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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 34476/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 9 febbraio 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di dieci anni di reclusione, per varie condanne tra cui alcune relative a reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, violazione della legge armi delle misure di prevenzione.

Considerato che il motivo dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv.

F. [OSCURATO:PERSONA] (inosservanza e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché denuncia in sostanza, vizi di motivazione (mancanza di approfondimenti istruttori circa la sussistenza della pericolosità all'attualità: cfr. pag. 3 del ricorso; mancanza di risposta agli argomenti dedotti dalla difesa e documentati con il reclamo) avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge.

Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie.

Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).

Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.

Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato, in stato detentivo, di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente esterno di riferimento (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione non apparente (cfr. pag. 3 e ss.), gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata riconosciuta all'attualità, nel decreto ministeriale di proroga.

Considerato, infatti, il richiamo a provvedimento giudiziario definitivo (condanna irrevocabile quale componente della cosca Aquino, reato commesso sino al 2015, con posizione strategica nella gestione delle attività illecite, unitamente ai fratelli Antonio e Giuseppe), all'esistenza di stretti legami parentali con componenti della cosca Aquino-Coluccio, posto che il padre del ricorrente è indicato come fratello di [OSCURATO:PERSONA], madre di Giuseppe, Domenico e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo condannato in via definitiva con ruolo apicale quale componente dell'omonima cosca, con sentenza definitiva in data 23 settembre 2021), alla condotta inframuraria (che è stata indicata come caratterizzata, effettivamente, dall'impegno documentato negli studi universitari, ma anche nel 2021, da due sanzioni disciplinari dell'EAC, nonché dal trattenimento di missiva con il fratello perché reputata "sospetta"), all'esistenza attestata dalla relazione della DDA di [OSCURATO:PERSONA] di operazioni nei confronti di soggetti collegati alla famiglia Aquino (operazione cd. [OSCURATO:PERSONA], nonché decreto di confisca emesso all'esito dell'operazione Acero-Krupy del 22 luglio 2021, definitività di accertamento in data 23 settembre 2021, di sentenza irrevocabile che attesta il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al rigetto delle proposte misure di prevenzione personali e patrimoniali) elementi conducenti, secondo il ragionamento non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un costante collegamento con soggetti anche legati al condannato da stretti vincoli parentali, onde assicurare il contatto di questi con un componente apicale dell'associazione.

Rilevato peraltro, che il ricorso indica soltanto genericamente, a fronte delle assoluzioni pronunciate nel procedimento Canadian 'ndrangheta connection, l'incidenza di tale pronuncia rispetto ai riscontrati collegamenti del ricorrente con l'esterno e l'incidenza di queste sulle vicende sulla posizione del Coluccio ove posto in regime detentivo ordinario (cfr. pag. 6 del ricorso).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 9 febbraio 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di dieci anni di reclusione, per varie condanne tra cui alcune relative a reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, violazione della legge armi delle misure di prevenzione. Considerato che il motivo dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. F. [OSCURATO:PERSONA] (inosservanza e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché denuncia in sostanza, vizi di motivazione (mancanza di approfondimenti istruttori circa la sussistenza della pericolosità all'attualità: cfr. pag. 3 del ricorso; mancanza di risposta agli argomenti dedotti dalla difesa e documentati con il reclamo) avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie. Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato, in stato detentivo, di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente esterno di riferimento (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione non apparente (cfr. pag. 3 e ss.), gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata riconosciuta all'attualità, nel decreto ministeriale di proroga. Considerato, infatti, il richiamo a provvedimento giudiziario definitivo (condanna irrevocabile quale componente della cosca Aquino, reato commesso sino al 2015, con posizione strategica nella gestione delle attività illecite, unitamente ai fratelli Antonio e Giuseppe), all'esistenza di stretti legami parentali con componenti della cosca Aquino-Coluccio, posto che il padre del ricorrente è indicato come fratello di [OSCURATO:PERSONA], madre di Giuseppe, Domenico e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo condannato in via definitiva con ruolo apicale quale componente dell'omonima cosca, con sentenza definitiva in data 23 settembre 2021), alla condotta inframuraria (che è stata indicata come caratterizzata, effettivamente, dall'impegno documentato negli studi universitari, ma anche nel 2021, da due sanzioni disciplinari dell'EAC, nonché dal trattenimento di missiva con il fratello perché reputata "sospetta"), all'esistenza attestata dalla relazione della DDA di [OSCURATO:PERSONA] di operazioni nei confronti di soggetti collegati alla famiglia Aquino (operazione cd. [OSCURATO:PERSONA], nonché decreto di confisca emesso all'esito dell'operazione Acero-Krupy del 22 luglio 2021, definitività di accertamento in data 23 settembre 2021, di sentenza irrevocabile che attesta il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al rigetto delle proposte misure di prevenzione personali e patrimoniali) elementi conducenti, secondo il ragionamento non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un costante collegamento con soggetti anche legati al condannato da stretti vincoli parentali, onde assicurare il contatto di questi con un componente apicale dell'associazione. Rilevato peraltro, che il ricorso indica soltanto genericamente, a fronte delle assoluzioni pronunciate nel procedimento Canadian 'ndrangheta connection, l'incidenza di tale pronuncia rispetto ai riscontrati collegamenti del ricorrente con l'esterno e l'incidenza di queste sulle vicende sulla posizione del Coluccio ove posto in regime detentivo ordinario (cfr. pag. 6 del ricorso). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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