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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42306/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che la questione relativa alla estinzione della pena per prescrizione non è stata trattata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato 43:545_ e che il ricorrente non ha di averla dedotta in quella sede, di talché essa va considerata inammissibile in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto comunque che, al contrario di quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non già in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il rovvedjmento di revoca (Sez.

F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 - 01) e -1L- Otcf-n oAttt L.4eN er (-) che, pertanto, • rea o rispe o al quale è stata disposta la revoca del beneficio non era kl„ prescritnomento della pronuncia impugnata/ jil.iir;131 O.5-tuil‹:1 oti' Nobiegooin uorz, oz, otu,gier [OSCURATO:PERSONA],zgykdRi Considerato, altresì, che, non sussistendo attualmente un contrasto giurisprudenziale in materia, la questione non deve essere rimessa alle Sezioni Unite; Ritenuto, infine, che la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art.172, comma 5, cod. pen. risulta manifestamente infondata, atteso che l'anticipazione del tempo dell'esecuzione della pena al momento certo dell'avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU ( Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che la questione relativa alla estinzione della pena per prescrizione non è stata trattata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato 43:545_ e che il ricorrente non ha di averla dedotta in quella sede, di talché essa va considerata inammissibile in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto comunque che, al contrario di quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non già in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il rovvedjmento di revoca (Sez. F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 - 01) e -1L- Otcf-n oAttt L.4eN er (-) che, pertanto, • rea o rispe o al quale è stata disposta la revoca del beneficio non era kl„ prescritnomento della pronuncia impugnata/ jil.iir;131 O.5-tuil‹:1 oti' Nobiegooin uorz, oz, otu,gier [OSCURATO:PERSONA],zgykdRi Considerato, altresì, che, non sussistendo attualmente un contrasto giurisprudenziale in materia, la questione non deve essere rimessa alle Sezioni Unite; Ritenuto, infine, che la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art.172, comma 5, cod. pen. risulta manifestamente infondata, atteso che l'anticipazione del tempo dell'esecuzione della pena al momento certo dell'avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU ( Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 sett
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