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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30160/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p-dird il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .( e vi' u li)c; • 5, ((.(1 (A1- 1 , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Treviso ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 367 cod. pen. (così riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 483 cod. pen.) e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, altresì disponendo la sospensione della patente di guida.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], alla guida della propria autovettura Mercedes classe E 200 (tg. [OSCURATO:TARGA]), dopo aver urtato, nell'atto di sorpassarla, la Peugeot 206 (tg.

E3217KP), condotta da [OSCURATO:PERSONA], su cui viaggiavano due familiari dello stesso, non ottemperava agli obblighi di fermarsi e di prestare l'occorrente assistenza alle persone ferite; in seguito, denunciava falsamente il furto della propria autovettura come asseritamente patito proprio nella medesima data.

2. Il Tribunale di Treviso aveva fondato la penale responsabilità dell'imputato su una serie di elementi indiziari, ritenuti convergenti nel delineare, in termini univoci, la riconducibilità al Cruzzolin del sinistro verificatosi in data 20/09/2015 e la conseguente falsità della denuncia di furto dell'autovettura, asseritamente patito proprio in quella data, sporta dall'imputato.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

3.1. Vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sul superamento del "ragionevole dubbio", violazione del principio di non colpevolezza, inversione dell'onere probatorio in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato; violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.

La connotazione di "compatibilità" attribuita dai Giudici di merito a tutti gli elementi indiziari confligge con la necessità che gli indizi debbano essere gravi, precisi e concordanti.

Le antenne degli operatori telefonici possono coprire aree di diversi chilometri e, spesso, gli "agganci" si alternano tra diverse antenne: il Giudice di primo grado, pertanto, non avrebbe dovuto fare fideistico affidamento sulle risultanze "letterali", del tabulato telefonico. 3.2.

Vizio di motivazione con riguardo all'integrazione degli elementi costitutivi dei delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e sulle relative prove a carico dell'imputato; violazione e falsa applicazione dell'art. 189 cod. strada.

La motivazione ricalca datata giurisprudenza che adottava l'inaccettabile categoria del dolus in re ipsa, mentre, secondo l'orientamento ormai consolidato, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada si richiede che la fuga dopo l'incidente sia avvenuta nella consapevolezza della presenza di feriti: consapevolezza insussistente nel caso di specie.

Dopo il tamponamento, l'imputato si è accostato a destra, attivando le quattro frecce, per verificare, prima di allontanarsi dal luogo del sinistro, che il conducente dell'auto tamponata non avesse riportato lesioni e che, in ogni caso, altre persone si fossero fermate per poter fornire ogni eventuale, necessaria, assistenza.3.3.

Vizio di motivazione con riguardo all'integrazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. e sulle relative prove a carico; violazione e falsa applicazione dell'art.367 cod. pen.

Anche in ordine a tale reato, la motivazione si rivela carente e illogica laddove sostiene che la denuncia fatta dal Cruzzolin, "sebbene abbia sin da subito destato dei sospetti, non è parsa immediatamente passibile di incredulità, mantenendo quindi la sua carica lesiva nei confronti dell'amministrazione della giustizia".

3.4. Assenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. 3.5.

Vizio di motivazione sulla quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e sulla mancata applicazione del cumulo giuridico ex artt. 8 L. 689/1981 e/o 81 cod. pen.; violazione e falsa applicazione di dette norme. 4.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi tre motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Tanto premesso, il Collegio osserva, con riguardo ai primi tre motivi di ricorso, che l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (il quale deve ritenersi integrato dalla motivazione della sentenza del Giudice di primo grado, in considerazione della sostanziale unicità del corpo argornentativo delle sentenze conformi di primo e secondo grado, ove esse si fondino, come nel caso di specie, sui medesimi elementi oggetto di concorde valutazione) appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte di merito preso in esame le deduzioni difensive (pur qualificate generiche) ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Né possono dirsi sussistenti le denunciate violazioni di legge in ordine alla configurabilità dei reati contestati.

Le doglianze espresse con il primo motivo di ricorso, e reiterate innanzi al Giudice di appello, avevano già trovato compiuta risposta nella sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello.

In ordine alla dinamica del sinistro - e, in particolare, alla circostanza che lo stesso fosse stato provocato dalla vettura di proprietà dell'odierno imputato, la quale poi, una volta tamponato il veicolo che la precedeva, dopo essersi accostata per breve tempo sulla destra della carreggiata, si era velocemente allontanata, facendo perdere le proprie tracce anche al teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato, con la propria auto, di inseguirla - erano stati sentiti i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo al capo A), il primo Giudice - richiamata la disposizione dell'art. 189, comma 6, cod. strada, sottolineando come, dall'incidente riferibile al prevenuto, sia conseguito un danno alle persone attestato dal verbale di pronto soccorso prodotto dal Pubblico ministero - osservava che, raggiunta la prova della ascrivibilità all'imputato del sinistro stradale di cui si tratta, avendo questi urtato violentemente la Peugeot 206 condotta da [OSCURATO:PERSONA], provocando una rotazione pari a 1800, «deve ritenersi ampiamente dimostrato il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, essendo del tutto prevedibili le conseguenze lesive occorse agli occupanti della vettura tamponata considerata la notevole violenza dell'urto».

In sostanza, il Tribunale ha ritenuto accertata, in capo al prevenuto, la consapevolezza del danno alle persone in considerazione della dinamica dell'incidente e delle conseguenze sulla traiettoria del veicolo.

Relativamente al capo B) di imputazione, la sentenza di primo grado, premesso quanto già osservato in relazione al capo A), ha ritenuto che la dimostrazione della condotta, consistente nell'omissione dell'obbligo di prestare assistenza, risulta nel caso in esame «ancora più agevole, poiché il prevenuto, non solo non ebbe a fermarsi per sincerarsi delle condizioni di salute delle persone offese... ma nemmeno si è prestato a fornire loro quel minimo di assistenza che un comune cittadino ha l'obbligo di dare_ consistente nel chiamare i soccorsi», correttamente ricordando che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente la dimostrazione del dolo eventuale relativamente al fatto e al danno alle persone.

Quanto alla falsità della denuncia di furto, sporta dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale a mente del quale, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orru' e altri, Rv. 260455 -

01. Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva alcun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato).

Sul punto, il Tribunale/ osservato che la denuncia fatta dall'imputato, sebbene abbia sin da subito destato sospetti, «non è parsa immediatamente passibile di incredulità, mantenendo quindi la sua carica lesiva nei confronti dell'amministrazione della giustizia», perché, solo all'esito dell'istruttoria eseguita, si è accertato che l'auto si era trovata sempre nel possesso dell'imputato fino a quando, dopo aver commesso l'incidente, egli decise di abbandonarla in località Silea.

Il primo Giudice ha evidenziato una nutrita serie di convergenti circostanze (pp. 12, 13, 14), che conducono a fondatamente tig, ritenere integrato il reato di cui all'art. 367 cod. pen.

Possono qui sinteticamente richiamarsi i seguenti elementi indiziari: il contegno tenuto dal conducente del veicolo al momento del sinistro; le risultanze delle analisi delle celle sollecitate dal telefono cellulare dell'imputato che ne attestavano la presenza in luogo del tutto diverso dalla sua abitazione (ove egli aveva affermato di essere rimasto per tutto il pomeriggio e fino alla serata del 20/09/2022); una localizzazione perfettamente compatibile, sia sul piano spaziale che su quello temporale, con il luogo del / sinistro; una serie di telefonate all'utenza della moglie avvenute subito dopo la verificazione del A sinistro (circostanza che escludeva che il telefono potesse essereA-Ldisponibilità di soggetti ' estranei).

Le questioni poste con il quarto motivo appaiono sollevate per la prima volta in sede di legittimità e sono pertanto inammissibili.

Manifestamente infondate sono, poi, le argomentazioni difensive del quinto motivo di ricorso, afferenti all'intervenuta applicazione dell'istituto del cumulo materiale, anziché del cumulo giuridico, in sede di quantificazione della durata della sospensione della patente di guida.

Già la sentenza di primo grado aveva ritenuto equo stabilire la durata della sospensione della patente di guida nella misura, minima, di anni due e mesi sei, correttamente procedendo al cumulo materiale del trattamento sanzionatorio previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, non essendo applicabile alle sanzioni amministrative accessorie alcun meccanismo assimilabile a quello della continuazione.

La sentenza ha dato applicazione al consolidato principio espresso da questa Corte per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 della L n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01).

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioè: per l'ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa fra uno e tre anni; per quella di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ha ben applicato, cumulandole tra loro, le sanzioni previste dalle suddette norme, nel rispetto della misura indicata dai rispettivi minimi edittali.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p-dird il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .( e vi' u li)c; • 5, ((.(1 (A1- 1 , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Treviso ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 367 cod. pen. (così riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 483 cod. pen.) e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, altresì disponendo la sospensione della patente di guida. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], alla guida della propria autovettura Mercedes classe E 200 (tg. [OSCURATO:TARGA]), dopo aver urtato, nell'atto di sorpassarla, la Peugeot 206 (tg. E3217KP), condotta da [OSCURATO:PERSONA], su cui viaggiavano due familiari dello stesso, non ottemperava agli obblighi di fermarsi e di prestare l'occorrente assistenza alle persone ferite; in seguito, denunciava falsamente il furto della propria autovettura come asseritamente patito proprio nella medesima data. 2. Il Tribunale di Treviso aveva fondato la penale responsabilità dell'imputato su una serie di elementi indiziari, ritenuti convergenti nel delineare, in termini univoci, la riconducibilità al Cruzzolin del sinistro verificatosi in data 20/09/2015 e la conseguente falsità della denuncia di furto dell'autovettura, asseritamente patito proprio in quella data, sporta dall'imputato. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 3.1. Vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sul superamento del "ragionevole dubbio", violazione del principio di non colpevolezza, inversione dell'onere probatorio in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato; violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen. La connotazione di "compatibilità" attribuita dai Giudici di merito a tutti gli elementi indiziari confligge con la necessità che gli indizi debbano essere gravi, precisi e concordanti. Le antenne degli operatori telefonici possono coprire aree di diversi chilometri e, spesso, gli "agganci" si alternano tra diverse antenne: il Giudice di primo grado, pertanto, non avrebbe dovuto fare fideistico affidamento sulle risultanze "letterali", del tabulato telefonico. 3.2. Vizio di motivazione con riguardo all'integrazione degli elementi costitutivi dei delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e sulle relative prove a carico dell'imputato; violazione e falsa applicazione dell'art. 189 cod. strada. La motivazione ricalca datata giurisprudenza che adottava l'inaccettabile categoria del dolus in re ipsa, mentre, secondo l'orientamento ormai consolidato, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada si richiede che la fuga dopo l'incidente sia avvenuta nella consapevolezza della presenza di feriti: consapevolezza insussistente nel caso di specie. Dopo il tamponamento, l'imputato si è accostato a destra, attivando le quattro frecce, per verificare, prima di allontanarsi dal luogo del sinistro, che il conducente dell'auto tamponata non avesse riportato lesioni e che, in ogni caso, altre persone si fossero fermate per poter fornire ogni eventuale, necessaria, assistenza.3.3. Vizio di motivazione con riguardo all'integrazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. e sulle relative prove a carico; violazione e falsa applicazione dell'art.367 cod. pen. Anche in ordine a tale reato, la motivazione si rivela carente e illogica laddove sostiene che la denuncia fatta dal Cruzzolin, "sebbene abbia sin da subito destato dei sospetti, non è parsa immediatamente passibile di incredulità, mantenendo quindi la sua carica lesiva nei confronti dell'amministrazione della giustizia". 3.4. Assenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. 3.5. Vizio di motivazione sulla quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e sulla mancata applicazione del cumulo giuridico ex artt. 8 L. 689/1981 e/o 81 cod. pen.; violazione e falsa applicazione di dette norme. 4.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Tanto premesso, il Collegio osserva, con riguardo ai primi tre motivi di ricorso, che l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (il quale deve ritenersi integrato dalla motivazione della sentenza del Giudice di primo grado, in considerazione della sostanziale unicità del corpo argornentativo delle sentenze conformi di primo e secondo grado, ove esse si fondino, come nel caso di specie, sui medesimi elementi oggetto di concorde valutazione) appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte di merito preso in esame le deduzioni difensive (pur qualificate generiche) ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Né possono dirsi sussistenti le denunciate violazioni di legge in ordine alla configurabilità dei reati contestati. Le doglianze espresse con il primo motivo di ricorso, e reiterate innanzi al Giudice di appello, avevano già trovato compiuta risposta nella sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello. In ordine alla dinamica del sinistro - e, in particolare, alla circostanza che lo stesso fosse stato provocato dalla vettura di proprietà dell'odierno imputato, la quale poi, una volta tamponato il veicolo che la precedeva, dopo essersi accostata per breve tempo sulla destra della carreggiata, si era velocemente allontanata, facendo perdere le proprie tracce anche al teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato, con la propria auto, di inseguirla - erano stati sentiti i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al capo A), il primo Giudice - richiamata la disposizione dell'art. 189, comma 6, cod. strada, sottolineando come, dall'incidente riferibile al prevenuto, sia conseguito un danno alle persone attestato dal verbale di pronto soccorso prodotto dal Pubblico ministero - osservava che, raggiunta la prova della ascrivibilità all'imputato del sinistro stradale di cui si tratta, avendo questi urtato violentemente la Peugeot 206 condotta da [OSCURATO:PERSONA], provocando una rotazione pari a 1800, «deve ritenersi ampiamente dimostrato il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, essendo del tutto prevedibili le conseguenze lesive occorse agli occupanti della vettura tamponata considerata la notevole violenza dell'urto». In sostanza, il Tribunale ha ritenuto accertata, in capo al prevenuto, la consapevolezza del danno alle persone in considerazione della dinamica dell'incidente e delle conseguenze sulla traiettoria del veicolo. Relativamente al capo B) di imputazione, la sentenza di primo grado, premesso quanto già osservato in relazione al capo A), ha ritenuto che la dimostrazione della condotta, consistente nell'omissione dell'obbligo di prestare assistenza, risulta nel caso in esame «ancora più agevole, poiché il prevenuto, non solo non ebbe a fermarsi per sincerarsi delle condizioni di salute delle persone offese... ma nemmeno si è prestato a fornire loro quel minimo di assistenza che un comune cittadino ha l'obbligo di dare_ consistente nel chiamare i soccorsi», correttamente ricordando che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente la dimostrazione del dolo eventuale relativamente al fatto e al danno alle persone. Quanto alla falsità della denuncia di furto, sporta dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale a mente del quale, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orru' e altri, Rv. 260455 - 01. Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva alcun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato). Sul punto, il Tribunale/ osservato che la denuncia fatta dall'imputato, sebbene abbia sin da subito destato sospetti, «non è parsa immediatamente passibile di incredulità, mantenendo quindi la sua carica lesiva nei confronti dell'amministrazione della giustizia», perché, solo all'esito dell'istruttoria eseguita, si è accertato che l'auto si era trovata sempre nel possesso dell'imputato fino a quando, dopo aver commesso l'incidente, egli decise di abbandonarla in località Silea. Il primo Giudice ha evidenziato una nutrita serie di convergenti circostanze (pp. 12, 13, 14), che conducono a fondatamente tig, ritenere integrato il reato di cui all'art. 367 cod. pen. Possono qui sinteticamente richiamarsi i seguenti elementi indiziari: il contegno tenuto dal conducente del veicolo al momento del sinistro; le risultanze delle analisi delle celle sollecitate dal telefono cellulare dell'imputato che ne attestavano la presenza in luogo del tutto diverso dalla sua abitazione (ove egli aveva affermato di essere rimasto per tutto il pomeriggio e fino alla serata del 20/09/2022); una localizzazione perfettamente compatibile, sia sul piano spaziale che su quello temporale, con il luogo del / sinistro; una serie di telefonate all'utenza della moglie avvenute subito dopo la verificazione del A sinistro (circostanza che escludeva che il telefono potesse essereA-Ldisponibilità di soggetti ' estranei). Le questioni poste con il quarto motivo appaiono sollevate per la prima volta in sede di legittimità e sono pertanto inammissibili. Manifestamente infondate sono, poi, le argomentazioni difensive del quinto motivo di ricorso, afferenti all'intervenuta applicazione dell'istituto del cumulo materiale, anziché del cumulo giuridico, in sede di quantificazione della durata della sospensione della patente di guida. Già la sentenza di primo grado aveva ritenuto equo stabilire la durata della sospensione della patente di guida nella misura, minima, di anni due e mesi sei, correttamente procedendo al cumulo materiale del trattamento sanzionatorio previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, non essendo applicabile alle sanzioni amministrative accessorie alcun meccanismo assimilabile a quello della continuazione. La sentenza ha dato applicazione al consolidato principio espresso da questa Corte per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 della L n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioè: per l'ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa fra uno e tre anni; per quella di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ha ben applicato, cumulandole tra loro, le sanzioni previste dalle suddette norme, nel rispetto della misura indicata dai rispettivi minimi edittali. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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