ampliare l'ambito oggettivo della confisca, nei casi in cui il concorrente non abbia tratto personale profitto dal reato, diversamente dai casi di confisca per equivalente, nei quali la natura sanzionatoria dell'ablazione costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra i coimputati, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (SU Lucci). Quanto alle caratteristiche del sequestro impeditivo e le differenze rispetto al sequestro finalizzato alla confisca, evidenzia il ricorrente come il primo sia strumento finalizzato a contenere il periculum che possa derivare dal possesso della cosa, in funzione di prevenzione speciale, laddove il sequestro funzionale all'ablazione è correlato alla confiscabilità del bene, e prescinde in toto dalla pericolosità soggettiva dell'agente (SU Focarelli), sicchè il sequestro preventivo impeditivo fonda sul pericolo, concreto ed attuale, di protrazione della condotta illecita, ed impone al giudice - nella valutazione di proporzionalità - di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il rischio con altre misure meno invasive e - sul piano del fumus - di valutare non solo l'astratta configurabilità del reato, ma di confrontarsi con tutti gli elementi, introdotti dalla difesa, influenti sulla sussistenza del reato. Nel quadro così delineato, il ricorrente evidenzia come nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sia stato disposto il sequestro impeditivo del compendio aziendale in relazione al capo a) ed il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca degli automezzi oggetto della distrazione sub d), contestata esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratori - rispettivamente di fatto e di diritto - della fallita [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla distrazione del parco automezzi, in parte ceduto alla ricorrente. Evidenzia, al riguardo, come l'impugnazione di merito avesse articolatamente contrastato l'ipotesi d'accusa in relazione alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dimostrando: a) la legittimità delle operazioni infragruppo; b) l'insussistenza di un disegno fraudolento, in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 8 d. Igs. 74/2000; c) la documentazione delle operazioni intercorse; d) l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva quanto al debito erariale in capo alle cessionarie della fallita; e) il volume del fatturato complessivo delle imprese coinvolte in correlazione al presunto vantaggio illecito; f) l'insostenibilità della natura fittizia di [OSCURATO:PERSONA], di cui è documentata l'operatività; g) l'erronea ed assertiva qualifica di promotore dell'associazione sub a) assegnata a [OSCURATO:PERSONA]; h) l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione del delitto di bancarotta e l'irrilevanza della delega sui conti correnti, alla medesima conferita, a configurarne la partecipazione gestoria; deduzioni del tutto ignorate dal Tribunale del riesame, che si è limitato a riprodurre il percorso motivazionale dell'ordinanza genetica, restando indimostrato - quanto al sequestro impeditivo afferente il delitto associativo sub a) - il ruolo di [OSCURATO:SOCIETA]. nell'associazione a delinquere ed il correlato periculum in mora relativamente ai beni sequestrati (quote sociali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e compendio aziendale), in assenza di rapporti con altre società e con la fallita Belgium, ad eccezione della cessione dei tre automezzi, oggetto di sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Nocera, che ha escluso la natura simulata dell'alienazione, e della capacità economica di [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto del lotto in zona PIP del comune di Sarno, sottoposto a vincolo cautelare. Risulta, inoltre, omessa la disamina della consulenza a discarico in riferimento alla posizione fiscale di [OSCURATO:SOCIETA], ricostruita in termini diametralmente opposti rispetto all'ipotesi d'accusa, con conseguente '3 violazione dell'obbligo di motivazione sul fumus ed esclusione solo apodittica della posizione di terzo in buona fede della ricorrente. Per altro verso, si evidenzia come il Tribunale del riesame abbia ipotizzato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta sub d) che non risulta, invece, alla medesima contestata, e che la condotta incriminata (punto 7) attiene non già alla distrazione dei veicoli sequestrati, bensì delle somme versate da [OSCURATO:SOCIETA]. - successivamente cedente in favore di [OSCURATO:SOCIETA] - alla fallita Belgium e da questa non versate nelle casse sociali, con conseguente insussistenza dei presupposti della confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. nei confronti del terzo, tenuto conto che [OSCURATO:SOCIETA]. ha versato alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. il corrispettivo dell'alienazione, e che gli immobili di [OSCURATO:SOCIETA] nella zona PIP del Comune di Sarno risultano compatibili con le risorse della ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. quanto all'omessa motivazione riguardo la documentata ed effettiva cessione dei mezzi da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., risultando del tutto elusa la disamina della sentenza irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] già richiamata. 3. Con istanza tempestivamente depositata, il difensore ha richiesto la trattazione orale del ricorso. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, da valere come memoria, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore ha rassegnato le conclusioni, insistendo nelle proposte censure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge, sub specie di mancanza assoluta della motivazione in riferimento alle deduzioni difensive proposte con il riesame, è manifestamente infondato ed è, altresì, generico. 1.1. Alla disamina delle censure - già in buona parte generiche ed astrattizzanti nella misura in cui rievocano le regulae iuris che governano le misure cautelari reali, senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato - va premesso come la società ricorrente sia stata destinataria di una duplice misura, in parte ricadente sui medesimi beni: il sequestro preventivo impeditivo, in riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. sub a), delle quote sociali e del correlato compendio aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., compresi gli automezzi; il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, di tre automezzi, in tesi provento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo d). Ne consegue che il tema devoluto a questa Corte investe, con portata assorbente, il sequestro impeditivo, disposto in riferimento al reato associativo di cui al capo a) anche in relazione agli automezzi di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e solo in via gradata il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca in relazione al delitto di bancarotta di cui al capo d), dei tre automezzi già a diverso titolo vincolati. 1.2. Nel quadro così delineato, il primo motivo - nella parte in cui investe il sequestro preventivo impeditivo - propone censure intanto promiscue e che, nel contestare l'asserita preterizione delle deduzioni difensive proposte con il riesame, finisce per dare corpo ad un vizio della motivazione che s'appalesa, all'evidenza, qui non deducibile. Come noto, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano, invero, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656); e nei limiti così delineati, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (ex multis Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). 1.3. Ora, il ricorrente rappresenta un'omessa valutazione delle proprie memorie difensive - e delle allegate consulenze - che risulta smentita dall'incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ha reputato le allegazioni di parte comunque inidonee a compromettere la tenuta del provvedimento impositivo.Il Tribunale del riesame ha, invero, ampiamente delineato gli elementi posti a fondamento della fattispecie associativa - contestata, tra gli altri, al legale rappresentante della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - ricostruendo, alla luce delle intercettazioni e dei documenti in atti: la gestione delle società orbitanti intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Balzano, asservite mediante la concentrazione dei debiti su talune - finalizzate al fallimento ed all'accumulo di ingenti debiti erariali - e l'utilizzazione di altre, sollevate dagli oneri di gestione, al fine dell'acquisizione di una posizione dominante nei settori della logistica, dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti, in espansione anche al Nord; il ruolo svolti dai familiari e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], socia e legale rappresentate di diverse società e delegata alla movimentazione di ben 75 conti correnti, con drenaggio di risorse immobilizzate anche attraverso [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il sistema costruito intorno alla fallita [OSCURATO:PERSONA], emittente di fatture per operazioni inesistenti in favore di società collegate al fine della fittizia creazione di crediti IVA portati in indebita compensazione, oltre all'utilizzo delle risorse della fallita per alimentare il patrimonio personale dei coniugi Ad i letta - Batliza no. In relazione al periculum in mora, inoltre, l'ordinanza impugnata ha specificamente rimarcato la riconducibilità, tra le altre, di [OSCURATO:SOCIETA]. - società inattiva e proprietaria di un vasto compendio immobiliare in zona industriale - e del relativo compendio aziendale agli indagati, in tal modo delineando il vincolo di pertinenzialità della predetta società con il reato associativo, oltre che del delitto- scopo di bancarotta, per essersi resa la medesima società acquirente - attraverso l'interposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dopo soli venti giorni dall'acquisto da [OSCURATO:PERSONA] - di automezzi distratti alla fallita. In particolare, le descritte modalità di trasferimento degli automezzi, unitamente al prezzo di acquisto del patrimonio immobiliare, del tutto incongruo in correlazione al volume d'affari, sono stati reputati elementi indicativi del ruolo svolto da [OSCURATO:SOCIETA] nell'orbita del gruppo Adiletta e del rischio, concreto ed attuale, di ulteriore strumentalizzazione della società, utilizzata per concentrare ricchezza drenata dalle bad companies del gruppo, e del suo patrimonio. A siffatta analisi, svolta mediante esplicita confutazione della prospettazione difensiva, la ricorrente oppone argomenti irrilevanti (quali la tracciabilità delle operazioni infragruppo e la solidarietà passiva del debito erariale), versati in fatto (effettività della società [OSCURATO:PERSONA]; specificazione dell'esatta delineazione della distrazione, e cioè se relativa ai mezzi ex se o al relativo corrispettivo), meramente assertivi (ridimensionamento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; negazione dell'esistenza di un gruppo societario), che non introducono temi nuovi e questioni diverse, potenzialmente decisive, tali da determinare - ove valutate - un diverso epilogo decisorio. 1.4. Per altro verso, destituita di fondamento si rivela la doglianza secondo cui il ruolo di [OSCURATO:SOCIETA]. in ambito associativo non sarebbe stato sufficientemente delineato, a fronte della chiara ed inequivoca motivazione del Tribunale, che ha indicato la società ricorrente come il collettore di risorse drenate e (una delle) cassaforte del gruppo. Per contro, il ricorso, pur soffermandosi sui tempi e sui mezzi di pagamento degli acquisti dei lotti immobiliari concentrati dalla ricorrente dal 2014 al 2020 e sull'andamento del credito tributario nel periodo 2020-2021, non contesta in alcun punto - se non mediante generico rinvio alla consulenza Memoli - la sproporzione tra risorse ed impieghi, richiamata nell'ordinanza impugnata. 1.5. Nel resto, le doglianze difensive si concentrano sull'acquisto dei tre automezzi, pervenuti ad [OSCURATO:SOCIETA] attraverso l'acquisto intermedio di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione; anche al riguardo, tuttavia, il ricorso si limita a richiamare la effettività della vendita, documentata da una sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 11 74/2000 emessa, in favore del disponente Tibaldi, che lascia del tutto incontestato il tema dell'interposizione, senza confrontarsi con i tempi e le modalità della cessione e la qualità delle parti, ritenuti non irragionevolmente indicativi di una mera intromissione della società [OSCURATO:SOCIETA], atta solo ad interporre un ente terzo, inattivo ed in liquidazione, tra la fallita e la società acquirente, entrambe riconducibili al gruppo Adiletta. In tal guisa, il ricorso non evidenzia temi decisivi ignorati, potenzialmente idonei a sostenere l'epilogo decisorio auspicato dalla ricorrente, ma svolge censure che investono la motivazione e che sono, in quanto tali, non deducibili in subjecta materia. A tanto aggiungasi che, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato" finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454); il che rende del tutto irrilevante, in questa sede, l'esatta individuazione dell'oggetto dei reati fallimentari contestati.In conclusione, l'ordinanza impugnata si rivela incensurabile (tanto) in riferimento bl'apprezzamento del fumus del reato associativo, che del periculum in mora, resistendo anche al test di proporzionalità, invero appena lambito nel ricorso. Se è vero che, in tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 in fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui questa Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione), la ricorrente non indica sotto quale profilo il vincolo imposto sull'azienda - reputato necessario in quanto l'azienda stessa risulta strumentalizzata a fini illeciti - sacrifichi ingiustificatamente la continuità aziendale. Il primo motivo è, pertanto, proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2. L'incensurabilità del provvedimento impugnato nella parte relativa al sequestro impeditivo, comprensivo anche degli automezzi già di proprietà della fallita [OSCURATO:PERSONA] ed alla medesima distratti, assorbe - come premesso - le ulteriori censure rivolte al sequestro finalizzato alla confisca degli stessi beni. Va qui solo rilevato come anche sul punto la ricorrente finisce per svolgere argomentazioni in fatto, che propongono una personale rivisitazione del rapporto che lega gli automezzi in sequestro al delitto di bancarotta di cui al capo d), in quanto - sia che si voglia ritenere oggetto di distrazione il compendio in se ovvero il relativo corrispettivo, non consegnato al curatore - resta incontestato il vincolo di pertinenzialità dei beni con il reato. Per altro verso, la ricorrente - beneficiaria di beni distratti da altra società del medesimo gruppo - svolge censure non pertinenti, nella misura in cui evidenzia come a [OSCURATO:PERSONA] non risulti contestato il delitto di bancarotta, in un generalizzato contesto che restituisce la figura della predetta, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], saldamente inserita nella costellazione societaria delineata dalle provvisorie incolpazioni. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma, che stimasi equo determinare in Euro 3000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q