CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37046/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2016 del GIP TRIBUNALE clt ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che il ricorso è tardivo, giacché la sentenza è stata emessa in data 6 aprile 2016 (con motivazione contestuale e l'atto di impugnazione è stato depositato in data 20 luglio 2016; - che, comunque, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e smentito dagli atti, in quanto risulta essere stata formulata istanza a firma del difensore, munito di procura speciale, con la quale è stata pure revocata la precedente richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché risulta depositata richiesta di applicazione di pena concordata sottoscritta dai difensori procuratori speciali; - che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ciò basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell'atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902); - che l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero, rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento, costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 25405801); all'imputato non è, pertanto, consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431); - quanto alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582), a meno che la pena sia illegale (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301), circostanza da escludersi nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della c