CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 588/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: vincenzo.amatoaavvocatipatti.it ); - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sez. staccata di Messina n. 1457/02/20 depositata in data 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento notificatale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per ritenute IRPEF non versate oltre a sanzioni e interessi, riferite all'anno 2008; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR 'rigettava l'appello; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a un solo motivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta qui intimata; Considerato che: - l'unico motivo dedotto si duole della violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU per avere la CTR mancato di dichiarare estraneo al giudizio il riscossore, erroneamente interpretando le disposizioni in tema di litisconsorzio necessario; - ritiene il Collegio che la controversia, alla luce della questione posta, non sia di immediata evidenza decisoria; p.q.m. rinvia alla Pubblica Udienza della V sezione di questa Corte. Così deciso in Roma, il 27 a