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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 01967/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato dal momento che non si confronta con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.2 che valorizza le condanne precedenti riportate per delitti contro il patrimonio ostative alla prognosi favorevole in ordine alle prescrizioni imposte con la sanzione sostitutiva invocata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato dal momento che non si confronta con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.2 che valorizza le condanne precedenti riportate per delitti contro il patrimonio ostative alla prognosi favorevole in ordine alle prescrizioni imposte con la sanzione sostitutiva invocata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01967/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris