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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08574/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 30 giugno 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di truffa, consistita nell'avere ceduto una autovettura [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] della quale non era proprietario. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica per violazione dell'art. 512 cod.proc.pen.: era infatti del tutto erronea l'affermazione della Corte di appello secondo cui le ricerche per il rintraccio della persona offesa erano da considerarsi esaustive, non essendo stata spesa alcuna parola sul fatto che, come indicato in atto di appello, gli operanti non avevano provato a contattare telefonicamente la persona offesa, pur conoscendone il recapito mobile, e nessuna ricerca era stata fatta sul suo luogo di lavoro; anche le considerazioni sulla "volontarietà" della irreperibilità della persona offesa Mohanned erano palesemente errate; da ultimo, la Corte di appello non aveva considerato che il verbale di ricognizione fotografica non avrebbe potuto portare ad una sentenza di condanna, essendo una dichiarazione predibattimentale resa in situazione di contraddittorio deficitario, e quindi inidonea ai sensi dell'art. 6 CEDU a fondare in modo esclusivo o significativo la pronuncia di condanna (viene citata la sentenza n. 25356 del 2019 di questa Corte). 1.2 Il difensore lamenta la mancata escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura: premesso che non vi era certezza sulla avvenuta notifica della citazione, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura, era l'unico soggetto che avrebbe potuto fugare qualsiasi dubbio in merito alla presenza -pur se informale- di delega a vendere rilasciata al ricorrente, che quindi avrebbe agito nella convinzione di onorare il mandato ricevuto. 1.3 II difensore osserva che non era dato sapere quali fossero gli accordi intervenuti ab origine tra [OSCURATO:PERSONA] e Iuliano e che unico elemento certo era che il primo era consapevole della disponibilità del mezzo in capo al secondo, come dimostrato dalla e-mail del 28.5.2014 -allegata alla denuncia-querela sporta dalla persona offesa- con cui [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al ricorrente due sanzioni per eccesso di velocità, sollecitandone il pagamento; il falso certificato del passaggio di proprietà (per il quale era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere, non essendo il fatto più previsto dalla legge come reato) era neutrale rispetto all'elemento soggettivo, essendo ben possibile che Iuliano fosse stato "costretto" a consegnare il certificato a causa della irreperibilità del legittimo proprietario; inoltre, la certificazione non incideva sul trasferimento di proprietà, che si fondava esclusivamente sul consenso delle parti, per cui non poteva considerarsi un "artifizio" volto a trarre in inganno la persona offesa Mohamed che, avendo allegato alla propria denuncia le e-mail intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e Iuliano, sapeva perfettamente chi era il titolare dell'automobile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale "la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente divenuta irreperibile, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., richiede che le stesse siano state raccolte in presenza di adeguate garanzie procedurali o, in alternativa, confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori e che l'irreperibilità, non prevedibile in fase investigativa ed accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili, non sia riconducibile alla volontà del soggetto di sottrarsi al contraddittorio" (Sez. 2, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 02).

Ciò premesso, nel caso in esame la Corte territoriale, confermando la analoga valutazione del primo giudice ha rilevava sia la esaustività delle ricerche (effettuate anche con richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di Milano), sia la inesistenza di elementi idonei a condurre l'allontanamento alla volontà del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio, rilevando come fosse stato presente anche a due delle udienze celebrate in primo grado ed avesse lasciato il proprio recapito telefonico (per un caso analogo, si veda Sez.

V, sentenza n. 13522 del 20 marzo 2017, in cui si è ritenuto che l'irreperibilità del testimone non fosse volontario); pienamente utilizzabile, pertanto, deve ritenersi il verbale di individuazione fotografica. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente osservato che tra i documenti che il venditore deve consegnare all'acquirente di un autoveicolo rientrano sicuramente quelli occorrenti per annotare il passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico, per cui era irrilevante sentire come testimone [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura, posto che l'affermazione della possibile esistenza di un mandato a vendere da parte di quest'ultimo a Iuliano non è stata mai fatta dal ricorrente (rimasto assente al giudizio), ma è una semplice considerazione del difensore; a tale proposito deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Tali considerazioni portano a ritenere manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, essendo risultato accertato che il ricorrente ha ceduto un autoveicolo di cui non era proprietario, dopo averne promosso la vendita su un sito internet ed aveva poi fornito un falso certificato attestante il passaggio di proprietà, con conseguente sussistenza del dolo nel suo comportamento In conclusione, i motivi di ricorso sono reiterativi di quelli già proposti in appello e, a tale proposito, si deve rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/01/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 30 giugno 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di truffa, consistita nell'avere ceduto una autovettura [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] della quale non era proprietario. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica per violazione dell'art. 512 cod.proc.pen.: era infatti del tutto erronea l'affermazione della Corte di appello secondo cui le ricerche per il rintraccio della persona offesa erano da considerarsi esaustive, non essendo stata spesa alcuna parola sul fatto che, come indicato in atto di appello, gli operanti non avevano provato a contattare telefonicamente la persona offesa, pur conoscendone il recapito mobile, e nessuna ricerca era stata fatta sul suo luogo di lavoro; anche le considerazioni sulla "volontarietà" della irreperibilità della persona offesa Mohanned erano palesemente errate; da ultimo, la Corte di appello non aveva considerato che il verbale di ricognizione fotografica non avrebbe potuto portare ad una sentenza di condanna, essendo una dichiarazione predibattimentale resa in situazione di contraddittorio deficitario, e quindi inidonea ai sensi dell'art. 6 CEDU a fondare in modo esclusivo o significativo la pronuncia di condanna (viene citata la sentenza n. 25356 del 2019 di questa Corte). 1.2 Il difensore lamenta la mancata escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura: premesso che non vi era certezza sulla avvenuta notifica della citazione, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura, era l'unico soggetto che avrebbe potuto fugare qualsiasi dubbio in merito alla presenza -pur se informale- di delega a vendere rilasciata al ricorrente, che quindi avrebbe agito nella convinzione di onorare il mandato ricevuto. 1.3 II difensore osserva che non era dato sapere quali fossero gli accordi intervenuti ab origine tra [OSCURATO:PERSONA] e Iuliano e che unico elemento certo era che il primo era consapevole della disponibilità del mezzo in capo al secondo, come dimostrato dalla e-mail del 28.5.2014 -allegata alla denuncia-querela sporta dalla persona offesa- con cui [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al ricorrente due sanzioni per eccesso di velocità, sollecitandone il pagamento; il falso certificato del passaggio di proprietà (per il quale era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere, non essendo il fatto più previsto dalla legge come reato) era neutrale rispetto all'elemento soggettivo, essendo ben possibile che Iuliano fosse stato "costretto" a consegnare il certificato a causa della irreperibilità del legittimo proprietario; inoltre, la certificazione non incideva sul trasferimento di proprietà, che si fondava esclusivamente sul consenso delle parti, per cui non poteva considerarsi un "artifizio" volto a trarre in inganno la persona offesa Mohamed che, avendo allegato alla propria denuncia le e-mail intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e Iuliano, sapeva perfettamente chi era il titolare dell'automobile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale "la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente divenuta irreperibile, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., richiede che le stesse siano state raccolte in presenza di adeguate garanzie procedurali o, in alternativa, confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori e che l'irreperibilità, non prevedibile in fase investigativa ed accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili, non sia riconducibile alla volontà del soggetto di sottrarsi al contraddittorio" (Sez. 2, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 02). Ciò premesso, nel caso in esame la Corte territoriale, confermando la analoga valutazione del primo giudice ha rilevava sia la esaustività delle ricerche (effettuate anche con richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di Milano), sia la inesistenza di elementi idonei a condurre l'allontanamento alla volontà del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio, rilevando come fosse stato presente anche a due delle udienze celebrate in primo grado ed avesse lasciato il proprio recapito telefonico (per un caso analogo, si veda Sez. V, sentenza n. 13522 del 20 marzo 2017, in cui si è ritenuto che l'irreperibilità del testimone non fosse volontario); pienamente utilizzabile, pertanto, deve ritenersi il verbale di individuazione fotografica. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente osservato che tra i documenti che il venditore deve consegnare all'acquirente di un autoveicolo rientrano sicuramente quelli occorrenti per annotare il passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico, per cui era irrilevante sentire come testimone [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura, posto che l'affermazione della possibile esistenza di un mandato a vendere da parte di quest'ultimo a Iuliano non è stata mai fatta dal ricorrente (rimasto assente al giudizio), ma è una semplice considerazione del difensore; a tale proposito deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Tali considerazioni portano a ritenere manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, essendo risultato accertato che il ricorrente ha ceduto un autoveicolo di cui non era proprietario, dopo averne promosso la vendita su un sito internet ed aveva poi fornito un falso certificato attestante il passaggio di proprietà, con conseguente sussistenza del dolo nel suo comportamento In conclusione, i motivi di ricorso sono reiterativi di quelli già proposti in appello e, a tale proposito, si deve rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022
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