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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20611/2026

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sto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXX l’esecuzione della pena presso il domicilio cui era statoammesso, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, con provvedimento del Magistratodi sorveglianza del 3 aprile 2025.Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza, fatto presente che XXXXXX erastato riammesso al beneficio dopo una prima sospensione del 18 agosto 2025, ha posto afondamento della revoca le denunce riportate dal condannato per furto di bottiglie dichampagne, commesso il 6 dicembre 2025 in concorso con il figlio minore della compagna,e per furto di un albero di Natale, consumato il 18 dicembre 2025 all’interno della parrocchia.2.

Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolandoquattro motivi di censura.2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha fondato la revoca su mere notitiaecriminis per reati bagatellari, senza svolgere alcuna valutazione di proporzionalità rispettoalla natura dei fatti. 2.2 Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente per omessa valutazionedelle allegazioni difensive, essendo il furto di champagne ascrivibile a iniziativa del figliominore della compagna del condannato, mentre la sottrazione dell’albero di Natale è frutto diun equivoco sul consenso del parroco all’asportazione, come riferito dalla compagna in sededi indagini difensive. 2.3 Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dei criteri di valutazione dellagravità della violazione, avuto riguardo al modesto valore dei beni sottratti e all’avvenutarestituzione della refurtiva.2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione per l’omessa valutazione delprecedente giudizio positivo espresso in data 9 settembre 2025 in sede di riammissione albeneficio, nonché per la mancata esposizione delle ragioni che hanno condotto a distanza dipochi mesi a un giudizio negativo, in assenza di una verifica sull’andamento globaledell’esecuzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

La legge n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione dellapena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.,rendendo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, inmodo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie.L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio è applicabile anche inderoga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per ladetenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza inordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 282488 - 01).Ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 199 del 2010, l’esecuzione della pena detentivapresso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltantoai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parteresidua di maggior pena.La detenzione presso il domicilio è assoggettata, oltre che alla disciplina specifica di cuialla legge n. 199 del 2010, alle norme dell'Ordinamento penitenziario e del relativoRegolamento di esecuzione, in quanto compatibili.

L'art. 1, comma 8, della legge n. 199 del2010 stabilisce, in particolare, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previstedagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58, e 58-quater, ad eccezionedel comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché lerelative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (art. 1, comma 8, legge n. 199 cit.).Ora, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. la detenzione domiciliare è revocatase il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appareincompatibile con la prosecuzione delle misure.3.

Tanto premesso, i primi tre motivi di ricorso sono aspecifici e rivalutativi.Il Tribunale di sorveglianza ha autonomamente valutato i fatti oggetto delle denunce,argomentando che il condannato aveva tenuto condotte contrarie alle prescrizioni imposte.Ha valorizzato le specifiche risultanze di un’annotazione di p.g. allegata alla nota deiCarabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, afferente alla denuncia del titolare dell’enotecaXXXXXXXXXX in relazione al furto di bottiglie di champagne subito il 6 dicembre 2025: dallapredetta annotazione emergeva che nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianzail condannato era stato ripreso mentre introduceva una bottiglia in una busta di plastica, incui il figlio minore della compagna poco prima aveva occultato una scatola porta bottiglia.Ha dato atto altresì della denuncia per il furto dell’albero di Natale, trasmessa conulteriore nota dei Carabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, presentata dal parroco, ilquale segnalava che XXXXXX e la compagna ogni sera entravano in chiesa con l’intento diasportare qualcosa, sottraendo in una occasione delle candele.

A dispetto dell’estraneità ai fatti professata dal condannato, il Tribunale ha ritenuto isopra menzionati contegni incompatibili con la prosecuzione della detenzione presso ildomicilio, in quanto indicativi dell’incapacità del XXXXXX di gestire il beneficio e diinsofferenza alle regole del vivere civile.Trattasi di motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianzedel ricorrente, orientate a sollecitare una diversa lettura dei fatti occorsi, preclusa al giudicedi legittimità.4.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la decisione assunta dal Tribunale nonha trascurato la precedente riammissione al beneficio.

Proprio muovendo da tale pregressavicenda processuale, in una lettura complessiva degli accadimenti alla luce dei fatti piùrecenti, il giudice di merito ha maturato il convincimento, del tutto logico e non meritevole dicensura, dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al pericolo direcidiva e alla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni accedenti alla misura.5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXX l’esecuzione della pena presso il domicilio cui era statoammesso, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, con provvedimento del Magistratodi sorveglianza del 3 aprile 2025.Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza, fatto presente che XXXXXX erastato riammesso al beneficio dopo una prima sospensione del 18 agosto 2025, ha posto afondamento della revoca le denunce riportate dal condannato per furto di bottiglie dichampagne, commesso il 6 dicembre 2025 in concorso con il figlio minore della compagna,e per furto di un albero di Natale, consumato il 18 dicembre 2025 all’interno della parrocchia.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolandoquattro motivi di censura.2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha fondato la revoca su mere notitiaecriminis per reati bagatellari, senza svolgere alcuna valutazione di proporzionalità rispettoalla natura dei fatti. 2.2 Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente per omessa valutazionedelle allegazioni difensive, essendo il furto di champagne ascrivibile a iniziativa del figliominore della compagna del condannato, mentre la sottrazione dell’albero di Natale è frutto diun equivoco sul consenso del parroco all’asportazione, come riferito dalla compagna in sededi indagini difensive. 2.3 Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dei criteri di valutazione dellagravità della violazione, avuto riguardo al modesto valore dei beni sottratti e all’avvenutarestituzione della refurtiva.2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione per l’omessa valutazione delprecedente giudizio positivo espresso in data 9 settembre 2025 in sede di riammissione albeneficio, nonché per la mancata esposizione delle ragioni che hanno condotto a distanza dipochi mesi a un giudizio negativo, in assenza di una verifica sull’andamento globaledell’esecuzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La legge n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione dellapena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.,rendendo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, inmodo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie.L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio è applicabile anche inderoga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per ladetenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza inordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 282488 - 01).Ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 199 del 2010, l’esecuzione della pena detentivapresso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltantoai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parteresidua di maggior pena.La detenzione presso il domicilio è assoggettata, oltre che alla disciplina specifica di cuialla legge n. 199 del 2010, alle norme dell'Ordinamento penitenziario e del relativoRegolamento di esecuzione, in quanto compatibili. L'art. 1, comma 8, della legge n. 199 del2010 stabilisce, in particolare, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previstedagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58, e 58-quater, ad eccezionedel comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché lerelative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (art. 1, comma 8, legge n. 199 cit.).Ora, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. la detenzione domiciliare è revocatase il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appareincompatibile con la prosecuzione delle misure.3. Tanto premesso, i primi tre motivi di ricorso sono aspecifici e rivalutativi.Il Tribunale di sorveglianza ha autonomamente valutato i fatti oggetto delle denunce,argomentando che il condannato aveva tenuto condotte contrarie alle prescrizioni imposte.Ha valorizzato le specifiche risultanze di un’annotazione di p.g. allegata alla nota deiCarabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, afferente alla denuncia del titolare dell’enotecaXXXXXXXXXX in relazione al furto di bottiglie di champagne subito il 6 dicembre 2025: dallapredetta annotazione emergeva che nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianzail condannato era stato ripreso mentre introduceva una bottiglia in una busta di plastica, incui il figlio minore della compagna poco prima aveva occultato una scatola porta bottiglia.Ha dato atto altresì della denuncia per il furto dell’albero di Natale, trasmessa conulteriore nota dei Carabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, presentata dal parroco, ilquale segnalava che XXXXXX e la compagna ogni sera entravano in chiesa con l’intento diasportare qualcosa, sottraendo in una occasione delle candele. A dispetto dell’estraneità ai fatti professata dal condannato, il Tribunale ha ritenuto isopra menzionati contegni incompatibili con la prosecuzione della detenzione presso ildomicilio, in quanto indicativi dell’incapacità del XXXXXX di gestire il beneficio e diinsofferenza alle regole del vivere civile.Trattasi di motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianzedel ricorrente, orientate a sollecitare una diversa lettura dei fatti occorsi, preclusa al giudicedi legittimità.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la decisione assunta dal Tribunale nonha trascurato la precedente riammissione al beneficio. Proprio muovendo da tale pregressavicenda processuale, in una lettura complessiva degli accadimenti alla luce dei fatti piùrecenti, il giudice di merito ha maturato il convincimento, del tutto logico e non meritevole dicensura, dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al pericolo direcidiva e alla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni accedenti alla misura.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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