CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 gennaio 2024
Cassazione n. 23010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto POZZO Andrea colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era conseguito un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al'art.62 n.6 cod.pen. per avere risarcito il danno ai soggetti coinvolti nel sinistro e violazione di legge processuale per non essere stata riconosciuta la nullità del decreto penale opposto in ragione dell'omesso deposito degli accertamenti urgenti eseguiti dalla PG sulla condizione di ebbrezza alcolica. I..a parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, opponendosi ad una pronuncia di inammissibilità. 3. Considerato che la dedotta nullità processuale è insussistente laddove l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti degli accertamenti urgenti sulla persona non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità sulla utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle facoltà difensive (sez.4, n11666 del2/12/2020, Gennaro, Rv.280957; n.49407 del 22/11/2013, Grossi, Rv.257885) 4. Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. attesa la diversa oggettività giuridica dei reati di pericolo sanzionati dal codice della strada (sez.4, n.20525 del 25/7211 del 13/01/2024, 11/2004, Marzuka, Rv.231350), tenuto altresì conto che la causazione delle lesioni (o del danno materiale), pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale (sez.4, n.7211 del 23/01/2024; Galassi, Rv.285825) 5. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per i'egge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il