CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 15625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12340/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.27 AVVOCATURA DELL’ENTE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 74/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrenti - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VITERBO n. 1239/2021 depositata il03/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinnanzi il Giudice di Pace di Viterbo la società [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata dalla Provincia di Montefiascone e dai relativi Comuni, quale gestore del S.I.I. ([OSCURATO:PERSONA]) nello stesso [OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA], onde conseguirne la condanna- accertato ne l’inadempimento contrattuale in merito alla somministrazione di acqua non potabile e non adatta ai consumi domestici, perché contenente valori di arsenico e/o fluoruri superiori alle norme vigenti-, al risarcimento del danno nella misura di euro 800,00 (quale costo della fornitura di un anno di acqua potabile) per ciascuno dei sei ricorrenti. Chieseroaltresì di condanare la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., in via equitativa, nella misura di euro 300,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, gli attori chiesero di accertare e dichiarare, sempre per il predetto inadempimento e quale effetto della actio quanti minoris, che essi avevano diritto a corrispondere il solo 50% del canone relattivo alla fornitura di acqua potabile per i periodi di non potabilità e divieto di consumo umano dell’acqua erogata, e,per l’effetto, di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione del 50% dei canoni già versati dai ricorrenti per i periodi di non potabilità dell’acqua a far data dal1°/01/2013 indicata nella misura di euro 350,00 per totali euro 1.650,00 per ciascuno ricorrente. 2. Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. sollevò due eccezioni pregiudiziali: di difetto di giurisdizione dell’adito giudice e di carenza di propria legittimazione passiva. Contestò nel merito la domanda attorea e formulò istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Autorità di [OSCURATO:PERSONA], quale ente effettivamente competente all’adozione di misure di adeguamento e depurazione dell’acqua, nonché della Regione [OSCURATO:PERSONA], per conseguirne condanna solidale a manlevare e garantire essa convenuta di ogni eventuale conseguenza dannosa dovesse eventualmente derivarle in relazione ai fatti di causa. 3. A seguito dell ’ autorizzazione , l ’ Autorità di Ambito ATO n. 1 e la Regione [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, eccependo entrambe la loro carenza di legittimazione passiva. Nello specifico, la Regione [OSCURATO:PERSONA] sollevò preliminare eccezione di carenza in capo a sé di legittimazione passiva in tema di organizzazione e gestione dei [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver compiutamente esercitato tutte le attività di propria competenza, contemplate dalla vigente normativa di riferimento e di essere del tutto estranea al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, di fornitura dell’acqua. La Regione eccepì altresì il difetto di giurisdizione del g iudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo. 4. Con sentenza n. 67/2015 il Giudice di Pace di Viterbo accolse parzialmente la domanda degli originari attori, accertando l’inadempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]., e condannandola al risarcimento del danno a favore degli attori, quantificato in euro 600,00 per ciascun utente, e accolse la domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA] delle predette somme. 5. Avverso la predetta sentenza la Regione [OSCURATO:PERSONA] propose appello ribadendo il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], il proprio difetto di legittimazione passiva e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. 6. Si costituirono nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestando il ritenuto difetto di giurisdizione del G.O. 7. Si costituì l ’ Autorità di Ambito ATO n. 1, resistendo all ’ appello. 8. Si costituì altresì [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. , chiedendo il rigetto dell ’ appello anche incidentale; nel corso del giudizio rinunciò alla domanda nei confronti dell’Autorità di Ambito ATO n. 1, la quale accettò la rinuncia. 9. Con sentenza n. 242/2017, depositata in data 10/03/2017, il Tribunale di Viterbo dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del [OSCURATO:PERSONA], nulla decidendo nel merito e compensando le spese di lite. 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso in Cassazione, chiedendo la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo con un unico motivo di ricorso relativo alla erronea statuizione circa la carenza di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. 11. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 33209/2018, depositata in data 21/12/2018, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] con rinvio al Tribunale di Viterbo in persona di diverso giudicante. 12. I Sigg.ri Bernardini, Clener e Gregori riassunsero la causa innanzi al Tribunale di Viterbo. 13. Anche la Regione [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio chiedendo di accertare e dichiarare: (i) in via principale, l’eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo nei confronti della medesima condizioni e presupposti di condanna alla manleva in favore dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA] per i motivi esposti in narrativa, e, per l’effetto, di riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato alla manleva la Regione [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; (ii) in via subordinata,la violazione da parte del giudice a quo dei precetti normativi di cui agli artt. 113, c. 2 c.p.c. e 1226 c.c., e per l’effetto riformare la sentenza appellata rigettando le richieste attoree perché infondate in fatto e in diritto come meglio specificato in narrativa; (iii) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio. 14. Riuniti i predetti giudizi dal Tribunale di Viterbo con il numero di ruolo generale 780/2019, si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto di entrambe gli appelli, riportandosi alle precedenti conclusioni svolte dinanzi al Tribunale. 15. Con sentenza n. 1239/2021, depositata in data 3/11/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Viterbo: (i) ha preso atto della rinuncia alla domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Autorità d’Ambito ATO n. 1-[OSCURATO:PERSONA]Viterbo, dichiarandone l’estromissione dal giudizio; (ii) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 67/15, e in accoglimento dell ’ appello principale promosso da Regione [OSCURATO:PERSONA], confermando quanto al resto la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. e Regione [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di Regione [OSCURATO:PERSONA]; (iii) ha rigettato l’appello incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., prendendo atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance; (iv) ha condannato gli appellanti incidentali, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del giudizio, nonché del precedente giudizio di appello, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; (v) ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio, nonché del precedente giudizio di appello; (vi) ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rifondere agli attori, appellanti incidentali, le spese del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 16. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi. 17. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Errata statuizione in tema di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del G.O. rispetto alla domanda di manleva (impropria) spiegata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 1 c.p.c.”, contestando la sentenza di secondo grado nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi che è, in ottemperanza alla statuizione di legittimità sulla giurisdizione del G.O., nel senso della giurisdizione di quest’ultimo. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.”, sostenendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] si è ingerita nel servizio idrico, come previsto dallanormativa, gestendo gli appalti per la realizzazione degli impianti di dearsenificazione ed attraverso le appaltatrici la fase di potabilizzazione. La ricorrente censura l’operato del Tribunale di Viterbo per violazione degli articoli 141 e ss. del TU Ambiente (D.lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.lgs. 31/2001, della O.P.C.M. 3921/2011. Insiste inoltre nel denunciare che il Tribunale (come anche il Giudice di Pace) ha erroneamente applicato la normativa sulla qualità dell’acqua. Lamenta violazione di legge in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c., chiedendo alla Corte di esaminare il difetto di motivazione: “Quindi, la sentenza de qua, risulta sprovvista di ogni e qualsivoglia ragionamento logico-giuridico sul punto relativo alla normativa di riferimento”(così a p. 23 del ricorso). 4. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Sostiene la ricorrente che, sulla scorta di quanto sopra rilevato,e ad esso connesso, va rilevato come la sentenza impugnata risulti viziata anche sotto un ulteriore profilo. A detta della ricorrente, tutto quanto rilevato nei precedenti motivi ha infatti impedito al Tribunale di Viterbo di valutare in concreto la rilevanza di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, qual’è la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA] (nel suo complesso). 5. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili. 5.1 Il Tribunale ha rilevato l ’ inammissibilità della domanda per essere stata formulata genericamente, non essendo stato indicato il titolo della manleva; trattasi di ratio decidendi non impugnata, per cui la censura relativa al profilo della responsabilità della Regione è priva di decisività. 5.2 I due motivi sono inammissibili anche perché, una volta dichiarata l’inammissibilità della domanda, il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, per cui non poteva decidere il merito, o comunque rilevare il difetto di legittimazione passiva, e laricorrente è priva di interesse ad impugnare in ordine al merito della controversia impropriamente inserito nella decisione. 5.3 Qualora infatti, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi in ordine al merito della questione, abbia ugualmente proceduto all’esame della stessa, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnarle (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. III, 19/ 12/2017, n. 30393; Cass., Sez. II, 4/01/2017, n. 101). (così Cass., sez. Un., sent. 01/02/2021, n. 2155; conformi Cass., sez. Un, sent. 20/02/2007, n. 3840;.Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27288; Cass., sez. I, ord.16/06/2020, n. 11675;Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004. Cass., sez. III, sent. 05/07/2007, n. 15234). Il ricorrente doveva perciò impugnare la statuizione di inammissibilità e non lo ha fatto. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, Regione [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della