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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02222/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta altresì la memoria difensiva pervenuta in prossimità dell'udienza; letta altresì la memoria difensiva delle parti civili; ritenuto che i motivi di ricorso - incentrati sul vizio motivazionale in relazione all'art. 640 ter cod. pen., sull'inosservanza della legge penale in ordine agli artt.24, 27 Cost., 533 cod. proc. pen. e sull'illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 165 cod. pen. e 3 Cost. - sono basati su ragioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine da 6 a 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Incampo hna Mariavche liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta altresì la memoria difensiva pervenuta in prossimità dell'udienza; letta altresì la memoria difensiva delle parti civili; ritenuto che i motivi di ricorso - incentrati sul vizio motivazionale in relazione all'art. 640 ter cod. pen., sull'inosservanza della legge penale in ordine agli artt.24, 27 Cost., 533 cod. proc. pen. e sull'illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 165 cod. pen. e 3 Cost. - sono basati su ragioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine da 6 a 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Incampo hna Mariavche liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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