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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 22345/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36595/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.830/2018 depositata i l 08/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,che aveva confermato la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo (n. 45/2016), con la quale era stata annullata una cartella di pagamento emessa nei confronti della società I Tartufi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di controllo formale ex art. 54 bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633.

2. La società contribuente ha resistito con controricorso.

3. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in data 29/05/2024,la contribuente ha dichiarato: « - che la controversia in oggetto rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 190, legge 22 dicembre 2022, n. 197 (definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia); - che la controricorrente ha scelto di avvalersi della stessa;- che ai sensi dell’art. 1, comma 194, della legge citata la definizione si è perfezionata con la presentazione della domanda (depositata in data 31.7.2023 all’Agenzia delle Entrate) utilizzando l’apposito modulo (acquisito dal sistema informativo con protocollo 23073117113465626 del 31.7.2023) e con il pagamento dell’importo dovuto (€ 3.582,00 pari al 5% di € 71.632,00) effettuato tramite modello F24 protocollato con il n. 23073116571662922000001; - che la domanda e il pagamento sono avvenuti entro il 30.9.2023; - che ricorre l’ipotesi di estinzione ex lege ex art. 391 c.p.c. (il debitore è resistente) con cessazione della materia del contendere come già statuito da Cass. civ., sez. trib. 29 dicembre 2023, n. 36431.»

4. L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata il 10/05/2024 ha affermato che: «Che con nota del 18/04/2024 prot. n. 61924 la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022.» Considerato che:

1. L’art. 1, comma 190, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 197 prevede che : «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.»

2. A fronte del pagamento confermato dalla stessa parte ricorrente dell’importo indicato nella norma appena richiamata deve essere dichiarata l’ estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v.

Cass. 29/12/2023, n. 36431), con la conseguenza che è superfluo riferire in ordine al motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

3. Le spese di lite devono essere compensate, alla luce della finalità deflattiva dell’art. 1, comma 190, legge n. 197 del 2022 e della circostanza che il giudizio viene definito ex lege, in conseguente del pagamento dell’importo del cinque per cento del valore della controversia.

P.Q.M.

Dichiara la l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Dispone la compensazione delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36595/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.830/2018 depositata i l 08/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,che aveva confermato la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo (n. 45/2016), con la quale era stata annullata una cartella di pagamento emessa nei confronti della società I Tartufi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di controllo formale ex art. 54 bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633. 2. La società contribuente ha resistito con controricorso. 3. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in data 29/05/2024,la contribuente ha dichiarato: « - che la controversia in oggetto rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 190, legge 22 dicembre 2022, n. 197 (definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia); - che la controricorrente ha scelto di avvalersi della stessa;- che ai sensi dell’art. 1, comma 194, della legge citata la definizione si è perfezionata con la presentazione della domanda (depositata in data 31.7.2023 all’Agenzia delle Entrate) utilizzando l’apposito modulo (acquisito dal sistema informativo con protocollo 23073117113465626 del 31.7.2023) e con il pagamento dell’importo dovuto (€ 3.582,00 pari al 5% di € 71.632,00) effettuato tramite modello F24 protocollato con il n. 23073116571662922000001; - che la domanda e il pagamento sono avvenuti entro il 30.9.2023; - che ricorre l’ipotesi di estinzione ex lege ex art. 391 c.p.c. (il debitore è resistente) con cessazione della materia del contendere come già statuito da Cass. civ., sez. trib. 29 dicembre 2023, n. 36431.» 4. L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata il 10/05/2024 ha affermato che: «Che con nota del 18/04/2024 prot. n. 61924 la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022.» Considerato che: 1. L’art. 1, comma 190, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 197 prevede che : «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» 2. A fronte del pagamento confermato dalla stessa parte ricorrente dell’importo indicato nella norma appena richiamata deve essere dichiarata l’ estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 29/12/2023, n. 36431), con la conseguenza che è superfluo riferire in ordine al motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. 3. Le spese di lite devono essere compensate, alla luce della finalità deflattiva dell’art. 1, comma 190, legge n. 197 del 2022 e della circostanza che il giudizio viene definito ex lege, in conseguente del pagamento dell’importo del cinque per cento del valore della controversia. P.Q.M. Dichiara la l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Dispone la compensazione delle spese del
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