CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera del 20 gennaio 2017, ha assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2, cod. pen. contestatogli al capo a), nel resto confermando la sentenza impugnata, fatta eccezione per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di cui al capo b) in quella di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 1.1. L'imputato era stato condannato in primo grado alla maggior pena di anni due e mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di entrambi i delitti ascrittigli, ritenuta più grave l'ipotesi di ricettazione ccintestatagli al capo B). L'Orlando, infatti, era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt.81 cpv., 110 e 648 'cod. pen., per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistato o comunque ricevuto oggetti di provenienza delittuosa (in particolare provento di furti) che settimanalmente, dal luglio al settembre 2013, avevano portato a Taranto a bordo di un'autovettura Lancia "Y10" di proprietà dell'Orlando, cedendola a spacciatori per ottenere dosi personali di eroina, da ultimo venendo rinvenuti all'interno dell'autovettura oggetti vari di provenienza delittuosa, ed in particolare: un decespugliatore, una motosega, una forbice taglia rami, una troncatrice, un trapano a batteria con relative punte, un disarmante da carpenteria, due martelli, nonché cacciaviti di varia misura e genere. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 190, comma 3, 192, comma 1, 495, comma 4, 507, 546 comma 1, lett. c) e 603 cod. proc. pen., in relazione al vizio di mancata considerazione del profilo della decisività della prova non ammessa dal giudice del dibattimento. La difesa lamenta come, nonostante l'avvenuta formulazione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - così da dimostrare che i beni rinvenuti nell'autovettura fossero di esclusiva proprietà del [OSCURATO:PERSONA] -, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'assunzione di tali nuove prove, senza fornire motivazione alcuna. Con il secondo motivo l'Orlando ha dedotto violazione di legge in relazione alla corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. E' stata, in particolare, lamentata l'illogicità e la carenza motivazionale con cui la Corte di merito avrebbe desunto la responsabilità dell'imputato dal mero ritrovamento presso la sua autovettura di attrezzatura rubata, deducendone la detenzione e la consapevolezza della provenienza illecita nell'Orlando unicamente dal fatto, irrilevante e neutro, di essere stata còllocata all'interno della sua autovettura/previo abbattimento del sedile posteriore. Con l'ultima censura, il ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione alla corretta determinazione della pena inflittagli, da lui ritenuta eccessiva, nonché in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, così da potersi adeguare la pena concreta alla modesta lesività del fatto, altresì tenuto conto della risalenza dei suoi precedenti e dello scarso valore dei beni rinvenuti in suo possesso. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha depositato note conclusive con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, reiterando le argomentazioni ivi espresse, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo prive di ogni fondamento sono le due introduttive doglianze, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione al rigetto della avanzata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, nonché in ordine alla corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Ed infatti, la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, in termini generali, un istituto di carattere eccezionale, al quale si può fare ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (cfr. in questi termini: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. U, n, 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai citati principi ermeneutici, evidenziando, sia pur implicitamente, le ragioni per cui non ha ritenuto necessario esaminare altri testi per dimostrare la riferibilità all'Orlando dei beni di provenienza illecita, atteso che la presunta disponibilità esclusiva di essi da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — che con le richieste testimonianze si sarebbe voluta comprovare - era stata invece smentita, per il giudice di secondo grado, da quanto riferito dai arabinieri intervenuti, per i quali l'Orlando aveva ricevuto e sistemato la merce rubata all'interno della sua autovettura, reclinando appositamente i sedili posteriori dell'auto. Tale motivazione, idonea ad evidenziare la ritenuta completezza del materiale istruttorio acquisito, nonché la potenziale scarsa attendibilità dei testi invocati, appare, pertanto, del tutto adeguata e congrua, considerato che il criterio decisorio richiesto dall'art. 603 cod. proc. pen. non si riferisce alla pertinenza e rilevanza della prova, bensì solo all'assoluta necessità della stessa, quale elemento nuovo e ulteriore idoneo a fornire un contributo decisivo ai fini della compiuta valutazione del fatto. Sotto altro profilo, la riferita ricostruzione operata dalla Corte territoriale smentisce il presunto travisamento della prova contestato dal ricorrente con il secondo motivo, non essendosi desunta la sua compartecipazione dal mero fatto di essere stata collocata la merce trafugata all'interno della sua auto previo abbattimento del sedile posteriore, bensì da una modalità operativa, sinteticamente esplicata dai giudici di secondo grado, adeguatamente rappresentativa della condotta concorsuale posta in essere dall'Orlando. In ogni modo, a prescindere dalla decisività del superiore assunto, deve essere osservato come la dedotta censura non sia stata eccepita per vizio di motivazione, ma per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Ciò comporta, in ossequio al principio reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza (cfr. in questi termini, tra le altre: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). 3. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui è stata lamentata l'eccessiva entità della pena irrogata, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. ic ( [OSCURATO:PERSONA] rileva, in termini a Jit come la Corte di appello abbia fornito adeguata e logica motivazione della decisione assunta, facendo espresso riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ed in particolare a quello della personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali a suo carico. Trattasi di motivazione che, benché concisa, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. peli., senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000